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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2000, n. 441

Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/07/2004)
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Testo in vigore dal: 24-2-2001
al: 31-7-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
               Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare gli articoli 52, 53 e 54, relativi  al  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  ed  in
particolare l'articolo 10, commi 1, lettera e), e 2; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
  Sentite le organizzazioni sindacali, in data 11 dicembre 1999 e  14
giugno 2000; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 25 febbraio 2000; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per  gli
atti normativi, espresso nell'adunanza del 3 aprile 2000; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 agosto 2000; 
  Viste le osservazioni al decreto del Presidente della Repubblica  5
settembre 2000, concernente  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, formulate dalla  Corte
dei conti con nota 17 ottobre 2000, n. 14/2000; 
  Ritenuto di dover aderire  ai  rilievi  della  Corte  dei  conti  e
conseguentemente di dover modificare il testo del predetto decreto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2000; 
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                        Segretariato generale 
 
  1. Il Segretario generale del Ministero per i beni e  le  attivita'
culturali e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il Segretario  generale  assicura
il mantenimento dell'unita' dell'azione amministrativa  del  medesimo
Ministero; provvede,  sentiti  i  direttori  generali,  ed  anche  su
proposta  dei  medesimi,  all'istruttoria  del  programma  annuale  e
pluriennale degli interventi nel settore dei  beni  culturali  e  dei
relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del  Ministro
per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  di   seguito   denominato
"Ministro"; formula proposte al Ministro ai fini dell'emanazione  dei
decreti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;  cura  la  gestione  dei  servizi
generali  dell'amministrazione;  coordina  gli  uffici  con   compiti
gestionali e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza
e rendimento, anche attraverso un apposito servizio ispettivo,  e  ne
riferisce  periodicamente  al  Ministro;  istruisce  gli  affari   di
competenza  del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica (CIPE) e la predisposizione delle intese  istituzionali  di
programma  Stato-regioni  e  degli  accordi  di  programma-quadro  in
materia di beni culturali; partecipa alle riunioni del Consiglio  per
i beni culturali e ambientali e del comitato  per  i  problemi  dello
spettacolo; provvede alla vigilanza sul CONI e sull'Istituto  per  il
credito  sportivo;  svolge  i  compiti  in  materia   di   proprieta'
letteraria e di diritto d'autore, ai sensi e con le modalita' di  cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303;  e'
competente in materia di stato giuridico ed economico del  personale,
salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, nonche' in materia di
relazioni sindacali, concorsi, assunzioni e formazione del personale. 
  2. Il Segretario generale, inoltre, sulla base degli indirizzi  del
Ministro e sulla proposta del direttore generale di settore,  dispone
la costituzione  di  societa'  da  parte  del  Ministero,  ovvero  la
partecipazione  del  medesimo  a   persone   giuridiche,   ai   sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,  di
seguito indicato come "decreto legislativo". 
  3. Il Segretariato generale svolge altresi' i seguenti compiti: 
    a) predisposizione di direttive in ordine a quanto  previsto  dal
decreto legislativo 29 ottobre 1999,  n.  490,  recante  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni  culturali  e
ambientali,  di  seguito  indicato  come   "testo   unico",   e   dal
decreto-legge   14   novembre   1992,   n.   433,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio  1993,  n.  4,  in  materia  di
servizi di assistenza culturale e di ospitalita'; 
    b) monitoraggio e revisione della carta  dei  servizi,  ai  sensi
dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
    c) esercizio dei  diritti  dell'azionista,  sentiti  i  direttori
generali, nelle societa' intersettoriali partecipate; 
    d) predisposizione di  criteri  e  coordinamento  dell'attuazione
degli strumenti di sicurezza del patrimonio culturale; 
    e)   rilevazioni   e    elaborazioni    statistiche    pertinenti
all'attivita' del Ministero, ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 6 ottobre 1989, n. 322; 
    f) cura dei sistemi  informativi  del  Ministero,  ai  sensi  del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e dell'articolo 4, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  4. Il Segretariato generale costituisce centro  di  responsabilita'
amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  7
agosto 1997, n. 279. Ad esso afferiscono le soprintendenze regionali. 
  5. Presso il  Segretariato  generale  operano  dirigenti  di  prima
fascia di cui all'articolo 19, comma 10, del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, in numero  non  superiore  a  due,  nonche'  il
nucleo di supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al
monitoraggio degli investimenti pubblici,  previsto  dall'articolo  1
della legge 17 maggio 1999, n. 144. Presso il  Segretariato  generale
operano altresi' l'osservatorio  dello  spettacolo,  istituito  dalla
legge 30 aprile  1985,  n.  163,  e  l'ufficio  studi  gia'  previsto
dall'articolo  10,  comma  2,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. 
  6. Con decreto ministeriale, adottato ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 4-bis, lettera e), della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  si
provvede  alla  organizzazione  del  Segretariato  generale  ed  alla
definizione dei compiti delle  unita'  dirigenziali  di  livello  non
generale ad esso assegnate per effetto della riassegnazione  di  tali
unita' ai centri di  responsabilita',  nell'ambito  del  loro  numero
complessivo. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  16/02/2001,  n.  39
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti del Presidente della Repubblica e sulle 
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione cosi' recita: 
              "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica. 
              - L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400,  cosi'
          dispone: 
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) (soppressa). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali". 
              - Il decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,
          recante  "Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e   le
          attivita' culturali, a norma dell'art. 11  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana 26 ottobre 1998, n. 250". 
              - Gli articoli 52, 53 e 54 del decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, cosi' recitano: 
              "Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e
          le attivita' culturali esercita le  attribuzioni  spettanti
          allo Stato in  materia  di  beni  culturali  e  ambientali,
          spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal
          presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e  fatte
          in ogni caso salve,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli
          articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e  b),  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59,  le  funzioni  conferite  dalla
          vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. 
              2.  Al  Ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti risorse, le funzioni esercitate  dal  Dipartimento
          per  l'informazione  e  l'editoria,  istituito  presso   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  materia  di
          diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
          promozione delle attivita' culturali. 
              Art. 53  (Aree  funzionali).  -  1.  Il  Ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni  di  spettanza  statale  in
          materia di  tutela,  gestione  e  valorizzazione  dei  beni
          culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
          culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
          musicali,  cinematografiche,  di  danza,  circensi,   dello
          spettacolo viaggiante), anche tramite la  promozione  delle
          produzioni     cinematografiche,     radiotelevisive      e
          multimediali; promozione del libro e sviluppo  dei  servizi
          bibliografici e bibliotecari  nazionali;  promozione  della
          cultura urbanistica e architettonica e partecipazione  alla
          progettazione di opere destinate  ad  attivita'  culturali;
          studio,  ricerca,  innovazione  ed  alta  formazione  nelle
          materie   di   competenza,    anche    mediante    sostegno
          all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul  CONI
          e sull'Istituto del credito sportivo. 
              Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in
          non piu' di dieci  direzioni  generali,  coordinate  da  un
          segretario   generale,   alla   cui    individuazione    ed
          organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4. 
              2.  L'organizzazione  periferica   del   Ministero   si
          articola    nelle    soprintendenze    regionali,     nelle
          soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b),
          c) e d) del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
          dicembre 1975, n. 805,  negli  archivi  di  Stato  e  nelle
          biblioteche pubbliche statali. Si applicano gli articoli  7
          e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. 
              3. All'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre  1998,
          n. 368, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) &d(omissis); 
                b) nel comma 2, dopo il primo periodo e' inserito  il
          seguente: "Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1,
          puo'  essere  attribuito  al  soprintendente  regionale  il
          coordinamento  di  altre  attivita'  del  Ministero   nella
          regione ; 
                c) (omissis).". 
              - L'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          303, cosi' recita: 
              "Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
          - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
          seguito individuati i compiti relativi alle  seguenti  aree
          funzionali,  in  quanto  non  riconducibili  alle  autonome
          funzioni  di  impulso   indirizzo   e   coordinamento   del
          Presidente. Ai Ministeri interessati  sono  contestualmente
          trasferite  le  corrispondenti  strutture  e  le   relative
          risorse finanziarie, materiali ed umane: 
                a) turismo al Ministero dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato; 
                b) italiani nel mondo al  Ministero  per  gli  affari
          esteri; 
                c) segreteria del comitato per la liquidazione  delle
          pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19,  comma
          1, lettera s), della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  al
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica; 
                d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al  comma
          5, nonche' commissione Reggio Calabria, di cui  all'art.  7
          della legge 5 luglio 1989, n. 246, e commissione per il 
          risanamento della Torre di Pisa, al  Ministero  dei  lavori
          pubblici; 
                e) diritto d'autore  e  disciplina  della  proprieta'
          letteraria, nonche' promozione delle  attivita'  culturali,
          nell'ambito    dell'attivita'    del    Dipartimento    per
          l'informazione ed editoria, al Ministero per i  beni  e  le
          attivita' culturali, come previsto dall'art. 52,  comma  2,
          del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. 
              2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
          cui agli articoli 12, lettere f) e  seguenti,  e  13  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
          dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
          1 ne assumono la responsabilita' a  decorrere  dall'entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  quando  si  tratti   di
          strutture in  atto  affidate  a  Ministri  con  portafoglio
          mediante delega  del  Presidente  del  Consiglio.  In  caso
          diverso,  l'assunzione  di  responsabilita'  decorre  dalla
          individuazione, mediante apposito  decreto  del  Presidente
          del Consiglio, delle risorse da trasferire. 
              3. A decorrere dalla data di inizio  della  legislatura
          successiva a quella in cui il  presente  decreto  entra  in
          vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno,  con  le
          inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
          svolti  dagli  uffici  dei  commissari  di  Governo   nelle
          regioni. 
              4. A decorrere dalla data  di  cui  al  comma  3,  sono
          trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle 
          politiche sociali, secondo le disposizioni di cui  all'art.
          45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
          i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari  sociali
          della Presidenza. Al Ministero stesso sono  contestualmente
          trasferite le inerenti risorse  finanziarie,  materiali  ed
          umane. 
              5. A decorrere dalla data  di  cui  al  comma  3,  sono
          trasferiti  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti di cui all'art. 41 del  decreto  legislativo  sul
          riordinamento  dei  Ministeri,  con  le  inerenti   risorse
          finanziarie,  materiali  e  umane,  i  compiti  esercitati,
          nell'ambito  del  Dipartimento  delle  aree  urbane   della
          Presidenza, dall'ufficio per Roma capitale e grandi eventi. 
              6. A decorrere dalla data di cui al comma  3,  o  dalla
          diversa data indicata in sede di  riordino  dei  Ministeri,
          sono rispettivamente trasferite, con  le  inerenti  risorse
          finanziarie,  materiali  ed  umane:  all'Agenzia   per   la
          protezione civile, di cui agli articoli 79 e  seguenti  del
          decreto legislativo sul  riordinamento  dei  Ministeri,  le
          funzioni e  i  compiti  attribuite  al  Dipartimento  della
          protezione civile della  Presidenza,  nonche',  nell'ambito
          del  Dipartimento  per  i  servizi  tecnici  nazionali,  al
          Servizio sismico nazionale; all'Agenzia per  la  protezione
          dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui  all'art.  38
          del predetto  decreto  legislativo  sul  riordinamento  dei
          Ministeri, le funzioni residue attribuite  al  Dipartimento
          per i servizi tecnici  nazionali  della  Presidenza,  fermo
          restando  quanto  previsto   dall'art.   91   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
              7. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9
          del  decreto  legislativo  sul  riordino   dei   Ministeri,
          l'Agenzia  per  il  servizio  civile,   alla   quale   sono
          trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie,  materiali
          ed umane, i compiti attribuiti  all'Ufficio  nazionale  del
          servizio  civile  dalla  legge  8  luglio  1998,  n.   230.
          L'Agenzia svolge altresi' i compiti  relativi  al  servizio
          sostitutivo di quello di leva previsti dall'art.  46  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia e' soggetta  alla
          vigilanza   della   struttura   centrale    che    esercita
          attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali. 
              8. L'Agenzia, in  particolare,  organizza,  gestisce  e
          verifica  la  chiamata  e  l'impiego  degli  obiettori   di
          coscienza,  promuovendone  e  curandone  la  formazione   e
          l'addestramento, anche in vista della pianificazione  degli
          eventuali richiami in caso di pubbliche calamita'. 
