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LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2

Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 16-2-2001
    La  Camera  dei  deputati  ed  il Senato della Repubblica, con la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
    Nessuna   richiesta   di   referendum   costituzionale  e'  stata
presentata;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge costituzionale:

                               Art. 1.
          (Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)
1.  Allo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto
legislativo   15   maggio   1946,  n.  455,  convertito  dalla  legge
costituzionale  26  febbraio  1948, n. 2, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)   le  parole:  "Presidente  regionale",  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione";
b)  all'articolo  3,  primo  comma,  le  parole: "in base ai principi
fissati  dalla  Costituente  in  materia  di elezioni politiche" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "in  armonia  con  la  Costituzione e i
principi   dell'ordinamento   giuridico   della   Repubblica   e  con
l'osservanza  di  quanto  stabilito  dal presente Statuto. Al fine di
conseguire  l'equilibrio  della rappresentanza dei sessi, la medesima
legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni
elettorali";
c) all'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'ufficio  di  Deputato  regionale  e'  incompatibile  con quello di
membro  di  una  delle  Camere,  di un Consiglio regionale ovvero del
Parlamento europeo";
d) all'articolo 8 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Con   decreto   motivato  del  Presidente  della  Repubblica  e  con
l'osservanza  delle  forme  di  cui  al  secondo  e al terzo comma e'
disposta  la  rimozione  del  Presidente  della  Regione, se eletto a
suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla
Costituzione  o  reiterate  e gravi violazioni di legge. La rimozione
puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale";
e) dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente:
"Art.  8-bis.-  Le  contemporanee dimissioni della meta' piu' uno dei
Deputati  determinano  la  conclusione  anticipata  della legislatura
dell'Assemblea,  secondo  modalita'  determinate  con  legge adottata
dall'Assemblea  regionale,  approvata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Le  nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla
data   delle   avvenute   dimissioni  della  maggioranza  dei  membri
dell'Assemblea regionale.
Nel  periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo
Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti
di ordinaria amministrazione";
f) la sezione II del titolo I e' sostituita dalla seguente:
"SEZIONE II - PRESIDENTE DELLA REGIONE E GIUNTA REGIONALE.
Art.  9.  -  Il  Presidente  della  Regione  e'  eletto  a  suffragio
universale  e  diretto  contestualmente  all'elezione  dell'Assemblea
regionale.
Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un
Vicepresidente   che   lo   sostituisce  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento.
In   armonia  con  la  Costituzione  e  i  principi  dell'ordinamento
giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal
presente  Statuto,  l'Assemblea  regionale,  con  legge  approvata  a
maggioranza  assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalita' di
elezione  del  Presidente  della Regione, di nomina e di revoca degli
Assessori,  le  eventuali  incompatibilita' con l'ufficio di Deputato
regionale  e  con la titolarita' di altre cariche o uffici, nonche' i
rapporti  tra  l'Assemblea  regionale,  il  Governo  regionale  e  il
Presidente della Regione.
La  carica  di Presidente della Regione puo' essere ricoperta per non
piu' di due mandati consecutivi.
La  Giunta  regionale  e'  composta dal Presidente e dagli Assessori.
Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.
Art.  10.  -  L'Assemblea  regionale  puo'  approvare  a  maggioranza
assoluta  dei  suoi  componenti una mozione di sfiducia nei confronti
del  Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi
componenti  e  messa  in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua
presentazione.  Ove  la  mozione venga approvata, si procede, entro i
successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea
e del Presidente della Regione.
In  caso  di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di
morte   del  Presidente  della  Regione,  si  procede  alla  nuova  e
contestuale  elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della
Regione entro i successivi tre mesi";
g) all'articolo 12, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"L'iniziativa  delle  leggi  regionali  spetta al Governo e a ciascun
Deputato  dell'Assemblea  regionale.  Il popolo esercita l'iniziativa
delle  leggi  mediante  presentazione,  da  parte di almeno diecimila
cittadini  iscritti  nelle liste elettorali dei comuni della Regione,
di  un  progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta
altresi'  ad  un  numero  di  consigli  dei  comuni della Regione non
inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della
popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.
Con   legge   della   Regione   sono  disciplinate  le  modalita'  di
presentazione  dei  progetti  di  legge  di iniziativa popolare e dei
consigli  comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui
l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi";
h) dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente:
"Art.  13-bis.-  Con  legge  approvata  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti  l'Assemblea  regionale  sono  disciplinati  l'ambito e le
modalita'   del   referendum   regionale  abrogativo,  propositivo  e
consultivo";
i) dopo l'articolo 17, e' inserito il seguente:
"Art.   17-bis.-  Le  leggi  di  cui  all'articolo  3,  primo  comma,
all'articolo  8-bis,  all'articolo  9,  terzo  comma,  e all'articolo
41-bis  sono  sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina e'
prevista  da  apposita  legge regionale, qualora entro tre mesi dalla
loro   pubblicazione  ne  faccia  richiesta  un  cinquantesimo  degli
elettori  della  Regione  o  un  quinto  dei  componenti  l'Assemblea
regionale.  La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non
e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se  le  leggi  sono  state  approvate a maggioranza dei due terzi dei
componenti  l'Assemblea  regionale, si fa luogo a referendum soltanto
se,  entro  tre  mesi  dalla  loro  pubblicazione,  la  richiesta  e'
sottoscritta  da  un  trentesimo  degli  aventi  diritto  al voto per
l'elezione dell'Assemblea regionale";
l)  dopo  l'articolo  41,  la  rubrica: "Disposizioni transitorie" e'
sostituita dalla seguente: "Disposizioni finali e transitorie";
m) dopo la rubrica: "Disposizioni finali e transitorie", all'articolo
42 sono premessi i seguenti:
"Art.  41-bis.- Le disposizioni relative alla forma di governo di cui
all'articolo  9,  commi  primo,  secondo e quarto, e all'articolo 10,
dopo  la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge
approvata  dall'Assemblea  regionale  a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Nel  caso  in  cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio
universale   e   diretto,   restano  ferme  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10.
Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea
regionale,  l'Assemblea  e'  sciolta  quando  non  sia  in  grado  di
funzionare  per  l'impossibilita'  di  formare  una maggioranza entro
sessanta  giorni  dalle  elezioni  o  dalle dimissioni del Presidente
stesso.
Art. 41-ter.- Per le modificazioni del presente Statuto si applica il
procedimento    stabilito    dalla    Costituzione   per   le   leggi
costituzionali.
L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.
I  progetti  di  modificazione  del  presente  Statuto  di iniziativa
governativa   o   parlamentare  sono  comunicati  dal  Governo  della
Repubblica  all'Assemblea  regionale, che esprime il suo parere entro
due mesi.
Le  modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte
a referendum nazionale".
2.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  prevista
dall'articolo   9   dello   Statuto  della  Regione  siciliana,  come
sostituito  dal  comma  1  del presente articolo, il Presidente della
Regione  e'  eletto  a  suffragio universale e diretto. L'elezione e'
contestuale  al  rinnovo dell'Assemblea regionale. Entro dieci giorni
dalla  proclamazione  il  Presidente  eletto  nomina  i componenti la
Giunta  e  puo' successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi
le  funzioni  di  Vicepresidente.  Se l'Assemblea regionale approva a
maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti  una mozione motivata di
sfiducia  nei  confronti  del Presidente della Regione, presentata da
almeno  un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di
tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove
elezioni  dell'Assemblea  e  del Presidente della Regione. Si procede
parimenti  a  nuove  elezioni  dell'Assemblea  e del Presidente della
Regione  in  caso  di  dimissioni  volontarie, rimozione, impedimento
permanente  o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3,
le   disposizioni   di   cui  al  presente  comma  non  si  applicano
all'Assemblea  regionale  in  carica  alla  data di entrata in vigore
della  presente  legge  costituzionale. Se non e' altrimenti disposto
dalle  leggi  regionali  previste  dagli articoli 3 e 9 dello Statuto
della Regione siciliana, come rispettivamente modificato e sostituito
dal  comma 1 del presente articolo, all'Assemblea regionale in carica
continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3.  Qualora  alla  data  di convocazione dei comizi elettorali per il
primo  rinnovo  dell'Assemblea  regionale  successivo  alla  data  di
entrata  in  vigore della presente legge costituzionale non sia stata
approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello
Statuto  della  Regione  siciliana,  o  non  siano state approvate le
conseguenti  modificazioni  alla  legge elettorale regionale prevista
dal  citato  articolo  3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea
regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano,
in  quanto  compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica
che  disciplinano  l'elezione  dei  Consigli  delle Regioni a statuto
ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni
sono  costituite  dal  territorio di ciascuna provincia della Regione
siciliana   e,   per   i   deputati   che  sono  eletti  con  sistema
maggioritario,  dal  territorio  dell'intera  Regione. Sono candidati
alla  Presidenza  della Regione i capilista delle liste regionali. E'
proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che
ha  conseguito  il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
Il  Presidente  della  Regione  fa parte dell'Assemblea regionale. La
disposizione  di  cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della
legge  17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo
3  della  legge  23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al
penultimo  periodo del presente comma si applicano anche in deroga al
numero dei Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello Statuto. E'
eletto  alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla
carica  di  Presidente  della  Regione che ha conseguito un numero di
voti   validi   immediatamente   inferiore  a  quello  del  candidato
proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a
tale  fine,  l'ultimo  dei  seggi  eventualmente spettanti alle liste
circoscrizionali  collegate  con  il capolista della lista regionale,
proclamato  alla  carica di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero
3)  del  tredicesimo  comma  dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
1968,  n.  108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23
febbraio  1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto
o  con  la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in
sede  di  collegio  unico  regionale  per  la  ripartizione dei seggi
circoscrizionali  residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste
collegate   siano  stati  assegnati  con  quoziente  intero  in  sede
circoscrizionale,     l'Ufficio     centrale     regionale    procede
all'attribuzione  di  un  seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere
conto  per  la  determinazione della conseguente quota percentuale di
seggi  spettanti  alle  liste  di  maggioranza  in seno all'Assemblea
regionale.  A  questa  elezione  continuano  ad  applicarsi,  in  via
suppletiva  ed  in quanto compatibili con le disposizioni della legge
17  febbraio  1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge
23  febbraio  1995,  n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione
siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla
disciplina   dell'organizzazione   amministrativa   del  procedimento
elettorale e delle votazioni.