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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 2001, n. 37

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato (n. 42, allegato 1, della legge n. 50/1999).

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Testo in vigore dal: 22-3-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 42);
  Visto il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975,
n. 854;
  Visto  l'articolo  19,  comma  1,  del decreto del Presidente della
Repubblica, 20 ottobre 1998, n. 428;
 Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281;
  Visto  l'articolo  30  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 18 settembre
2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per i
beni  e  le  attivita'  culturali,  dell'interno  e  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione

  1.   Il   presente   regolamento   disciplina  il  procedimento  di
costituzione  e  rinnovo  delle  Commissioni  di  sorveglianza  sugli
archivi  ed  il procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici
dello Stato.
  2. Presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali e presso
gli  uffici  centrali,  interregionali, regionali, interprovinciali e
provinciali  delle  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo,  ad  esclusione  dei  Ministeri degli affari esteri e della
difesa sono istituite le Commissioni di sorveglianza sugli archivi di
cui all'articolo 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  presidente  della  Repubblica, il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Si  riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  17 marzo  1997,  n.  63,  supplemento
          ordinario,  reca: "Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  20  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59:
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2.  Nelle  materie  di  cui  all'art. 117, primo comma,
          della   Costituzione,   i  regolamenti  di  delegificazione
          trovano  applicazione  solo  fino  a  quando la regione non
          provveda  a disciplinare autonomamente la materia medesima.
          Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art. 2, comma 2, della
          presente  legge  e  dall'art. 7 del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali approvato con decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  Commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis) soppressione  dei  procedimenti  che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter) soppressione  dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater) adeguamento  della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                   g-quinquies) soppressione   dei  procedimenti  che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies) regolazione,  ove  possibile,  di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies) adeguamento  delle  procedure  alle  nuove
          tecnologie informatiche.
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi
          provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai  commi  da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
          semplificazione  nel rispetto dei principi desumibili dalle
          disposizioni  in essi contenute, che costituiscono principi
          generali   dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni
          operano  direttamente  nei  riguardi  delle  regioni fino a
          quando  esse  non  avranno legiferato in materia. Entro due
          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono ad adeguare i rispettivi
          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge
          medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  previsto dall'art. 4 della legge
          2 dicembre  1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
              - Si trascrive il testo del punto 42), dell'allegato 1,
          della legge 8 marzo 1990, n. 50:
                "42)  Procedimento  per lo scarto dei documenti degli
          uffici dello Stato:
                decreto  del Presidente della Repubblica 30 settembre
          1963, n. 1409, articoli 25 e 27;
                decreto  del  Presidente della Repubblica 30 dicembre
          1975, n. 854, art. 3;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 aprile
          1994, n. 344.".
              - Il  regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  8 novembre  1911, n. 260, reca:
          "Regolamento per gli Archivi di Stato".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          30 dicembre   1975,   n.  854,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  16 febbraio 1976, n. 42, reca: "Attribuzioni del
          Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici
          non ammessi alla libera consultabilita'".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
          1998,   n.   428,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          14 dicembre  1998, n. 291, reca: "Regolamento recante norme
          per  la  gestione del protocollo informatico da parte delle
          amministrazioni pubbliche".
              Si  trascrive  l'art.  19,  comma  1,  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428:
              "1.  Il servizio per la gestione dei flussi documentali
          e   degli   archivi   elabora   ed  aggiorna  il  piano  di
          conservazione  degli  archivi,  integrato con il sistema di
          classificazione,   per   la   definizione  dei  criteri  di
          organizzazione  dell'archivio,  di selezione periodica e di
          conservazione  permanente dei documenti, nel rispetto delle
          disposizioni  contenute  nel  decreto  del Presidente della
          Repubblica   30 settembre   1963,  n.  1409,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni".
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  281,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1999, n. 191,
