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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2000, n. 446

Individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-3-2001
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle  regioni e agli enti
locali,  per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e per la
semplificazione  amministrativa ed in particolare l'articolo 7, commi
1 e 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, recante
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della citata
legge n. 59 del 1997 ed in particolare l'articolo 7;
  Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo 7
del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n. 112, dalla Conferenza
unificata  il 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999
ed integrato in data 20 gennaio 2000;
  Considerato  che  nella  seduta  del  20  luglio 2000 la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato,
citta'  ed autonomie locali ha espresso parere favorevole allo schema
di  protocollo  d'intesa fra il Ministro per la funzione pubblica, il
Presidente   della   conferenza  dei  presidenti  delle  regioni,  il
Presidente  dell'Unione  delle province d'Italia (UPI), il Presidente
dell'Associazione   nazionale   dei   comuni  d'Italia  (ANCI)  e  le
organizzazioni   sindacali   confederali  rappresentative  sul  piano
nazionale,   concernente  l'individuazione  delle  procedure  per  il
trasferimento del personale in attuazione dell'articolo 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il protocollo d'intesa sottoscritto il 20 luglio 2000 fra il
Ministro per la funzione pubblica, il Presidente della conferenza dei
presidenti  delle  regioni,  il Presidente dell'Unione delle province
d'Italia  (UPI), il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia   (ANCI)   e   le   organizzazioni   sindacali   confederali
rappresentative  sul  piano  nazionale,  concernente l'individuazione
delle  procedure  per  il  trasferimento  del personale in attuazione
dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Considerato  opportuno  e  necessario  definire  le  modalita' e le
procedure   di  individuazione  del  personale  da  trasferire  dalle
amministrazioni  statali  alle  regioni  ed agli enti locali, nonche'
quelle di trasferimento;
  Visto  l'accordo  sancito,  nella  seduta  del 3 agosto 2000, dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province   autonome   di   Trento   e  Bolzano  unificata,  ai  sensi
dell'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con
la Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali;
  Sentita  l'Unione  italiana  delle  camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Acquisito  il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 28 agosto 2000;
  Acquisito  il  parere  della Commissione parlamentare consultiva in
ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi
dell'articolo  5  della  legge  15  marzo 1997, n. 59, espresso nella
seduta  del  21  novembre  2000  ed integrato dalla comunicazione del
Presidente nella seduta del 29 novembre 2000;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
maggio  2000  recante delega al Ministro per la funzione pubblica per
il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n.
59 del 1997;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   Le   disposizioni   del   presente  decreto  si  applicano  ai
trasferimenti   del   personale   delle  amministrazioni  statali  in
attuazione  del  conferimento di funzioni dello Stato alle regioni ed
agli enti locali.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -   Il   testo   dell'art.  7,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 112, e' riportato nelle note
          alle premesse.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  7  della legge n. 59/1997 (Delega al Governo
          per  il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
          enti  locali, per la riforma della pubblica amministrazione
          e per la semplificazione amministrativa) cosi' recita:
              "Art.  7.  -  1.  Ai  fini della attuazione dei decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
          temporali  e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali   e  organizzative  da  trasferire,  alla  loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai  conseguenti  trasferimenti  si provvede con decreto del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
          interessati  e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
          beni  e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela     soppressione     o    il    ridimensionamento
          dell'amministrazione  statale  periferica,  in  rapporto ad
          eventuali compiti residui.
              2.  Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
          acquisito  il  parere  della Commissione di cui all'art. 5,
          della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          della  Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata
          ai  rappresentanti  delle  comunita' montane. Sugli schemi,
          inoltre,  sono  sentiti gli organismi rappresentativi degli
          enti  locali  funzionali  ed e' assicurata la consultazione
          delle       organizzazioni      sindacali      maggiormente
          rappresentative.  I  pareri  devono  essere  espressi entro
          trenta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso inutilmente tale
          termine i decreti possono comunque essere emanati.
            3.  Al  riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
          1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
          cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  introdotto  dall'art. 13, comma 1, della presente
          legge,  entro  novanta  giorni  dalla  adozione  di ciascun
          decreto  di  attuazione  di  cui  al  comma  1 del presente
          articolo.  Per  i  regolamenti  di  riordino, il parere del
          Consiglio  di  Stato  e'  richiesto  entro  cinquantacinque
          giorni  ed  e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
          ogni  caso,  trascorso  inutilmente  il  termine di novanta
          giorni,   il   regolamento  e'  adottato  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. In sede di prima
          emanazione  gli  schemi  di regolamento sono trasmessi alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
          di  essi  sia  espresso  il parere della Commissione di cui
          all'art.  5,  entro  trenta  giorni  dalla  data della loro
          trasmissione.  Decorso  tale  termine i regolamenti possono
          essere comunque emanati.
              3-bis.  Il  Governo  e'  delegato a emanare, sentito il
          parere  delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
          30  settembre  1998,  un decreto legislativo che istituisce
          un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i princi'pi
          e  i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
              -   L'art.   7  del  decreto  legislativo  n.  112/1998
          (Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
              "Art.   7   (Attribuzione   delle   risorse).  -  1.  I
          provvedimenti  di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59,  determinano  la decorrenza dell'esercizio da parte
          delle  regioni e degli enti locali delle funzioni conferite
          ai  sensi del presente decreto legislativo, contestualmente
          all'effettivo   trasferimento  dei  beni  e  delle  risorse
          finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative. Con la
          medesima  decorrenza  ha  altresi'  efficacia l'abrogazione
          delle  corrispondenti  norme  previste dal presente decreto
          legislativo.
              2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e
          dei  compiti  conferiti,  i provvedimenti di cui all'art. 7
          della  legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e
          le  risorse  da ripartire tra le regioni e tra le regioni e
          gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
                a) la  decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei
          compiti     conferiti     contestualmente     all'effettivo
          trasferimento  dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          organizzative  e strumentali, puo' essere graduata, secondo
          date certe, in modo da completare il trasferimento entro il
          31 dicembre 2000;
                b) la  devoluzione alle regioni e agli enti locali di
          una  quota delle risorse erariali deve garantire la congrua
          copertura,  ai  sensi  e  nei termini di cui al comma 3 del
          presente  articolo,  degli  oneri  derivanti dall'esercizio
          delle   funzioni  e  dei  compiti  conferiti  nel  rispetto
          dell'autonomia  politica e di programmazione degli enti; in
          caso  di  delega  regionale  agli  enti  locali,  la  legge
          regionale  attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali
          da  garantire  la  congrua  copertura degli oneri derivanti
          dall'esercizio  delle  funzioni delegate, nell'ambito delle
          risorse  a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato
          alle regioni;
                c) ai  fini  della  determinazione  delle  risorse da
          trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione
          di   entrate  erariali  derivanti  dal  conferimento  delle
          medesime  entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi
          del presente decreto legislativo.
              3.  Con  i  provvedimenti di cui all'art. 7 della legge
          15 marzo  1997,  n.  59,  alle  regioni  e agli enti locali
          destinatari  delle  funzioni  e  dei compiti conferiti sono
          attribuiti  beni  e  risorse corrispondenti per ammontare a
          quelli   utilizzati   dallo  Stato  per  l'esercizio  delle
          medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini
          della quantificazione, si tiene conto:
                a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in
          un  arco  temporale  pluriennale, da un minimo di tre ad un
          massimo di cinque anni;
                b) dell'andamento   complessivo  delle  spese  finali
          iscritte  nel  bilancio  statale  nel  medesimo  periodo di
          riferimento;
                c) dei  vincoli,  degli  obiettivi  e delle regole di
          variazione  delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti
          nei   documenti  di  programmazione  economico-finanziaria,
          approvati  dalle  Camere, con riferimento sia agli anni che
          precedono  la  data  del  conferimento,  sia  agli esercizi
          considerati  nel  bilancio  pluriennale in vigore alla data
          del conferimento medesimo.
