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LEGGE COSTITUZIONALE 23 gennaio 2001, n. 1

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 8-2-2001
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica, con la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.
            Modifiche all'articolo 56 della Costituzione
  1. Il   secondo   comma   dell'articolo 56  della  Costituzione  e'
sostituito dal seguente:
  "Il  numero  dei  deputati  e'  di seicentotrenta, dodici dei quali
eletti nella circoscrizione Estero".
  2. Al  quarto  comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole
da:  "si effettua dividendo" fino a: "seicentotrenta" sono sostituite
dalle  seguenti:  ",  fatto  salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentodiciotto".
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica, con la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.
            Modifiche all'articolo 56 della Costituzione
  1. Il   secondo   comma   dell'articolo 56  della  Costituzione  e'
sostituito dal seguente:
  "Il  numero  dei  deputati  e'  di seicentotrenta, dodici dei quali
eletti nella circoscrizione Estero".
  2. Al  quarto  comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole
da:  "si effettua dividendo" fino a: "seicentotrenta" sono sostituite
dalle  seguenti:  ",  fatto  salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentodiciotto".