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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2000, n. 442

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-2-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2014)
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Testo in vigore dal: 28-2-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 112-bis, e successive modificazioni;
  Vista la legge 10 gennaio 1935, n. 112;
  Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264;
  Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12;
  Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
  Visto  il  decreto-legge  1o  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  Visto il decreto legislativo 26 maggio l997, n. 152;
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
  Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 marzo 2000;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisito  il  parere  del Garante per la tutela delle persone e di
altri  soggetti  rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi
dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari  regionali,  per  le politiche comunitarie, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'interno;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                       Ambito di applicazione

  1.  Ferme  restando le funzioni ed i compiti conferiti alle regioni
ed  alle  province  in  materia  di  gestione  del  collocamento e di
politiche  attive  del  lavoro,  ai  sensi del decreto legislativo 23
dicembre   1997,  n.  469,  nell'esercizio  dei  poteri  generali  di
indirizzo,  promozione  e  coordinamento  e,  allo scopo di garantire
l'efficace   attivazione   sul   territorio   nazionale  del  Sistema
informativo  lavoro  (S.I.L.)  in  conformita'  all'articolo  11  del
suddetto  decreto  legislativo  n.  469 del 1997, le disposizioni del
presente  regolamento  disciplinano  le  linee  di carattere generale
concernenti  le  procedure  per  l'impiego  dei  lavoratori  e per il
collocamento.  (Seguivano  alcune parole non ammesse al "Visto" della
Corte dei conti).
  2.  I criteri di organizzazione, le modalita', le specificazioni ed
i  tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi
comprese  le  procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche
amministrazioni  secondo  criteri  oggettivi, previo confronto con le
autonomie  locali,  saranno definiti, sulla base di indirizzi forniti
dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, sentita la
Conferenza   unificata,  con  provvedimenti  regionali  che  dovranno
assicurarne,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  dalle disposizioni
transitorie  di cui all'articolo 8, la piena attuazione entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 112-bis, e successive modificazioni;
  Vista la legge 10 gennaio 1935, n. 112;
  Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264;
  Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12;
  Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
  Visto  il  decreto-legge  1o  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  Visto il decreto legislativo 26 maggio l997, n. 152;
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
  Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 marzo 2000;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisito  il  parere  del Garante per la tutela delle persone e di
altri  soggetti  rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi
dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari  regionali,  per  le politiche comunitarie, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'interno;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                       Ambito di applicazione

  1.  Ferme  restando le funzioni ed i compiti conferiti alle regioni
ed  alle  province  in  materia  di  gestione  del  collocamento e di
politiche  attive  del  lavoro,  ai  sensi del decreto legislativo 23
dicembre   1997,  n.  469,  nell'esercizio  dei  poteri  generali  di
indirizzo,  promozione  e  coordinamento  e,  allo scopo di garantire
l'efficace   attivazione   sul   territorio   nazionale  del  Sistema
informativo  lavoro  (S.I.L.)  in  conformita'  all'articolo  11  del
suddetto  decreto  legislativo  n.  469 del 1997, le disposizioni del
presente  regolamento  disciplinano  le  linee  di carattere generale
concernenti  le  procedure  per  l'impiego  dei  lavoratori  e per il
collocamento.  (Seguivano  alcune parole non ammesse al "Visto" della
Corte dei conti).
  2.  I criteri di organizzazione, le modalita', le specificazioni ed
i  tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi
comprese  le  procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche
amministrazioni  secondo  criteri  oggettivi, previo confronto con le
autonomie  locali,  saranno definiti, sulla base di indirizzi forniti
dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, sentita la
Conferenza   unificata,  con  provvedimenti  regionali  che  dovranno
assicurarne,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  dalle disposizioni
transitorie  di cui all'articolo 8, la piena attuazione entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.