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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2000, n. 434

Regolamento recante recepimento della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-2-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/2005)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-2-2001
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, e in particolare l'articolo
1, comma 1, 2 e 3;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 14
novembre  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 279 del 29
novembre  1995,  di  recepimento della direttiva 93/12/CE relativa al
tenore dello zolfo di taluni combustibili liquidi;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  per  le politiche comunitarie 28
maggio  1988,  n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del
20 giugno 1988;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro  delle  finanze, 10 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2000;
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice
della strada";
  Vista  la  direttiva  98/70/CE  del 28 dicembre 1998, relativa alla
qualita'   della   benzina   e  del  combustibile  diesel  e  recante
modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2000,
che  ha espresso parere positivo sullo schema di provvedimento, salvo
che per la parte che si pone in contrasto con disposizioni di legge;
  Considerato  che  per  quanto  riguarda il riferimento alla legge 4
novembre  1997, n. 413, si tratta di norma ricognitiva di un precetto
di  legge  che  non  viene  modificato  ma  riportato, alla nota n. 8
dell'allegato  I,  solo  per  esigenze  di  completezza espositiva di
valori gia' stabiliti dalla legge;
  Considerato  altresi'  che,  per  quanto  riguarda  la  materia dei
composti  ossigenati,  l'Amministrazione  puo'  intervenire  in detta
materia  ai  sensi  del  decreto legislativo n. 280 del 1994 e si e',
pertanto, separatamente avviato tale diverso procedimento, eliminando
ogni riferimento dal presente regolamento;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con il
Ministro  della  sanita'  e  sentiti  il Ministro delle finanze ed il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce,  al  fine della tutela della
salute   e   dell'ambiente,   le   specifiche  tecniche  relative  ai
combustibili  da  utilizzare  nei  veicoli  azionati  da un motore ad
accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Nota al titolo:
              - Gli estremi di pubblicazione della direttiva 98/70/CE
          sono riportati in note alle premesse.
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge
          8   luglio   1986,   n.   349  (Istituzione  del  Ministero
          dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale):
              "Art.  2.  Con decreti del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,   su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di
          concerto  con  il  Ministro  della  sanita'  e  sentito  il
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone
          particolari  dello stesso le caratteristiche merceologiche,
          aventi  rilievo  ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei
          combustibili  e  dei carburanti, nonche' le caratteristiche
          tecnologiche degli impianti di combustione".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  della legge 4
          novembre  1997,  n.  413 (Misure urgenti per la prevenzione
          dell'inquinamento atmosferico da benzene):
              "Art.  1. - 1. A decorrere dal 1 luglio 1998, il tenore
          massimo  consentito  di  benzene e di idrocarburi aromatici
          totali  nelle  benzine  e' fissato, rispettivamente, nell'1
          per cento in volume e nel 40 per cento in volume.
              2.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato  e  della  sanita',  previo  parere  delle
          competenti   commissioni   parlamentari,  e'  stabilita  un
          ulteriore  riduzione,  a  decorrere  dal 1 luglio 2000, del
          tenore  massimo  di idrocarburi aromatici nelle benzine, di
          cui  al  comma  1,  sulla base della normativa comunitaria,
          valutati  i  dati  forniti  dall'Agenzia  nazionale  per la
          protezione  dell'ambiente  e quelli elaborati dall'Istituto
          superiore di sanita'.
              3.  Il controllo del tenore di benzene e della frazione
          aromatica   nelle  benzine  e'  effettuato  dai  laboratori
          chimici   delle   dogane  e  delle  imposte  indirette  sui
          carburanti  prodotti  dalle raffinerie italiane e su quelli
          importati.   I  laboratori  provvedono  a  classificare  le
          benzine  di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene,
          i  metodi di cui all'allegato al decreto 28 maggio 1988, n.
          214,  del  Ministro  per  il  coordinamento delle politiche
          comunitarie,  con  le modifiche di cui al metodo UNICHIM n.
          1135   (edizione maggio   1995)   e,  per  gli  idrocarburi
          aromatici   totali,   il  metodo  ASTM  D  1319  fino  alla
          definizione  di  apposita metodica disposta con decreto del
          Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il Ministro delle
          finanze.
              4.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, le raffinerie e i depositi fiscali inviano
          all'Agenzia  nazionale  per  la  protezione dell'ambiente e
          alle  agenzie  regionali per la protezione dell'ambiente le
          informazioni  inerenti  le  caratteristiche  delle  benzine
          esitate sul mercato interno.
              5.  L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
          provvede  ad  effettuare i controlli necessari a verificare
          l'attendibilita'    delle   informazioni   ricevute   dalle
          raffinerie  e  dai  depositi  fiscali.  Dei risultati delle
          verifiche  cosi'  effettuate  l'Agenzia  nazionale  per  la
          protezione  dell'ambiente  riferisce al Parlamento mediante
          una relazione annuale.
              6. L'immissione in consumo di benzine non rispondenti a
          quanto  stabilito nei commi 1 e 2 e' punita con la sanzione
          amministrativa  da  lire  30 milioni a lire 300 milioni. In
          caso di recidiva la sanzione amministrativa e' triplicata".
              -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".
              - La  direttiva 98/70/CE del 28 dicembre 1998, relativa
          alla  qualita'  della  benzina  e del combustibile diesel e
          recante   modificazione   della   direttiva  93/21/CEE  del
          Consiglio  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
          Comunita' europea n. L 350/58 del 28 dicembre 1998.
              -  Il  decreto  legislativo  18 aprile  1994,  n.  280,
          recante:   Attuazione   della   direttiva   del   Consiglio
          5 dicembre  1985,  n.  85/536/CEE  e  della direttiva della
          Commissione  29 luglio  1987,  n.  87/441/CEE,  relative al
          risparmio  di  greggio  mediante l'impiego di componenti di
          carburanti  di  sostituzione,  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 10 maggio 1994, n. 107.