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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2000, n. 440

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 24-2-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il programma, condiviso dal Consiglio dei Ministri in data 12
maggio  2000, concernente provvedimenti per la piena attuazione delle
disposizioni  relative  alla  istituzione  di sportelli unici per gli
impianti  produttivi,  che  prevede  in particolare anche innovazioni
normative e regolamentari;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 giugno 2000;
  Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 novembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero e con il Ministro delle politiche agricole e forestali;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
               Modificazioni al decreto del Presidente
              della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447
  1.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447,   recante   norme   di   semplificazione   dei  procedimenti  di
autorizzazione    per    la    realizzazione,    l'ampliamento,    la
ristrutturazione  e  la  riconversione  di  impianti  produttivi, per
l'esecuzione   di   opere  interne  ai  fabbricati,  nonche'  per  la
determinazione  delle  aree destinate agli insediamenti produttivi, a
norma  dell'articolo  20,  comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Rientrano  tra  gli  impianti  di  cui  al  comma 1 quelli
relativi  a  tutte  le attivita' di produzione di beni e servizi, ivi
incluse  le attivita' agricole, commerciali e artigiane, le attivita'
turistiche  ed  alberghiere,  i  servizi  resi  dalle  banche e dagli
intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.";
    b)  all'articolo 3, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente
periodo: "Qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero
abbiano   sottoscritto   un  patto  d'area  la  struttura  incaricata
dell'esercizio  delle funzioni ad essi attribuite puo' coincidere con
il soggetto responsabile del patto territoriale o con il responsabile
unico del contratto d'area.";
    c) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
  "1.  Per  gli  impianti  e  i  depositi  di cui all'articolo 27 del
decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 112, nonche' nei casi di cui
all'articolo  1,  comma  3,  ovvero quando il richiedente non intenda
avvalersi   del   procedimento  mediante  autocertificazioni  di  cui
all'articolo  6,  il  procedimento  e'  unico  e  ha  inizio  con  la
presentazione  di  un'unica  domanda  alla struttura, la quale adotta
direttamente,  ovvero  chiede  alle  amministrazioni  di  settore o a
quelle  di  cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 24, comma 4,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli atti istruttori ed
i  pareri  tecnici,  comunque  denominati dalle normative vigenti. Le
amministrazioni  sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro
un  termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento
della  documentazione.  Il  provvedimento conclusivo del procedimento
e',   ad   ogni   effetto,   titolo   unico   per   la  realizzazione
dell'intervento richiesto.
  1-bis. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di
impatto ambientale il termine e' di centoventi giorni, fatta salva la
facolta' di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga,
comunque non superiore a sessanta giorni.
  1-ter.   Tuttavia,  qualora  l'amministrazione  competente  per  la
valutazione   di  impatto  ambientale  rilevi  l'incompletezza  della
documentazione  trasmessa,  puo'  richiederne,  per  una  sola volta,
l'integrazione  alla  struttura, entro trenta giorni. In tale caso il
termine di cui al comma 1-bis e al comma 7 riprende a decorrere dalla
presentazione della documentazione completa.";
    d)  all'articolo  4,  comma  2,  le  parole:  "al  comma  1" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "ai  commi precedenti" e le parole: "al
medesimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "ai medesimi commi";
    e) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis.  Ove sia gia' operante lo sportello unico le domande devono
essere   presentate   esclusivamente   alla   struttura.   Le   altre
amministrazioni  pubbliche  coinvolte  nel  procedimento  non possono
rilasciare  al  richiedente  atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o
atti  di  consenso,  anche a contenuto negativo, comunque denominati.