              4.  Con  i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge
          15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle
          modalita'  e  delle procedure di trasferimento, nonche' dei
          criteri  di  ripartizione  del  personale.  Ferma  restando
          l'autonomia    normativa   e   organizzativa   degli   enti
          territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque
          garantito  il mantenimento della posizione retributiva gia'
          maturata.   Il   personale  medesimo  puo'  optare  per  il
          mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
              5.  Al  personale  inquadrato  nei ruoli delle regioni,
          delle  province,  dei  comuni e delle comunita' montane, si
          applica   la   disciplina   sul   trattamento  economico  e
          stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto
          collettivo    nazionale   di   lavoro   per   il   comparto
          regioni-autonomie locali.
              6.  Gli  oneri  relativi al personale necessario per le
          funzioni  conferite incrementano in pari misura il tetto di
          spesa  di  cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre
          1995, n. 549.
              7.  Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e
          di  compiti  ai  sensi del presente decreto legislativo, lo
          Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi
          pluriennali  di  spesa  mantenendo  gli  stanziamenti  gia'
          previsti   dalle   leggi   stesse  o  dalla  programmazione
          finanziaria  triennale.  Sono  finanziati  altresi',  nella
          misura  prevista  dalla  legge  istitutiva, i fondi gestiti
          mediante  convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni
          stesse.
              8.  Al  fine della elaborazione degli schemi di decreto
          del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, la Conferenza
          unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui
          al  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
          denominata  "Conferenza  unificata",  promuove  accordi tra
          Governo,  regioni  ed  enti  locali,  ai sensi dell'art. 9,
          comma  2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli
          schemi dei singoli decreti debbono contenere:
                a) l'individuazione    del   termine,   eventualmente
          differenziato,  da  cui  decorre l'esercizio delle funzioni
          conferite  e  la  contestuale individuazione delle quote di
          tributi  e  risorse  erariali da devolvere agli enti, fermo
          restando  quanto  previsto  dall'art.  48  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449;
                b) l'individuazione  dei  beni  e  delle strutture da
          trasferire,  in relazione alla ripartizione delle funzioni,
          alle regioni e agli enti locali;
                c) la  definizione  dei  contingenti complessivi, per
          qualifica e profilo professionale, del personale necessario
          per  l'esercizio  delle funzioni amministrative conferite e
          del personale da trasferire;
                d)   la   congrua   quantificazione   dei  fabbisogni
          finanziari   in  relazone  alla  concreta  ripartizione  di
          funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza
          dalla  data di effettivo esercizio delle funzioni medesime,
          secondo  i  criteri  stabiliti  al  comma  2  del  presente
          articolo.
              9.  In  caso  di  mancato  accordo,  il  Presidente del
          Consiglio  dei Ministri provvede, acquisito il parere della
          Conferenza  unificata,  ai  sensi  dell'art.  7 della legge
          15 marzo 1997, n. 59.
              10.  Nei  casi in cui lo Stato non provveda ad adottare
          gli  atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze
          previste  dalla  legge  15 marzo 1997, n. 59 e dal presente
          decreto   legislativo,   la   Conferenza   unificata   puo'
          predisporre  lo  schema  dell'atto  o  del  provvedimento e
          inviarlo  al  Presidente del Consiglio dei Ministri, per le
          iniziative  di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
          59.  Si  applica a tal fine la disposizione di cui all'art.
          2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              11.  Ove non si provveda al trasferimento delle risorse
          disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  nei  termini  previsti,  la  regione e gli enti locali
          interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare
          il  ritardo  o  l'inerzia  al  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  che  indica  il  termine per provvedere. Decorso
          inutilmente  tale  termine  il Presidente del Consiglio dei
          Ministri nomina un commissario ad acta.".
              - Si trascrivono i testi degli articoli 8 e 9, comma 2,
          lettera c),  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
          (Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata)  -  1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni  e  delle comunita' montane, con la Conferenza Stato
          regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".
              Art. 9 (Funzioni). - 1. (Omissis).
              2.  La  Conferenza  unificata e' comunque competente in
          tutti  i  casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
          montane  ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie locali debbano esprimersi su un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
                a)-b) (Omissis).
                c) promuove  e sancisce accordi tra Governo, regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune.".
              -   La   legge  23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri)  e'  stata  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, supplemento
          ordinario.
          Nota alla tabella:
              -  La  legge  5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
          l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle
          persone  handicappate)  e'  stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.