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DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2000, n. 433

Disposizioni correttive del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419.

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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 31-1-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419;
  Visto  l'articolo  8,  comma  2,  del decreto legislativo 22 giugno
1999, n. 230;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 novembre 2000;
  Visto  il  parere  della  Conferenza  unificata  di  cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati;
  Considerato  che  il  Senato  della  Repubblica non ha espresso nel
termine il prescritto parere;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita', di concerto con i Ministri della giustizia,
del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, per la
funzione pubblica e per gli affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
          Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo
                       22 giugno 1999, n. 230
  1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 1999,
n.  230,  le parole: "tenuto conto dei termini previsti dall'articolo
5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419" sono soppresse.
  2.  Il  comma  4  dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno
1999,  n.  230, e' sostituito dal seguente: "4. Al termine della fase
sperimentale,  che si concludera' entro il 30 giugno 2002, sulla base
della  sperimentazione  svolta, si provvedera' al riordino definitivo
del settore con i decreti di cui all'articolo 7 della legge n. 59 del
1997, o altri strumenti normativi ritenuti idonei e necessari.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Il  testo  dell'art.  5,  comma  2,  della  legge 30
          novembre 1998, n. 419, e' riportato in note alle premesse.
          Note alle premesse:
              - L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
              "L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.".
              - L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
              "Il  Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato
          e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              -  Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
          seguente:
              "Art.   14   (Decreti   legislativi)  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che segue, nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".
              -  L'art.  5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n.
          419   (Delega  al  Governo  per  la  razionalizzazione  del
          Servizio  sanitario  nazionale e per l'adozione di un testo
          unico  in  materia  di  organizzazione  e funzionamento del
          Servizio   sanitario   nazionale.   Modifiche   al  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e' il seguente:
              "2.  Entro  diciotto mesi dalla scadenza del termine di
          cui  al  comma  1, il Governo adotta, anche con riferimento
          all'esito   delle   sperimentazioni,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi  recanti  disposizioni integrative e correttive
          dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, sentito il
          parere delle competenti Commissioni parlamentari."
              -  L'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno
          1999,  n.  230  (Riordino  della  medicina penitenziaria, a
          norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419), e'
          il seguente:
              "2.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  e del
          Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
          con il Ministro per la funzione pubblica, da adottare entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto  legislativo, d'intesa con la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni
          sindacali,  sono individuate almeno tre regioni nelle quali
          avviare  il  graduale trasferimento, in forma sperimentale,
          delle  restanti funzioni sanitarie. Con il medesimo decreto
          e'  stabilita  la  durata  della  fase sperimentale, tenuto
          conto  dei  termini  previsti  dall'art.  5, comma 2, della
          legge 30 novembre 1998, n. 419.".
              -  Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281,
          concerne  "Definizione  ed  ampliamento  delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
          Note all'art. 1:
              -  L'art.  8  del  citato decreto legislativo 22 giugno
          1999,  n.  230, come modificato dal decreto qui pubblicato,
          e' il seguente:
              "Art.   8   (Trasferimento   delle   funzioni   e  fase
          sperimentale).  -  1.  A decorrere dal 1 gennaio 2000, sono
          trasferite  al  Servizio  sanitario  nazionale  le funzioni
          sanitarie  svolte  dall'amministrazione  penitenziaria  con
          riferimento  ai  soli  settori  della  prevenzione  e della
          assistenza  ai detenuti e agli internati tossicodipendenti.
          Sono  contestualmente  trasferiti il relativo personale, le
          attrezzature,  gli  arredi  e  gli  altri  beni strumentali
          nonche'  le  risorse finanziarie, nel rispetto dei principi
          contenuti  nell'art.  7  del  decreto  legislativo 31 marzo
          1998, n. 112.
              2.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  e  del
          Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
          con il Ministro per la funzione pubblica, da adottare entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto  legislativo, d'intesa con la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni
          sindacali,  sono individuate almeno tre regioni nelle quali
          avviare  il  graduale trasferimento, in forma sperimentale,
          delle  restanti funzioni sanitarie. Con il medesimo decreto
          e' stabilita la durata della fase sperimentale.
              3.  Nella  fase  sperimentale  prevista  dal comma 2 al
          rapporto  di  lavoro  del  personale  non  si  applicano le
          disposizioni  di  cui all'art. 6. Tale personale posto alle
          dipendenze  funzionali  del Servizio sanitario nazionale. I
          beni    strumentali   restano   nella   titolarita'   della
          amministrazione  penitenziaria; la gestione degli stessi e'
          affidata al Servizio sanitario nazionale.
              4.   Al   termine   della   fase  sperimentale  che  si
          concludera'  entro  il  30 giugno  2002,  sulla  fase della
          sperimentazione   svolta,   si   provvedera'   al  riordino
          definitivo  del  settore  con  i  decreti di cui all'art. 7
          della  legge  n.  59  del 1997, o altri strumenti normativi
          ritenuti idonei e necessari.".
              -  Per  il  testo  dell'art.  5,  comma  2, della legge
          30 novembre 1998, n. 419, si veda in note alle premesse.
              - L'art. 7, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa),
          e' il seguente:
              "Art.  7.  -  1.  Ai  fini della attuazione dei decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
          temporali  e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali   e  organizzative  da  trasferire,  alla  loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai  conseguenti  trasferimenti  si provvede con decreto del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
          interessati  e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
          beni  e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela     soppressione     o    il    ridimensionamento
          dell'amministrazione  statale  periferica,  in  rapporto ad
          eventuali compiti residui.
              2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1, e'
          acquisito  il  parere  della Commissione di cui all'art. 5,
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          della  Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
          ai  rappresentanti  delle  comunita' montane. Sugli schemi,
          inoltre,  sono  sentiti gli organismi rappresentativi degli
          enti  locali  funzionali  ed e' assicurata la consultazione
          delle         organizzazioni         sindacali maggiormente
          rappresentative.  I  pareri  devono  essere  espressi entro
          trenta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso inutilmente tale
          termine i decreti possono comunque essere emanati.
              3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
          1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
          cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  introdotto  dall'art. 13, comma 1, della presente
          legge,  entro  novanta  giorni  dalla  adozione  di ciascun
          decreto  di  attuazione  di  cui  al  comma  1 del presente
          articolo.  Per  i  regolamenti  di  riordino, il parere del
          Consiglio  di  Stato  e'  richiesto  entro  cinquantacinque
          giorni  ed  e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
          ogni  caso,  trascorso  inutilmente  il  termine di novanta
          giorni,   il   regolamento  e'  adottato  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. In sede di prima
          emanazione  gli  schemi  di regolamento sono trasmessi alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
          di  essi  sia  espresso  il parere della Commissione di cui
          all'art.  5,  entro  trenta  giorni  dalla  data della loro
          trasmissione.  Decorso  tale  termine i regolamenti possono
          essere comunque emanati.
              3-bis  Il  Governo  e'  delegato  a emanare, sentito il
          parere  delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
          30 settembre  1998,  un  decreto legislativo che istituisce
          un'addizionale  comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
          e  i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".