Tali  atti,  qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente
all'interno  del  procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni
hanno l'obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque
giorni,  eventuali domande ad esse presentate relative a procedimenti
disciplinati  dal  presente  regolamento, alla struttura responsabile
del  procedimento,  allegando  gli atti istruttori eventualmente gia'
compiuti e dandone comunicazione al richiedente.";
    f)  all'articolo  4, comma 3, le parole: "di cui al comma 1" sono
sostituite  dalle  seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis" e le parole:
"il  sindaco,  su  richiesta  del responsabile del procedimento" sono
sostituite dalle seguenti: "il responsabile del procedimento";
    g) all'articolo 4, comma 5, le parole: "delle autorizzazioni, dei
nulla-osta  e  dei  pareri  tecnici,  previsti  dalle norme vigenti o
comunque  ritenuti  necessari" sono sostituite dalle seguenti: "degli
atti  istruttori  e  dei pareri tecnici comunque denominati, previsti
dalle norme vigenti o ritenuti necessari";
    h) all'articolo 4, comma 7, le parole: "sei mesi" sono sostituite
dalle  seguenti:  "cinque  mesi"  e  le  parole:  "undici  mesi" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "nove  mesi";  al  termine del comma e'
aggiunto   il   seguente   periodo:   "Per  i  progetti  di  centrali
termoelettriche  e  turbogas  sottoposti  alle procedure di inchiesta
pubblica  di  cui  all'allegato  IV  del  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale   -  serie  generale  -  n.  4  del  15  gennaio  1989,  il
procedimento si conclude nel termine di dodici mesi.";
    i) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: "il sindaco
del   comune   interessato"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il
responsabile del procedimento";
    j)  all'articolo  5,  comma  1,  secondo  periodo, le parole: "il
sindaco"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il  responsabile  del
procedimento";
    k)  all'articolo 5, alla fine del comma 2 e' aggiunto il seguente
periodo:  "Non  e'  richiesta  l'approvazione  della  regione, le cui
attribuzioni  sono  fatte  salve  dall'articolo 14, comma 3-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241.";
    l)   all'articolo   6,   comma  1,  ultimo  periodo,  la  parola:
"informatica" e' sostituita dalla seguente: "telematica";
    m)  all'articolo  6,  comma  5, le parole: "all'articolo 8," sono
sostituite dalla seguente: "al";
    n) all'articolo 6, comma 6, le parole: "entro sessanta giorni dal
ricevimento  della  domanda"  sono  sostituite dalle seguenti: "entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda";
    o) all'articolo 6, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  "8.  Il  procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6,
e'  concluso  entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione
della   domanda   ovvero   dalla   sua  integrazione  per  iniziativa
dell'impresa  o  su  richiesta della struttura. Ove sia necessaria la
concessione  edilizia,  il  procedimento  si  conclude  nello  stesso
termine   con   il  rilascio  o  con  il  diniego  della  concessione
edilizia.";
    p) all'articolo 6, il comma 9 e' soppresso;
    q)  all'articolo  6,  comma 11, le parole: "il responsabile della
struttura"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "il responsabile della
struttura  individuato  ai  sensi degli articoli 107, comma 3, e 109,
comma  2,  del  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,";
    r)   all'articolo   7,  comma  1,  le  parole:  "gli  altri  enti
interessati,  ciascuno  per  le  materie di propria competenza", sono
sostituite  dalle  seguenti: "le altre amministrazioni di cui intenda
avvalersi";
    s) all'articolo 7, comma 3, la parola: "competenti" e' sostituita
dalla seguente: "interessati";
    t)   all'articolo  9,  comma  2,  le  parole:  "si  avvale"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "puo'  avvalersi",  e le parole: "dalle
amministrazioni  competenti  ai  sensi  della normativa vigente" sono
sostituite dalle seguenti: "da altre amministrazioni";
    u) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  10  (Spese).  - 1. In relazione ai procedimenti disciplinati
nel  presente  regolamento il comune, o i comuni associati, pongono a
carico  dell'interessato  il  pagamento  delle  spese  e  dei diritti
previsti  da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle
misure ivi stabilite.
  2.   La  struttura  responsabile  del  procedimento  provvede  alla
riscossione    di   tali   spese   e   diritti,   riversandoli   alle
amministrazioni  che  hanno  svolto attivita' istruttorie nell'ambito
del   procedimento.  Qualora,  peraltro,  dette  amministrazioni  non
abbiano rispettato i termini previsti, non si da' luogo al rimborso.
  3.  Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del cinquanta per
cento  anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in
relazione  alle  attivita' di verifica. La struttura responsabile del
procedimento procede ai sensi del comma 2.
  4.  Il comune, o i comuni associati, possono altresi' prevedere, in
relazione  all'attivita'  propria  della  struttura  responsabile del
procedimento,  la riscossione di diritti di istruttoria, nella misura
stabilita  con  delibera  del  consiglio  comunale. La misura di tali
diritti,  sommata agli oneri di cui ai precedenti commi e all'imposta
di  bollo,  non  puo' eccedere quella complessivamente posta a carico
dell'interessato  precedentemente  all'entrata in vigore del presente
regolamento.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica, il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 17, della legge 23
          agosto 1988, n. 400:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) [abrogata].
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il  Ministro  del  tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
          dal   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni,   con   i   contenuti   e   con
          l'osservanza dei criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali.".
              - La  legge  15  marzo  1997,  n.  59, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  17  marzo  1997,  n.  63,  supplemento
          ordinario,  reca  "Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa".
              - La  legge  8  marzo  1999,  n.  50,  pubblicata nella
          Gazzetta    Ufficiale    9 marzo    1999,   n.   56,   reca
          "Delegificazione   e   testi  unici  di  norme  concernenti
          procedimenti       amministrativi      -      legge      di
          semplificazione 1998".
              - Il   decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92,
          supplemento  ordinario,  reca  "Conferimento  di funzioni e
          compiti  amministrativi  dello  Stato  alle regioni ed agli
          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59".
              - Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
          reca  "Definizione  ed ampliamento delle attribuzioni della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  9,  comma 3, del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
              "3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri puo'
          sottoporre  alla  Conferenza  unificata, anche su richiesta
          delle  autonomie  regionali e locali, ogni altro oggetto di
          preminente  interesse comune delle regioni, delle province,
          dei comuni e delle comunita' montane.".
          Note all'art. 1:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
          1998,   n.   447,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 dicembre  1998,  n. 301, reca "Regolamento recante norme
          di  semplificazione  dei procedimenti di autorizzazione per
          la  realizzazione,  l'ampliamento, la ristrutturazione e la
          riconversione  di  impianti produttivi, per l'esecuzione di
          opere  interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione
          delle  aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma
          dell'art. 20, com-ma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              - Si trascrive l'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo
          1997, n. 59:
              "8.  In sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia".
              - Si riporta l'art. 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica  20 ottobre  1998,  n.  447, come modificato dal
          presente regolamento:
              "Art.  1  (Ambito  di  applicazione).  - 1. Il presente
          regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti
          produttivi  di  beni  e  servizi,  la  loro  realizzazione,
          ristrutturazione,  ampliamento, cessazione, riattivazione e
          riconversione     dell'attivita'     produttiva,    nonche'
          l'esecuzione  di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso
          di   impresa.  Resta  salvo  quanto  previsto  dal  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
              1-bis.  Rientrano  tra  gli  impianti di cui al comma 1
          quelli  relativi a tutte le attivita' di produzione di beni
          e servizi, ivi incluse le attivita' agricole, commerciali e
          artigiane,   le  attivita'  turistiche  ed  alberghiere,  i
          servizi  resi dalle banche e dagli intermediari finanziari,
          i servizi di telecomunicazioni.
              2.  Le  regioni, ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3 del
          decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112, stabiliscono
          forme  di  coordinamento e raccordo per la diffusione delle
          informazioni  da  parte  dello  sportello  unico degli enti
          locali.