              9. Lo  statuto  dell'Agenzia  di  cui  al  comma  7  e'
          adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni,
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri e del  Ministro  vigilante,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica.  Gli  organi  dell'Ufficio  nazionale   per   il
          servizio civile operano sino  alla  data  di  nomina  degli
          organi previsti dallo statuto dell'Agenzia. 
              10. La collocazione e l'organizzazione dell'ufficio  di
          supporto  alla  cancelleria  dell'ordine  al  merito  della
          Repubblica  e  dell'ufficio  di  segreteria  del  Consiglio
          supremo della difesa sono stabilite da appositi  protocolli
          d'intesa tra Segretariato generale della  Presidenza  della
          Repubblica e Segretariato generale della Presidenza. 
              11. Gli organi collegiali le cui strutture di  supporto
          sono   dal   presente   decreto   trasferite    ad    altre
          amministrazioni,   operano   presso   le    amministrazioni
          medesime". 
              - Il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,
          recante:   "Razionalizzazione   dell'organizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge  23  ottobre  1992,  n.  421",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  6  febbraio
          1993, n. 30, supplemento ordinario. 
          Note all'art. 1: 
              - L'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29, e' il seguente: 
              "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale e per il passaggio ad  incarichi  di  funzioni
          dirigenziali diverse si tiene conto della  natura  e  delle
          caratteristiche  dei   programmi   da   realizzare,   delle
          attitudini e  della  capacita'  professionale  del  singolo
          dirigente, anche in relazione ai  risultati  conseguiti  in
          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
          degli incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi  e  al
          passaggio ad incarichi diversi non si applica  l'art.  2103
          del codice civile. 
              2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici  delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
          del presente  articolo.  Gli  incarichi  hanno  durata  non
          inferiore a due anni e non  superiore  a  sette  anni,  con
          facolta' di rinnovo. Sono  definiti  contrattualmente,  per
          ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi  da  conseguire,
          la durata dell'incarico, salvi i  casi  di  revoca  di  cui
          all'art.  21,   nonche'   il   corrispondente   trattamento
          economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi  dell'art.  24
          ed ha carattere onnicomprensivo. 
              3. Gli incarichi di segretario generale  di  Ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia del ruolo unico di cui  all'art.  23  o,
          con contratto a tempo determinato, a  persone  in  possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6. 
              4. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  sono  conferiti  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, a dirigenti  della  prima  fascia  del
          ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura  non  superiore
          ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo  unico  ovvero,
          con contratto a tempo determinato, a  persone  in  possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c). 
              6. Gli incarichi di cui  ai  commi  precedenti  possono
          essere conferiti con contratto a tempo determinato,  e  con
          le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico  e
          del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
          enti pubblici o privati o aziende pubbliche e  private  con
          esperienza acquisita per almeno un quinquennio in  funzioni
          dirigenziali, o  che  abbiano  conseguito  una  particolare
          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
          postuniversitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o   da
          concrete esperienze di lavoro, o  provenienti  dai  settori
          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato. Il trattamento economico puo'  essere  integrato  da
          una indennita' commisurata  alla  specifica  qualificazione
          professionale,  tenendo  conto  della   temporaneita'   del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche competenze  professionali,  Per  il  periodo  di
          durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche
          amministrazioni  sono  collocati   in   aspettativa   senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 
              7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di cui ai commi precedenti sono revocati nelle  ipotesi  di
          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle
          direttive   generali   e   per   i    risultati    negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso  di  risoluzione
          consensuale del contratto individuale di  cui  al  comma  2
          dell'art. 24. 
              8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di cui al comma  3  possono  essere  confermati,  revocati,
          modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto  sulla
          fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
          i quali non si sia provveduto si intendono confermati  fino
          alla loro naturale scadenza. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento.  Le  modalita'  per  l'utilizzazione  dei
          predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
          all'art. 23, comma 3. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'art.  2,  comma  4,  il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore.". 
              - L'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
          29, cosi' dispone: 
              "Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni  e
          responsabilita'). - 1. Gli organi di Governo esercitano  le
          funzioni di  indirizzo  politico-amministrativo,  definendo
          gli obiettivi ed i programmi da attuare  ed  adottando  gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa e della gestione agli  indirizzi  impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare: 
                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo; 
                b) la definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
                c) la individuazione delle risorse  umane,  materiali
          ed  economico-finanziarie   da   destinare   alle   diverse
          finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di  livello
          dirigenziale generale; 
                d) la definizione dei criteri generali in materia  di
          ausili finanziari a terzi e di determinazione  di  tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
                e) le nomine, designazioni ed atti analoghi  ad  essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
                f)   le   richieste   di   pareri   alle    autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
                g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
              2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli   atti   e
          provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli  atti  che
          impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la
          gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante
          autonomi poteri di spesa, di organizzazione  delle  risorse
          umane, strumentali e di controllo. Essi  sono  responsabili
          in  via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,   della
          gestione e dei relativi risultati. 
              3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal  comma  2
          possono essere derogate soltanto espressamente e  ad  opera
          di specifiche disposizioni legislative. 
              4.  Le  amministrazioni  pubbliche,  i  cui  organi  di
          vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
          di rappresentanza politica, adeguano i  propri  ordinamenti
          al principio della distinzione tra indirizzo  e  controllo,
          da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.". 
              - Per l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
          n. 303, si veda le note alle premesse. 
              - L'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
          368, cosi' recita: 
              "Art.  10  (Accordi  e  forme  associative).  -  1.  Il
          Ministero ai fini del piu'  efficace  esercizio  delle  sue
          funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei  beni
          culturali e ambientali puo': 
                a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche  e
          con soggetti privati; 
                b)  costituire   o   partecipare   ad   associazioni,
          fondazioni o societa'. 
              2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e
          delle societa' il Ministero puo' partecipare anche  con  il
          conferimento in uso di beni culturali che ha  in  consegna.
          L'atto costitutivo e lo statuto delle  associazioni,  delle
          fondazioni e delle societa' debbono prevedere che, in  caso
          di estinzione o di scioglimento, i beni culturali  ad  esse
          conferiti   in   uso   dal   Ministero   ritornano    nella
          disponibilita' di quest'ultimo. 
              3. Il Ministro presenta  annualmente  alle  Camere  una
          relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1.". 
              - Il decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  490,
          recante: "Testo unico  delle  disposizioni  legislative  in
          materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
          della legge 8 ottobre 1997, n. 352",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  27  dicembre
          1999, n. 302, supplemento ordinario. 
              - Il testo del decreto-legge 14 novembre 1992, n.  433,
          coordinato con la legge di conversione 14 gennaio 1993,  n.
          4, recante: "Misure urgenti per il funzionamento dei  musei
          statali", e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana 15 gennaio 1993, n. 11. 
              - L'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          286, cosi' recita: 
              "Art. 11  (Qualita'  dei  servizi  pubblici).  -  1.  I
          servizi  pubblici  nazionali  e  locali  sono  erogati  con
          modalita' che promuovono il miglioramento della qualita'  e
          assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro
          partecipazione,    nelle    forme,    anche    associative,
          riconosciute  dalla  legge,  alle  inerenti  procedure   di
          valutazione e definizione degli standard qualitativi. 
              2.   Le   modalita'   di   definizione,   adozione    e
          pubblicizzazione degli standard di qualita', i  casi  e  le
          modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di
          misurazione della qualita' dei servizi,  le  condizioni  di
          tutela degli utenti, nonche'  i  casi  e  le  modalita'  di
          indennizzo automatico e forfettario all'utenza per  mancato
          rispetto degli standard  di  qualita'  sono  stabilite  con
          direttive, aggiornabili  annualmente,  del  Presidente  del
          Consiglio dei  Ministri.  Per  quanto  riguarda  i  servizi
          erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli
          enti  locali,  si  provvede  con  atti   di   indirizzo   e
          coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata
          di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              3. Le iniziative di coordinamento,  supporto  operativo
          alle    amministrazioni    interessate    e    monitoraggio
          sull'attuazione del presente  articolo  sono  adottate  dal
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  supportato   da
          apposita  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri. E' ammesso il ricorso a un soggetto  privato,  da
          scegliersi con gara europea di  assistenza  tecnica,  sulla
          base di criteri oggettivi e trasparenti. 
              4. Sono in ogni  caso  fatte  salve  le  funzioni  e  i
          compiti  legislativamente  assegnati,  per  alcuni  servizi
          pubblici, ad autorita' indipendenti. 
              5. E' abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995,  n.
          273.  Restano  applicabili,  sino  a  diversa  disposizione
          adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del
          Consiglio dei  Ministri  recanti  gli  schemi  generali  di
          riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.". 
              - L'art. 3 del decreto legislativo 6 ottobre  1989,  n.
          322, cosi' recita: 
              "Art.  3  (Uffici  di  statistica).  -  1.  Presso   le
          amministrazioni centrali dello Stato e  presso  le  aziende
          autonome sono istituiti uffici di  statistica,  posti  alle
          dipendenze funzionali dell'ISTAT. 
              2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo
          le esigenze di carattere tecnico  indicate  dall'ISTAT.  Ad
          ogni  ufficio  e'  preposto  un  dirigente  o   funzionario
          designato dal Ministro competente,  sentito  il  presidente
          dell'ISTAT. 
              3. Le attivita' e le funzioni degli  uffici  statistici
          delle province, dei comuni e  delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  sono  regolate  dalla
          legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme  di
          attuazione,  nonche'  dal  presente  decreto  nella   parte
          applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, gli  enti  locali,  ivi  comprese  le
          unita'  sanitarie  locali  che  non   vi   abbiano   ancora
          provveduto istituiscono l'ufficio di  statistica  anche  in
          forma associata o consortile. I comuni con piu' di  100.000
          abitanti istituiscono con effetto immediato un  ufficio  di
          statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 
              4.  Gli  uffici  di  statistica  costituiti  presso  le
          prefetture assicurano, fatte salve le competenze a  livello
          regionale del commissario del  Governo  previste  dall'art.
          13, comma 1, lettera c), della legge  23  agosto  1988,  n.
          400,   anche   il   coordinamento,   il   collegamento    e
          l'interconnessione a livello provinciale di tutte le  fonti
          pubbliche preposte alla raccolta ed alla  elaborazione  dei
          dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 
              5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2,  3  e  4
          esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e  gli
          atti di indirizzo emanati  dal  comitato  di  cui  all'art.
          17.". 
              - Il decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,
          recante:  "Norme  in   materia   di   sistemi   informativi
          automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
          dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge  23  ottobre
          1992, n. 421", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
          Repubblica italiana 20 febbraio 1993, n. 42. 
              - L'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30  luglio
          1999, n. 300, e' il seguente: 
                "2. I Ministeri che si avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni.". 
              - L'art. 3 del decreto legislativo 7  agosto  1997,  n.
          279, cosi' dispone: 
              "Art. 3 (Gestione del bilancio). -  1.  Contestualmente
          all'entrata in  vigore  della  legge  di  approvazione  del
          bilancio il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
          le amministrazioni interessate,  provvede  a  ripartire  le
          unita' previsionali di base  in  capitoli,  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione. 
              2. I Ministri, entro dieci giorni  dalla  pubblicazione
          della  legge  di  bilancio,   assegnano,   in   conformita'
          dell'art. 14 del  citato  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  le
          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
          responsabilita' delle  rispettive  amministrazioni,  previa
          definizione degli obiettivi che  l'amministrazione  intende
          perseguire e indicazione del  livello  dei  servizi,  degli
          interventi  e   dei   programmi   e   progetti   finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione delle risorse e'  comunicato  alla  competente
          ragioneria anche ai fini della rilevazione e del  controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti. 
              3.  Il   titolare   del   centro   di   responsabilita'
          amministrativa e' il  responsabile  della  gestione  e  dei
          risultati  derivanti  dall'impiego  delle  risorse   umane,
          finanziarie e strumentali assegnate. 
              4. Il dirigente generale esercita  autonomi  poteri  di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione delle entrate; individua i  limiti  di  valore
          delle spese che i  dirigenti  possono  impegnare  ai  sensi
          dell'art. 16 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29, e successive modificazioni ed integrazioni. 