          reca:  "Disposizioni  in  materia  di  trattamento dei dati
          personali  per finalita' storiche, statistiche e di ricerca
          scientifica".
              -   Si  trascrive  l'art.  8  del  decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 281:
              "Art. 8 (Consultabilita' di documenti). - 1. (Omissis).
              2.   All'art.  21  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  30 settembre  1963,  n.  1409,  recante  "Norme
          relative  all'ordinamento  ed al personale degli Archivi di
          Stato", sono apportate le seguenti modifiche:
                a) nel  primo  comma,  le  parole  da: ", e di quelli
          riservati  relativi  a  situazioni  puramente private" fino
          alla  fine  del comma sono sostituite dalle seguenti: "e di
          quelli contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della
          legge  31 dicembre  1996, n. 675, che diventano liberamente
          consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine e'
          di  settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato
          di  salute  o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo
          familiare.  Anteriormente  al decorso dei termini di cui al
          presente  comma,  i  documenti restano accessibili ai sensi
          della  disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi;
          sull'istanza  di  accesso  provvede  l'amministrazione  che
          deteneva il documento prima del versamento o del deposito";
                b) il  secondo  comma e' sostituito dal seguente: "Il
          Ministro   dell'interno,   previo   parere   del  direttore
          dell'Archivio  di  Stato compe-tente e udita la commissione
          per  le  questioni inerenti alla consultabilita' degli atti
          di   archivio   riservati  istituita  presso  il  Ministero
          dell'interno,  puo'  permettere,  se  necessario  per scopi
          storici,   la   consultazione  di  documenti  di  carattere
          riservato  anche  prima della scadenza dei termini indicati
          nel  comma  precedente.  In  tal  caso  l'autorizzazione e'
          rilasciata,   a   parita'  di  condizioni,  ad  ogni  altro
          richiedente".;
                c) nel  terzo comma, sono aggiunte in fine le parole:
          "nonche' dell'art. 21-bis".
              - Il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n.  490,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 dicembre 1999, n.
          302,   supplento   ordinario,   reca:  "Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  in  materia  di beni culturali e
          ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
          n. 352".
              - Il  testo  dell'art.  30  del  decreto legislativo n.
          409/1999 e' riportato in note all'art. 1.
          Nota all'art. 1:
              - Per  il riferimento al decreto legislativo 29 ottobre
          1999, n. 490, si vedano le note alle premesse.
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  30  del decreto
          legislativo 29 ottobre 1999, n. 490:
              "Art.    30.    -   Vigilanza   sugli   archivi   delle
          amministrazioni  statali e versamenti agli Archivi di Stato
          (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
          n.   1409,  articoli  23,  24,  25,  27,  32;  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, art.
          47;  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre
          1975, n. 854, articoli 1 e 3).
              1.  Gli  organi giudiziari e amministrativi dello Stato
          versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di
          Stato  i  documenti  relativi agli affari esauriti da oltre
          quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono
          la  consultazione.  Le  liste  di leva e di estrazione sono
          versate  settant'anni  dopo  l'anno di nascita della classe
          cui  si  riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti
          notarili  ricevuti  dai  notai  che  cessarono  l'esercizio
          professionale anteriormente all'ultimo centennio.
              2.  Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato
          e  i  direttori  degli  archivi  di Stato possono accettare
          versamenti   di  documenti  piu'  recenti,  quando  vi  sia
          pericolo di dispersione o di danneggiamento.
              3.  Nessun  versamento puo' essere ricevuto se non sono
          state  effettuate  le operazioni di scarto. Le spese per il
          versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
              4.  Gli  archivi degli uffici statali soppressi e degli
          enti  pubblici  estinti  sono versati all'archivio centrale
          dello  Stato  e agli archivi di Stato, a meno che non se ne
          renda  necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad
          altri enti.
              5.   Presso  gli  organi  indicati  nel  comma  1  sono
          istituite    commissioni,    delle    quali   fanno   parte
          rappresentanti  del Ministero e del Ministero dell'interno,
          con  il  compito  di  vigilare  sulla corretta tenuta degli
          archivi   correnti  e  di  deposito,  di  collaborare  alla
          definizione  dei  criteri  di  organizzazione,  gestione  e
          conservazione  dei documenti, di proporre gli scarti di cui
          al  comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di
          identificare  gli atti di natura riservata. La composizione
          e  il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con
          regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.
              6.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  al  Ministero  per  gli  affari  esteri;  non si
          applicano altresi' agli Stati Maggiori dell'Esercito, della
          Marina   e   dell'Aeronautica   per   quanto   attiene   la
          documentazione di carattere militare e operativo.".