              3.  E'  fatto  salvo  quanto  disposto dall'art. 27 del
          decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  secondo la
          previsione  di cui all'art. 4, in ordine al procedimento di
          valutazione  di  impatto  ambientale.  Le  competenze  e le
          procedure  relative  al controllo dei pericoli di incidenti
          rilevanti  connessi  con  determinate sostanze pericolose e
          alla   prevenzione   e   riduzione  dell'inquinamento  sono
          disciplinate  ai  sensi  degli articoli 18 e 21 della legge
          24 aprile   1998,   n.   128,  e,  nelle  more  della  loro
          attuazione, dalla normativa vigente.".
              - Si  riporta  l'art.  3,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, come
          modificato dal presente regolamento:
              "Art.  3  (Sportello  unico). - 1. I comuni esercitano,
          anche  in  forma  associata,  ai  sensi  dell'art.  24, del
          decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad
          essi   attribuite   dall'art.   23,  del  medesimo  decreto
          legislativo,  assicurando  che  ad  un'unica  struttura sia
          affidato  l'intero  procedimento.  Per  lo  svolgimento dei
          compiti  di  cui al presente articolo, la struttura si dota
          di  uno  sportello  unico  per  le attivita' produttive, al
          quale   gli   interessati   si   rivolgono  per  tutti  gli
          adempimenti  previsti  dai  procedimenti di cui al presente
          regolamento.  Qualora  i  comuni  aderiscano  ad  un  patto
          territoriale  ovvero  abbiano sottoscritto un patto d'area,
          la  struttura  incaricata  dell'esercizio delle funzioni ad
          essi   attribuite   puo'   coincidere   con   il   soggetto
          responsabile  del  patto territoriale o con il responsabile
          unico del contratto d'area.".
              - Si riporta l'art. 4, del decreto del Presidente della
          Repubblica  20 ottobre  1998,  n.  447, come modificato dal
          presente regolamento:
              "Art.  4 (Procedimento mediante conferenza di servizi).
          -  1.  Per gli impianti e i depositi di cui all'art. 27 del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' nei casi
          di  cui  all'art.  1, comma 3, ovvero quando il richiedente
          non    intenda    avvalersi   del   procedimento   mediante
          autocertificazioni  di  cui  all'art. 6, il procedimento e'
          unico  e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda
          alla struttura, la quale adotta direttamente, ovvero chiede
          alle  amministrazioni  di settore o a quelle di cui intende
          avvalersi  ai  sensi  dell'art.  24,  comma  4, del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli atti istruttori ed i
          pareri   tecnici,   comunque   denominati  dalle  normative
          vigenti.  Le  amministrazioni  sono  tenute a far pervenire
          tali atti e pareri entro un termine non superiore a novanta
          giorni  decorrenti dal ricevimento della documentazione. Il
          provvedimento  conclusivo  del  procedimento  e',  ad  ogni
          effetto,  titolo unico per la realizzazione dell'intervento
          richiesto.
              1-bis.  Nel  caso  di progetti di opere da sottoporre a
          valutazione   di   impatto  ambientale  il  termine  e'  di
          centoventi giorni, fatta salva la facolta' di chiederne, ai
          sensi  della  normativa  vigente, una proroga, comunque non
          superiore a sessanta giorni.
              1-ter.  Tuttavia,  qualora l'amministrazione competente
          per   la   valutazione   di   impatto   ambientale   rilevi
          l'incompletezza   della   documentazione   trasmessa,  puo'
          richiederne,   per  una  sola  volta,  l'integrazione  alla
          struttura,  entro trenta giorni. In tale caso il termine di
          cui  al comma 1-bis e al comma 7 riprende a decorrere dalla
          presentazione della documentazione completa.