              5. Variazioni compensative possono essere disposte,  su
          proposta del dirigente generale responsabile,  con  decreti
          del Ministro competente, esclusivamente  nell'ambito  della
          medesima  unita'  previsionale  di  base.  I   decreti   di
          variazione   sono   comunicati,    anche    con    evidenze
          informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica per il  tramite  della  competente
          ragioneria,   nonche'   alle    Commissioni    parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti.". 
              - L'art. 1 della legge 17 maggio 1999,  n.  144,  cosi'
          recita: 
              "Art. 1 (Costituzione di unita'  tecniche  di  supporto
          alla programmazione, alla  valutazione  e  al  monitoraggio
          degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare  e
          dare  maggiore  qualita'  ed  efficienza  al  processo   di
          programmazione   delle   politiche    di    sviluppo,    le
          amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
          propri nuclei di valutazione e verifica degli  investimenti
          pubblici che, in raccordo fra  loro  e  con  il  Nucleo  di
          valutazione e  verifica  degli  investimenti  pubblici  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica, garantiscono il supporto tecnico nelle  fasi  di
          programmazione,  valutazione,  attuazione  e  verifica   di
          piani, programmi  e  politiche  di  intervento  promossi  e
          attuati da  ogni  singola  amministrazione.  E'  assicurata
          l'integrazione dei nuclei di valutazione e  verifica  degli
          investimenti pubblici con il Sistema statistico  nazionale,
          secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112. 
              2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
          operano all'interno delle  rispettive  amministrazioni,  in
          collegamento con gli uffici  di  statistica  costituiti  ai
          sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  ed
          esprimono  adeguati  livelli  di  competenza   tecnica   ed
          operativa al fine di poter  svolgere  funzioni  tecniche  a
          forte  contenuto  di  specializzazione,   con   particolare
          riferimento per: 
                a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi  di
          programmazione, formulazione e valutazione di documenti  di
          programma, per le analisi di  opportunita'  e  fattibilita'
          degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
          e interventi, tenendo conto in particolare  di  criteri  di
          qualita' ambientale  e  di  sostenibilita'  dello  sviluppo
          ovvero  dell'indicazione  della  compatibilita'   ecologica
          degli investimenti pubblici; 
                b) la gestione del sistema di monitoraggio di cui  al
          comma 5, da realizzare congiuntamente  con  gli  uffici  di
          statistica delle rispettive amministrazioni; 
                c) l'attivita' volta alla graduale  estensione  delle
          tecniche proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme  dei
          programmi e dei progetti attuati  a  livello  territoriale,
          con riferimento alle fasi di  programmazione,  valutazione,
          monitoraggio e verifica. 
              3. Le attivita' volte alla costituzione dei  nuclei  di
          valutazione e verifica di  cui  al  comma  1  sono  attuate
          autonomamente    sotto    il    profilo     amministrativo,
          organizzativo e funzionale  dalle  singole  amministrazioni
          tenendo conto delle strutture  similari  gia'  esistenti  e
          della    necessita'    di    evitare    duplicazioni.    Le
          amministrazioni provvedono a tal fine ad  elaborare,  anche
          sulla  base  di  un'adeguata  analisi   organizzativa,   un
          programma  di   attuazione   comprensivo   delle   connesse
          attivita' di formazione  e  aggiornamento  necessarie  alla
          costituzione e all'avvio dei nuclei. 
              4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  Ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e  di  Bolzano,  sono  indicate  le  caratteristiche
          organizzative  comuni  dei  nuclei  di  cui   al   presente
          articolo,  ivi  compresa  la  spettanza  di  compensi  agli
          eventuali     componenti     estranei     alla     pubblica
          amministrazione, nonche' le modalita' e i  criteri  per  la
          formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
          di cui al comma 3. 
