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LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

note: Entrata in vigore della legge: 22-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 22-3-2001
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art 1.
                       (Finalita' della legge)

   1.   La   presente  legge  ha  lo  scopo  di  dettare  i  principi
fondamentali diretti a:
   a)  assicurare  la  tutela  della  salute  dei  lavoratori,  delle
lavoratrici  e  della  popolazione  dagli  effetti dell'esposizione a
determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
   b)  promuovere  la  ricerca  scientifica  per la valutazione degli
effetti  a  lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in
applicazione  del  principio  di precauzione di cui all'articolo 174,
paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
   c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere
l'innovazione   tecnologica  e  le  azioni  di  risanamento  volte  a
minimizzare l'intensita' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
   2.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e   di   Bolzano  provvedono  alle  finalita'  della  presente  legge
nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti
e  delle  relative  norme di attuazione e secondo quanto disposto dai
rispettivi ordinamenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art 1.
                       (Finalita' della legge)

   1.   La   presente  legge  ha  lo  scopo  di  dettare  i  principi
fondamentali diretti a:
   a)  assicurare  la  tutela  della  salute  dei  lavoratori,  delle
lavoratrici  e  della  popolazione  dagli  effetti dell'esposizione a
determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
   b)  promuovere  la  ricerca  scientifica  per la valutazione degli
effetti  a  lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in
applicazione  del  principio  di precauzione di cui all'articolo 174,
paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
   c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere
l'innovazione   tecnologica  e  le  azioni  di  risanamento  volte  a
minimizzare l'intensita' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
   2.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e   di   Bolzano  provvedono  alle  finalita'  della  presente  legge
nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti
e  delle  relative  norme di attuazione e secondo quanto disposto dai
rispettivi ordinamenti.