              2.  Se, entro i termini di cui ai commi precedenti, una
          delle amministrazioni di cui ai medesimi commi si pronuncia
          negativamente, la pronuncia e' trasmessa dalla struttura al
          richiedente  entro  tre giorni e il procedimento si intende
          concluso.  Tuttavia,  il  richiedente,  entro  venti giorni
          dalla   comunicazione,  puo'  chiedere  alla  struttura  di
          convocare   una   conferenza   di   servizi   al   fine  di
          eventualmente  concordare  quali  siano  le  condizioni per
          ottenere il superamento della pronuncia negativa.
              2-bis.  Ove  sia  gia'  operante  lo sportello unico le
          domande   devono   essere  presentate  esclusivamente  alla
          struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel
          procedimento  non  possono  rilasciare  al richiedente atti
          autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche
          a  contenuto  negativo,  comunque  denominati.  Tali  atti,
          qualora  eventualmente  rilasciati,  operano esclusivamente
          all'interno   del  procedimento  unico.  In  ogni  caso  le
          amministrazioni   hanno  l'obbligo  di  trasmettere,  senza
          ritardo  e  comunque entro cinque giorni, eventuali domande
          ad esse presentate relative a procedimenti disciplinati dal
          presente   regolamento,  alla  struttura  responsabile  del
          procedimento,  allegando  gli atti istruttori eventualmente
          gia' compiuti e dandone comunicazione al richiedente.
              3.  Decorsi  inutilmente  i termini di cui ai commi 1 e
          1-bis,  entro  i  successivi cinque giorni, il responsabile
          del   procedimento   presso   la   struttura,  convoca  una
          conferenza  di servizi che si svolge ai sensi dell'art. 14,
          e  seguenti,  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  come
          modificata dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
              4.  La  convocazione  della conferenza e' resa pubblica
          anche ai fini dell'art. 6, comma 13, ed alla stessa possono
          partecipare   i   soggetti  indicati  nel  medesimo  comma,
          presentando  osservazioni  che  la  conferenza  e' tenuta a
          valutare.
              5.  La  conferenza  dei servizi procede all'istruttoria
          del  progetto  ai  fini  della formazione di un verbale che
          tiene  luogo  degli  atti  istruttori  e dei pareri tecnici
          comunque   denominati,   previsti  dalle  norme  vigenti  o
          ritenuti  necessari.  La  conferenza,  altresi',  fissa  il
          termine  entro  cui  pervenire alla decisione, in ogni caso
          compatibile con il rispetto dei termini di cui al comma 7.
              6.  Il  verbale recante le determinazioni assunte dalla
          conferenza   di  servizi,  che  si  pronuncia  anche  sulle
          osservazioni   di   cui   al   comma  4,  tiene  luogo  del
          provvedimento  amministrativo conclusivo del procedimento e
          viene  immediatamente  comunicato,  a  cura dello sportello
          unico, al richiedente. Decorsi inutilmente i termini di cui
          al  comma 7,  per  le  opere da sottoporre a valutazione di
          impatto   ambientale,  e  comunque  nei  casi  disciplinati
          dall'art.  14,  comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          come   sostituito   dall'art.  17,  comma  3,  della  legge
          15 maggio  1997,  n.  127, immediatamente l'amministrazione
          procedente  puo'  chiedere che il Consiglio dei Ministri si
          pronunci,  nei  successivi  trenta  giorni,  ai  sensi  del
          medesimo art. 14, comma 4.
              7.  Il  procedimento  si conclude nel termine di cinque
          mesi.  Per  le opere da sottoporre a valutazione di impatto
          ambientale  il procedimento si conclude nel termine di nove
          mesi. Per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas
          sottoposti  alle  procedure  di  inchiesta  pubblica di cui
          all'allegato  IV  del  decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  27 dicembre  1988, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  -  serie generale - n. 4 del 15 gennaio 1989, il
          procedimento si conclude nel termine di dodici mesi.".
