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DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2001, n. 16

Disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/2/2001.
Decreto-Legge convertito dalla L. 23 marzo 2001, n. 117 (in G.U. 13/04/2001, n. 87).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/2001)
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Testo in vigore dal: 20-2-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Visto  il  decreto-legge  28  agosto  2000, n. 240, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306;
  Vista  la  legge  3  maggio  1999,  n.  124,  ed in particolare gli
articoli 1, 2 e 4;
  Visto  il  decreto  del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo
2000,  n.  123,  recante  norme  sulle  modalita'  di  integrazione e
aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1,
2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
  Visto  il  decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 maggio
2000,  n.  201,  recante  norme sulle modalita' di conferimento delle
supplenze  al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4
della legge 3 maggio 1999, n. 124;
  Considerato  che  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica di
determinazione,  per l'anno scolastico 2000/2001, del contingente del
personale  docente da assumere con contratto a tempo indeterminato e'
stato  adottato in data 30 novembre 2000, e quindi ad anno scolastico
gia' avviato;
  Considerato  che le operazioni per l'approvazione delle graduatorie
dei concorsi per titoli ed esami e delle graduatorie permanenti, alle
quali  occorre  attingere per le assunzioni a tempo sia indeterminato
che determinato, si sono concluse ad anno scolastico inoltrato ovvero
sono ancora in corso;
  Considerato   che,   per   l'effetto   combinato   delle   predette
circostanze,  si  dovrebbe  procedere alla sostituzione del personale
provvisoriamente   confermato  o  assunto  dai  dirigenti  scolastici
all'inizio dell'anno scolastico a norma dell'articolo 1, comma 5, del
citato  decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, con il personale avente
titolo  all'assunzione  in  ruolo  o  al conferimento della supplenza
annuale  o fino al termine delle attivita' didattiche, con gravissimo
danno   per   gli   alunni  in  conseguenza  dell'interruzione  della
continuita' didattica;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
specifiche  disposizioni  per  garantire  la  predetta  continuita' e
quindi assicurare l'ordinata prosecuzione dell'anno scolastico;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 febbraio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e con il
Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
             Disposizioni relative al personale docente
  1.  I  docenti confermati o assunti sui posti vacanti o disponibili
per  l'anno  scolastico  2000/2001 ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
del   decreto-legge   28   agosto   2000,  n.  240,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge  27  ottobre  2000,  n.  306,  restano
confermati,  sui  posti  attualmente  occupati, fino al termine delle
attivita'  didattiche,  fatto  salvo  quanto  previsto al comma 3. Il
predetto  personale,  ove abbia titolo alla supplenza annuale in base
alla   posizione   occupata   nelle   graduatorie  permanenti,  viene
confermato sino al termine dell'anno scolastico.
  2.  Il  personale docente, che non risulta in servizio alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e che sia inserito nelle
graduatorie  permanenti  in  posizione utile ai fini del conferimento
delle  supplenze,  di  competenza  dei  Provveditori  agli studi, per
l'anno  scolastico  2000/2001,  e'  assunto  fino  al  termine  delle
lezioni.  Il  relativo  contratto  ne  prevede l'utilizzazione per le
esigenze di supplenze brevi che si determinano in ambito provinciale.
Il  predetto  personale  puo'  essere  utilizzato,  in subordine, per
attivita' di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche ai
fini  della  realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa. A
tale  fine  i provveditori agli studi predispongono un apposito piano
di  utilizzazione.  Il  periodo  intercorrente  tra  il termine delle
lezioni  e  il  termine  della supplenza cui il docente avrebbe avuto
titolo  in  base alla posizione occupata nelle graduatorie permanenti
e' riconosciuto ai fini giuridici.
  3. Nei confronti del personale previsto al comma 1, il cui rapporto
di  servizio  sia  cessato  prima della data di entrata in vigore del
presente decreto per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato e
determinato  ovvero  venga  a  cessare per effetto delle assunzioni a
tempo  indeterminato  sulla  base  delle  graduatorie  concorsuali  o
permanenti   approvate   entro   il   31   agosto  2000,  il  periodo
intercorrente  tra la data di cessazione e il termine delle attivita'
didattiche   viene   considerato   come  servizio  prestato  ai  fini
giuridici.
  4.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si possono
utilizzare  le  graduatorie  di  istituto,  per  il  conferimento  di
supplenze  brevi,  esclusivamente  in  mancanza  di personale docente
assunto ai sensi del comma 2.
  5.  Il termine del 31 marzo 2001, previsto dall'articolo 1, commi 1
e  2,  del  decreto-legge  28  agosto  2000,  n. 240, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 27 ottobre 2000, n. 306, e' prorogato al
30 giugno 2001. Al personale assunto in ruolo dopo la data di entrata
in  vigore  del  presente decreto, per effetto della inclusione nelle
graduatorie  approvate  in data successiva al 31 agosto 2000, la sede
di titolarita' e' assegnata sui posti residuati dopo le operazioni di
trasferimento  e passaggio relative all'anno scolastico 2001/2002. Il
Ministro  della  pubblica  istruzione e' autorizzato a prorogare, con
proprio  decreto,  il  termine  del  30 giugno 2001 qualora motivi di
eccezionale  gravita',  non  abbiano  consentito l'approvazione delle
specifiche  graduatorie entro il predetto termine. Entro dieci giorni
dall'adozione dell'eventuale provvedimento il Ministro riferisce alle
competenti Commissioni parlamentari.
  6.  Sono comunque attribuiti ai candidati utilmente collocati nelle
graduatorie,  approvate  anche  successivamente  al  30  giugno 2001,
relative  ai  concorsi  per  titoli  ed esami per cattedre e posti di
insegnamento  nella  scuola  materna, elementare e secondaria banditi
nell'anno  1999,  le cattedre ed i posti vacanti e disponibili dal 1o
settembre  2000,  nei limiti previsti dal contingente autorizzato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in data 30 novembre 2000
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001.
  7.  Dall'attuazione  del  presente decreto non scaturiscono nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.