              5. E' istituito presso  il  Comitato  interministeriale
          per la  programmazione  economica  (CIPE)  il  "Sistema  di
          monitoraggio degli investimenti  pubblici"  (MIP),  con  il
          compito    di    fornire    tempestivamente    informazioni
          sull'attuazione   delle   politiche   di   sviluppo,    con
          particolare riferimento ai  programmi  cofinanziati  con  i
          Fondi strutturali europei,  sulla  base  dell'attivita'  di
          monitoraggio svolta dai nuclei di  cui  al  comma  1.  Tale
          attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi  di
          investimento    e    l'avanzamento     tecnico-procedurale,
          finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema  di
          monitomaggio  degli  investimenti  pubblici  e'  funzionale
          all'alimentazione di  una  banca  dati  tenuta  nell'ambito
          dello stesso CIPE, anche con  l'utilizzazione  del  Sistema
          informativo  integrato  del  Ministero  del   tesoro,   del
          bilancio e della programmazione  economica.  Il  CIPE,  con
          propria   deliberazione,   costituisce   e   definisce   la
          strutturazione   del   Sistema   di   monitoraggio    degli
          investimenti pubblici disciplina il  suo  funzionamento  ed
          emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              6.  Il  Sistema  di  monitoraggio  degli   investimenti
          pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
          da essere  funzionale  al  progetto  "Rete  unitaria  della
          pubblica  amministrazione",  di  cui  alla  direttiva   del
          Presidente del Consiglio dei  Ministri  5  settembre  1995,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21  novembre
          1995.   Le   informazioni   derivanti   dall'attivita'   di
          monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina  di  regia
          nazionale di cui all'art. 6  del  decreto-legge  23  giugno
          1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto   1995,    n.    341,    alla    sezione    centrale
          dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione  alle
          rispettive competenze, a tutte le amministrazioni  centrali
          e regionali.  Il  CIPE  invia  un  rapporto  semestrale  al
          Parlamento. 
              7. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  ivi
          compreso il ruolo di  coordinamento  svolto  dal  CIPE,  e'
          istituito un fondo da ripartire, previa  deliberazione  del
          CIPE, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione economica. Per la dotazione del 
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999 e di lire 10  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          2000. 
              8. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno  1999  e  10
          miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000  e  2001,  si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini  del   bilancio   triennale   1999-2001,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  "Fondo
          speciale" dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  per
          l'anno  1999,  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          previo parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari
          permanenti, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  indica  i  criteri  ai  quali
          dovranno attenersi le regioni e  le  province  autonome  al
          fine di suddividere il  rispettivo  territorio  in  sistemi
          locali del lavoro,  individuando  tra  questi  i  distretti
          economico-produttivi sulla base di  una  metodologia  e  di
          indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di  statistica
          (ISTAT), che ne curera'  anche  l'aggiornamento  periodico.
          Tali  indicatori   considereranno   fenomeni   demografici,
          sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
          la  presenza  di  fattori  di  localizzazione,   situazione
          orografica  e   condizione   ambientale   ai   fini   della
          programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 
          1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
          delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
          locali.". 
              - La legge 30 aprile  1985,  n.  163,  recante:  "Nuova
          disciplina degli interventi  dello  Stato  a  favore  dello
          spettacolo", e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana 4 maggio 1985, n. 104. 
              - L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
          3 dicembre 1975, n. 805, cosi' recita: 
              "Art. 10. - L'amministrazione  centrale  del  Ministero
          per  i  beni  culturali  e  ambientali  e'  articolata  nei
          seguenti uffici centrali: 
                1)  ufficio   centrale   per   i   beni   ambientali,
          architettonici, archeologici, artistici e storici; 
                2) ufficio centrale per i beni archivistici; 
                3) ufficio centrale per i beni librari e gli istituti
          culturali; 
                4)  Direzione  generale  per  gli   affari   generali
          amministrativi  e  del  personale,  cui  e'   preposto   un
          dirigente generale. 
              Nell'ambito  della  Direzione  generale   suddetta   e'
          costituito l'ufficio studi. 
              Gli  uffici  centrali  coordinano  le  attivita'  degli
          organi periferici e degli istituti centrali;  predispongono
          quanto necessario per i lavori del  Consiglio  nazionale  e
          dei comitati di  settore;  attuano  le  determinazioni  del
          Ministro. 
              Con  decreto  del  Ministro  e'  fissata,  sentito   il
          consiglio di amministrazione, la ripartizione interna degli
          uffici di cui ai numeri da 1) a 4) del  primo  comma  e  la
          loro competenza. 
              A ciascun ufficio centrale, di cui ai numeri da 1) a 3)
          del primo comma, e' preposto un dirigente generale  che  e'
          membro di diritto del corrispondente comitato di settore.". 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda la nota alle premesse.