              - Si riporta l'art. 5, del decreto del Presidente della
          Repubblica  20 ottobre  1998,  n.  447, come modificato dal
          presente regolamento:
              "Art.   5   (Progetto   comportante  la  variazione  di
          strumenti urbanistici). - 1. Qualora il progetto presentato
          sia  in  contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque
          richieda   una   sua   variazione,   il   responsabile  del
          procedimento  rigetta  l'istanza.  Tuttavia,  allorche'  il
          progetto   sia  conforme  alle  norme  vigenti  in  materia
          ambientale,  sanitaria  e  di  sicurezza  del  lavoro ma lo
          strumento   urbanistico   non   individui   aree  destinate
          all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano
          insufficienti  in  relazione  al  progetto  presentato,  il
          responsabile    del   procedimento   puo',   motivatamente,
          convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'art.
          14  della  legge  7  agosto 1990,  n.  241, come modificato
          dall'art.  17  della  legge  15 maggio 1997, n. 127, per le
          conseguenti  decisioni,  dandone  contestualmente  pubblico
          avviso.   Alla   conferenza   puo'   intervenire  qualunque
          soggetto,   portatore  di  interessi  pubblici  o  privati,
          individuali  o  collettivi nonche' i portatori di interessi
          diffusi  costituiti  in  associazioni o comitati, cui possa
          derivare  un  pregiudizio  dalla realizzazione del progetto
          dell'impianto industriale.
              2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti
          la    variazione    dello    strumento    urbanistico,   la
          determinazione   costituisce  proposta  di  variante  sulla
          quale,   tenuto   conto   delle  osservazioni,  proposte  e
          opposizioni  formulate  dagli  aventi titolo ai sensi della
          legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente
          entro   sessanta  giorni  il  consiglio  comunale.  Non  e'
          richiesta l'approvazione della regione, le cui attribuzioni
          sono  fatte  salve  dall'art.  14,  comma 3-bis della legge
          7 agosto 1990, n. 241.".
              - Si riporta l'art. 6, del decreto del Presidente della
          Repubblica  20 ottobre  1998,  n.  447, come modificato dal
          presente regolamento:
              "Art.  6 (Principi organizzativi). - 1. Il procedimento
          amministrativo  di  cui all'art. 25 del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  112,  ha  inizio  presso la competente
          struttura  con  la presentazione, da parte dell'impresa, di
          un'unica  domanda,  contenente,  ove  necessario,  anche la
          richiesta   della   concessione   edilizia,   corredata  da
          autocertificazioni,  attestanti la conformita' dei progetti
          alle  singole  prescrizioni previste dalle norme vigenti in
          materia  urbanistica, della sicurezza degli impianti, della
          tutela  sanitaria  e  della  tutela  ambientale, redatte da
          professionisti  abilitati o da societa' di professionisti e
          sottoscritte    dai    medesimi,   unitamente   al   legale
          rappresentante  dell'impresa. L'autocertificazione non puo'
          riguardare  le  materie di cui all'art. 1, comma 3, nonche'
          le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la
          necessita'  di  una  apposita  autorizzazione.  Copia della
          domanda,  e  della documentazione prodotta, viene trasmessa
          dalla  struttura, anche in via telematica, alla regione nel
          cui territorio e' localizzato l'impianto, agli altri comuni
          interessati  nonche',  per  i  profili  di  competenza,  ai
          soggetti competenti per le verifiche.
              2.  La  struttura,  ricevuta  la  domanda,  la  immette
          immediatamente  nell'archivio  informatico, dandone notizia
          tramite  adeguate  forme di pubblicita'; contestualmente la
          struttura  da' inizio al procedimento per il rilascio della
          concessione edilizia.
              3.  Entro  il  termine di trenta giorni dal ricevimento
          della  domanda  la  struttura puo' richiedere, per una sola
          volta,  l'integrazione degli atti o dei documenti necessari
          ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono
          essere  richiesti  altri atti o documenti concernenti fatti
          risultanti  dalla documentazione inviata. Il termine di cui
          al  comma  8,  resta  sospeso fino alla presentazione degli
          atti integrativi richiesti.
