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LEGGE 13 febbraio 2001, n. 11

Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari.

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Testo in vigore dal: 3-3-2001
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Agli  ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari
e'  riconosciuto  il pagamento, relativo agli anni 1998 e 1999, della
percentuale  del  15  per  cento  di cui all'articolo 122, numero 2),
dell'ordinamento   approvato   con   decreto   del  Presidente  della
Repubblica  15  dicembre  1959,  n. 1229, calcolato per ciascun anno,
nella misura gia' corrisposta al medesimo titolo per l'anno 1997.
  2.  Le  somme  corrisposte  ai sensi del comma 1 non danno luogo ad
interessi ne' a rivalutazione monetaria.
  3.  Le  somme  gia'  percepite  dagli  ufficiali giudiziari e dagli
aiutanti  ufficiali  giudiziari,  o comunque ad essi riconosciute con
sentenza passata in giudicato, a titolo di percentuale secondo quanto
disposto   dall'articolo  122,  numero  2),  del  citato  ordinamento
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 1229 del
1959,  per  gli anni 1998 e 1999 sono considerate a titolo di acconto
sui  trattamenti  economici come individuati nel comma 1 del presente
articolo.
  4.  In  caso  di  accettazione  della  corresponsione  delle  somme
determinate  ai  sensi  del  comma 1 del presente articolo, i giudizi
pendenti  alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi
ad  oggetto  il  riconoscimento della percentuale di cui all'articolo
122,  numero  2),  del  citato  ordinamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, relativamente agli anni
1998  e  1999,  sono  dichiarati  estinti d'ufficio con compensazione
delle  spese  tra  le  parti.  I  provvedimenti giudiziari non ancora
passati in giudicato restano privi di effetto.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 13 febbraio 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino

          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 1:

              - Il  testo  dell'art.  122, numero 2), del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  15 dicembre  1959,  n.  1229
          (Ordinamento  degli  ufficiali  giudiziari e degli aiutanti
          ufficiali giudiziari) e' il seguente:
              "Art. 122 - Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:
                1)  mediante proventi costituiti dai diritti che sono
          autorizzati   ad   esigere,  secondo  le  disposizioni  del
          presente  ordinamento  o  di  altre  leggi,  sugli  atti  e
          commissioni inerenti al loro ufficio;
                2)   con   una  percentuale  sui  crediti  recuperati
          dall'Erario,  sui campioni civili, penali ed amministrativi
          e  sulle  somme  introitate  dall'Erario  per effetto della
          vendita  dei  corpi  di  reato, in ragione del quindici per
          cento. Tale percentuale e' comprensiva anche delle quote di
          spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.".
          Note all'art. 1, commi 3 e 4:
              - Per l'art. 122, numero 2), del decreto del Presidente
          della  Repubblica  15 dicembre  1959,  n.  1229,  vedi nota
          all'art. 1, comma 1.