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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 2000, n. 425

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 97/49/CE che modifica l'allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 6-2-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997,
che  modifica  la  direttiva  79/409/CEE concernente la conservazione
degli uccelli selvatici;
  Visto  l'articolo  3  della  legge  5  febbraio  1999, n. 25 (legge
comunitaria 1998);
  Vista  la  legge  11  febbraio  1992,  n. 157, recante norme per la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio, e in particolare l'articolo 1;
  Visto  l'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisito  il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 23 novembre 2000;
  Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro
delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri della giustizia e per gli affari regionali;

                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  In  relazione alle specie di uccelli selvatici da proteggere in
modo  particolare  e prioritario, il riferimento all'Allegato I della
direttiva  79/409/CEE  del  Consiglio  del  2  aprile  1979,  di  cui
all'articolo  1  della  legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' sostituito
dal   riferimento  all'Allegato  I  della  direttiva  97/49/CE  della
Commissione  del  29 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee L 223 del 13 agosto 1997.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 1o dicembre 2000

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche
                              comunitarie
                              Pecoraro    Scanio,    Ministro   delle
                              politiche agricole e forestali
                              Bordon, Ministro dell'ambiente
                              Fassino, Ministro della giustizia
                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari
                              regionali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2001
  Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 46
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.   10,  comma  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
                -   L'art.  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
                La  direttiva  97/49/CE  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Comunita'  europea  n. L223 del 13 agosto
          1997.
                La  direttiva 79/409/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Comunita'  europea  n. L103 del 25 aprile
          1979.
                La  legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1998"
                L'art. 3, della citata legge, cosi' recita:
                "Art.  3  (Attuazione  di  direttive  comunitarie con
          regolamento  autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato a
          dare  attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui
          all'allegato   C  con  uno  o  piu'  regolamenti  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a
          quelli  enunciati  nelle  lettere  b),  e), f), g) e h) del
          comma 1 dell'art. 2.
              2.  Fermo  restando  il  disposto dell'art. 5, comma 1,
          della  legge  9 marzo  1989, n. 86, i regolamenti di cui al
          comma  1 possono altresi', per tutte le materie non coperte
          da   riserva   assoluta  di  legge,  dare  attuazione  alle
          direttive   che  costituiscono  modifica,  aggiornamento  o
          completamento delle direttive comprese nell'allegato C.
              3.   Ove   le   direttive  cui  essi  danno  attuazione
          prescrivano   di   adottare  discipline  sanzionatorie,  il
          Governo  puo'  prevedere nei regolamenti di cui al comma 1,
          per  le  fattispecie  individuate  dalle  direttive stesse,
          adeguate   sanzioni  amministrative,  che  dovranno  essere
          determinate   in  ottemperanza  ai  principi  stabiliti  in
          materia dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2.
              -  La  legge 11 febbraio 1992, n. 157, reca: "Norme per
          la  protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma e per il
          prelievo venatorio".
              L'art. 1, della citata legge, cosi' recita:
              "Art.  1  (Fauna selvatica). - 1. La fauna selvatica e'
          patrimonio   indisponibile   dello  Stato  ed  e'  tutelata
          nell'interesse della comunita' nazionale ed internazionale.
              2.  L'esercizio  dell'attivita' venatoria e' consentito
          purche' non contrasti con l'esigenza di conservazione della
          fauna   selvatica   e  non  arrechi  danno  effettivo  alle
          produzioni agricole.
              3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare
          norme  relative  alla  gestione  ed alla tutela di tutte le
          specie  della  fauna selvatica in conformita' alla presente
          legge,  alle  convenzioni  internazionali ed alle direttive
          comunitarie.  Le  regioni  a statuto speciale e le province
          autonome  provvedono  in base alle competenze esclusive nei
          limiti   stabiliti  dai  rispettivi  statuti.  Le  province
          attuano  la  disciplina  regionale  ai  sensi dell'art. 14,
          comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
              4.  Le  direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile
          1979,  85/411/CEE  della  Commissione  del 25 luglio 1985 e
          91/244/CEE  della  Commissione  del  6 marzo  1991,  con  i
          relativi   allegati,  concernenti  la  conservazione  degli
          uccelli  selvatici,  sono integralmente recepite ed attuate
          nei  modi  e  nei  termini previsti dalla presente legge la
          quale  costituisce  inoltre attuazione della Convenzione di
          Parigi  del  18 ottobre  1950,  resa  esecutiva  con  legge
          24 novembre  1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del
          19 settembre  1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981,
          n. 503.
              5.  Le  regioni  e  le  province autonome in attuazione
          delle  citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE
          provvedono  ad  istituire  lungo  le  rotte  di  migrazione
          dell'avifauna,  segnalate  dall'Istituto  nazionale  per la
          fauna  selvatica di cui all'art. 7 entro quattro mesi dalla
          data  di  entrata  in  vigore della presente legge, zone di
          protezione    finalizzate    al    mantenimento   ed   alla
          sistemazione,  conforme  alle  esigenze  ecologiche,  degli
          habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono
          al  ripristino  dei  biotopi distrutti e alla creazione dei
          biotopi.   Tali   attivita'  concernono  particolarmente  e
          prioritariamnente le specie di cui all'elenco allegato alla
          citata  direttiva  79/409/CEE, come sostituito dalle citate
          direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle
          regioni  e  delle  province  autonome  per  un anno dopo la
          segnalazione  da parte dell'Istituto nazionale per la fauna
          selvatica,  provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa,
          il  Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro
          dell'ambiente.
              6.  Le  regioni  e  le  province  autonome  trasmettono
          annualmente  al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e
          al   Ministro  dell'ambiente  una  relazione  sulle  misure
          adottate   ai   sensi  del  comma  5  e  sui  loro  effetti
          rilevabili.
              7. Ai sensi dell'art. 2 della legge 9 marzo 1989, n 86,
          il   Ministro   per   il   coordinamento   delle  politiche
          comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e
          delle  foreste  e  con il Ministro dell'ambiente, verifica,
          con  la  collaborazione  delle  regioni  e  delle  province
          autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio
          nazionale  di  cui all'art. 8 e l'Istituto nazionale per la
          fauna  selvatica,  lo  stato  di conformita' della presente
          legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli
          atti  emanati  dalle  istituzioni  delle  Comunita' europee
          volti alla conservazione della fauna selvatica.
              La  legge  23 agosto  1988,  n.  400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".
              L'art. 17, comma 2, della citata legge cosi' recita:
              "2.  - Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di  legge prevista dalla Commissione, per le quali le legge
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dell'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
          Note all'art. 1.
              Per la direttiva 79/409/CEE vedi note alle premesse.
              Per  il testo dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1992,
          n. 157, vedi note alle premesse.
              Per la direttiva 97/49/CE vedi note alle premesse.