              4.  Ove  occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni
          tecniche  e  progettuali  o  al  rispetto  delle  normative
          amministrative  e tecniche di settore o qualora il progetto
          si  riveli  di  particolare  complessita' ovvero si rendano
          necessarie  modifiche  al  progetto  o  il  comune  intenda
          proporre    una   diversa   localizzazione   dell'impianto,
          nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'art. 2, il
          responsabile  del  procedimento  puo' convocare il soggetto
          richiedente  per  una  audizione  in contraddittorio di cui
          viene redatto apposito verbale.
              5. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un
          accordo,  ai  sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990,
          n.  241,  sulle  caratteristiche dell'impianto, il relativo
          verbale  vincola  le  parti,  a condizione che le eventuali
          modifiche  al  progetto originario siano compatibili con le
          disposizioni  attinenti  ai  profili  di cui al comma 1. Il
          termine  di  cui  al  comma  8,  resta  sospeso  fino  alla
          presentazione   del   progetto   modificato   conformemente
          all'accordo.
              6.  Ferma  restando  la  necessita'  della acquisizione
          della   autorizzazione   nelle   materie  per  cui  non  e'
          consentita  l'autocertificazione,  nel  caso  di impianti a
          struttura   semplice,   individuati   secondo   i   criteri
          previamente  stabiliti  dalla regione, la realizzazione del
          progetto  si  intende  autorizzata  se  la struttura, entro
          quarantacinque  giorni  dal  ricevimento della domanda, non
          comunica  il  proprio  motivato dissenso ovvero non convoca
          l'impresa  per  l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono
          necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di
          cui ai commi 4 e 5. La realizzazione dell'opera e' comunque
          subordinata  al  rilascio  della  concessione edilizia, ove
          necessaria ai sensi della normativa vigente.
              7.   Quando,   in  sede  di  esame  della  domanda,  la
          struttura,  fatti  salvi  i  casi  di  errore  od omissione
          materiale   suscettibili   di  correzioni  o  integrazioni,
          ravvisa  la falsita' di alcuna delle autocertificazioni, il
          responsabile  del procedimento trasmette immediatamente gli
          atti  alla  competente  procura  della  Repubblica, dandone
          contestuale  comunicazione all'interessato. Il procedimento
          e'   sospeso   fino   alla   decisione  relativa  ai  fatti
          denunciati.
              8.  Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3,
          4,  5  e 6, e' concluso entro il termine di sessanta giorni
          dalla   presentazione   della   domanda  ovvero  dalla  sua
          integrazione  per  iniziativa  dell'impresa  o su richiesta
          della   struttura.   Ove   sia  necessaria  la  concessione
          edilizia,  il procedimento si conclude nello stesso termine
          con   il  rilascio  o  con  il  diniego  della  concessione
          edilizia.
              9. [comma soppresso].
              10. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la
          realizzazione   del  progetto  si  intende  autorizzata  in
          conformita'  alle autocertificazioni prodotte, nonche' alle
          prescrizioni   contenute   nei  titoli  autorizzatori,  ove
          necessari,  previamente  acquisiti.  L'impresa  e' tenuta a
          comunicare  alla  struttura  l'inizio  dei  lavori  per  la
          realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera e'
          comunque   subordinata   al   rilascio   della  concessione
          edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.
              11.  Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per
          la  realizzazione  dell'impianto, sia accertata la falsita'
          di una delle autocertificazioni prodotte fatti salvi i casi
          di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni
          o integrazioni, il responsabile della struttura individuato
          ai  sensi  degli  articoli 107, comma 3, e 109, comma 2 del
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          approvato  con  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267
          ordina  la  riduzione  in  pristino  a spese dell'impresa e
          dispone   la   contestuale  trasmissione  degli  atti  alla
          competente  procura  della Repubblica dandone contemporanea
          comunicazione all'interessato.
              12.  A  seguito della comunicazione di cui al comma 10,
          il  comune  e  gli  altri  enti  competenti  provvedono  ad
          effettuare i controlli ritenuti necessari.
              13.  I  soggetti,  portatori  di  interessi  pubblici o
          privati,  individuali  o  collettivi nonche' i portatori di
          interessi  diffusi  costituiti  in associazioni o comitati,
          cui  possa  derivare un pregiudizio dalla realizzazione del
          progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla
          struttura, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicita' di
          cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere
          uditi  in  contraddittorio  ovvero  che il responsabile del
          procedimento  convochi  tempestivamente  una  riunione alla
          quale  partecipano  anche  i  rappresentanti  dell'impresa.
          Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti
          da  tecnici  ed  esperti  di  loro  fiducia, competenti sui
          profili   controversi.   Su   quanto   rappresentato  dagli
          intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura.
              14.  La  convocazione  della riunione sospende, per non
          piu' di venti giorni, il termine di cui al comma 8.
              15.  Sono  fatte  salve le vigenti norme che consentono
          l'inizio   dell'attivita'   previa  semplice  comunicazione
          ovvero denuncia di inizio attivita'.".
              - Si riporta l'art. 7, del decreto del Presidente della
          Repubblica  20 ottobre  1998,  n.  447, come modificato dal
          presente regolamento:
              "Art.  7  (Accertamento  della conformita' urbanistica,
          della  sicurezza  degli  impianti, della tutela sanitaria e
          della  tutela  ambientale).  -  1.  La struttura accerta la
          sussistenza     e     la    regolarita'    forma1e    delle
          autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'art. 6, comma 1.
          Successivamente  la struttura e le altre amministrazioni di
          cui  intenda  avvalersi,  verificano  la  conformita' delle
          medesime  autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il
          rispetto  dei  piani  paesistici  e territoriali nonche' la
          insussistenza  di vincoli sismici, idrogeologici, forestali
          ed  ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico
          e archeologico incompatibili con l'impianto.
              2.  La  verifica da parte degli enti di cui al comma 1,
          riguarda fra l'altro:
                a) la prevenzione degli incendi;
                b) la  sicurezza  degli  impianti  elettrici, e degli
          apparecchi di sollevamento di persone o cose;
                c) l'installazione   di   apparecchi   e  impianti  a
          pressione;
                d) l'installazione    di   recipienti   a   pressione
          contenenti GPL;
                e) il  rispetto  delle  vigenti  norme di prevenzione
          degli infortuni sul lavoro;
                f) le emissioni inquinanti in atmosfera;
                g) le   emissioni   nei  corpi  idrici,  o  in  falde
          sotterranee    e   ogni   altro   rischio   di   immissione
          potenzialmente   pregiudizievole   per   la  salute  e  per
          l'ambiente;
                h) l'inquinamento    acustico   ed   elettromagnetico
          all'interno ed all'esterno dell'impianto produttivo;
                i) le industrie qualificate come insalubri;
                l) le misure di contenimento energetico.
              3.  Il  decorso del termine di cui all'art. 6, comma 8,
          non  fa  venire meno le funzioni di controllo, da parte del
          comune e degli altri enti interessati.".
              - Si  riporta  l'art.  9,  comma  2,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, come
          modificato dal presente regolamento:
              "2.  Al  collaudo partecipano i tecnici della struttura
          di  cui  all'art.  3,  comma  1,  la  quale a tal fine puo'
          avvalersi del personale dipendente da altre amministrazioni
          e   fatto   salvo   il  rispetto  del  termine  finale  del
          procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare la
          data  del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e
          il   sessantesimo  successivo  a  quello  della  richiesta.
          Decorso  inutilmente  tale  termine, il collaudo puo' avere
          luogo  a  cura  dell'impresa, che ne comunica le risultanze
          alla  competente  struttura.  In caso di esito positivo del
          collaudo l'impresa puo' iniziare l'attivita' produttiva.".