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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 2000, n. 421

Regolamento concernente i lavori, le forniture e i servizi da eseguire in economia da parte del Ministero dell'ambiente.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/2/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2001)
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Testo in vigore dal: 3-2-2001
al: 7-11-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  8  del  regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
concernente  nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  6  della  legge  24  dicembre 1993, n. 537, come
sostituito  dall'articolo  44, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724;
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, ed in
particolare l'allegato 2, n. 4);
  Visto l'articolo 56, lettera d), del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22,  che  ha  abrogato  l'articolo 18 del decreto-legge 31
agosto  1987,  n.  361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441;
  Visto  l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 573;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999,
n. 22;
  Visto  l'articolo  3,  comma  4, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430;
  Visto l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Vista  la  legge  8  luglio  1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554;
  Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 20 marzo 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 2000;
  Considerato  che  la  Corte  dei  conti, con rilievo n. 9/00 del 21
agosto  2000, ha ritenuto illegittimo il provvedimento in esame e, in
particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
e 9 nella parte in cui menzionano anche i lavori in economia;
  Ritenuto  di  doversi  conformare  ai  predetti  rilievi  e, attesa
quindi,  la  necessita'  di  emanare  il  presente regolamento per le
forniture e i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero
dell'ambiente;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 novembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
             Tipologie di prestazione e limiti di spesa.
  1.  Le forniture e i servizi che, a sensi dell'articolo 8 del regio
decreto  18  novembre 1923, n. 2440, per loro natura possono farsi in
economia sono i seguenti:
    a)  servizi  di pulizia, derattizzazione e di disinfestazione dei
locali  in uso all'amministrazione, nonche' spese per illuminazione e
riscaldamento degli stessi locali;
    b)  spese  connesse  con  l'organizzazione  e la partecipazione a
corsi, concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed
altre   manifestazioni  -  ivi  compresi  i  servizi  di  traduzione,
interpretariato e di assistenza, comunque denominati;
    c)  locazione  per  breve  periodo  di  locali,  anche con idonee
attrezzature, per l'espletamento e organizzazione delle iniziative di
cui alla lettera b), ovvero per esigenze diverse, quando non vi siano
locali disponibili sufficienti ovvero idonei locali demaniali;
    d)   divulgazione   di   bandi  di  gara,  di  concorso  o  altre
comunicazioni  che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo
stampa o altri mezzi di informazione;
    e)   acquisto   e   rilegatura  di  libri,  riviste,  giornali  e
pubblicazioni  di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie
di informazioni;
    f)  spese  di  traduzione ed interpretariato, lavori di copia, di
tipografia,  litografia e stampa in genere, qualora l'amministrazione
non possa provvedervi direttamente ovvero motivate ragioni di urgenza
lo richiedano;
    g) riparazione, manutenzione, noleggio e locazione di autovetture
e  di  automezzi  in  genere;  acquisto  di  materiali  di ricambio e
accessori;  spese  per  le autofficine e le autorimesse; forniture di
carburanti, lubrificanti e altri materiali di consumo;
    h)  trasporti,  noli,  spedizioni,  imballaggi,  magazzinaggio  e
facchinaggio;  spese postali, telefoniche e telegrafiche; acquisto di
generi  di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati;
acquisti  di  coppe,  medaglie, diplomi, bandiere e altri oggetti per
premi  e  benemerenze;  spese inerenti a solennita', feste nazionali,
manifestazioni e ricorrenze varie;
    i)  spese  di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di
Stato  e  spese  casuali di cui all'articolo 141 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827;
    l)  spese  per l'acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti
necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi; spese per
acquisto   e   locazione   di   mezzi   audiovisivi,   fotografici  e
cinematografici  ovvero  di  materiale didattico in genere; spese per
acquisto,   locazione,   manutenzione   e  riparazione  di  macchine,
utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;
    m) spese per l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di
mobili  e  suppellettili per ufficio, apparecchiature elettroniche in
genere, macchine da calcolo, stampanti e apparecchi fotoriproduttori,
e  relativo  materiale  tecnico;  spese per l'acquisto o locazione di
strumenti  informatici  nonche'  per  l'acquisto  e  lo  sviluppo  di
programmi  informatici,  e  del  relativo  materiale  accessorio, ivi
comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei
sistemi stessi;
    n)   spese   per   lo   svolgimento  di  corsi  di  formazione  e
perfezionamento del personale;
    o)   spese  minute,  non  previste  nei  punti  precedenti,  fino
all'importo di lire cinque milioni.
  2.  Per  le  spese di cui alle lettere a), b), c), d), g), m) ed n)
del comma 1, il ricorso alla gestione in economia e' ammesso nei casi
in cui il relativo importo non sia superiore a lire duecento milioni;
per  quelle  di cui alle lettere e), f), h), i) ed l) nei casi in cui
non sia superiore a lire cento milioni.
  3.  I  limiti  di  valore  di  cui al comma 2 si intendono adeguati
annualmente  in  misura  pari alle variazioni percentuali dell'indice
dei prezzi al consumo rilevato dall'I.S.T.A.T.
  4.  E'  vietato  suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura o
servizio  che  possa  considerarsi  con  carattere  unitario  in piu'
forniture o servizi.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                              Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art.  87  della  costituzione  e' il
          seguente:
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              - L'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
          recante   "Nuove   disposizioni   sull'amministrazione  del
          patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale  dello  Stato"
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre
          1923, e' il seguente:
              "Art.  8.  -  I  servizi che per la loro natura debbono
          farsi  in  economia  sono  determinati  e retti da speciali
          regolamenti  approvati  con decreto reale previo parere del
          Consiglio di Stato.
              Quando    ricorrano   speciali   circostanze   potranno
          eseguirsi  in  economia, in base ad autorizzazione data con
          decreto  motivato  del  Ministro, servizi non preveduti dai
          regolamenti.  Sara'  in  tal  caso  sentito il Consiglio di
          Stato, ove l'importo superi le lire 60.000.000".
              -  Il  regio decreto 23 maggio 1921, n. 827, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 130 del 3 giugno 1924, reca:
          "Regolamento  per l'amministrazione del patrimonio e per la
          contabilita' generale dello Stato".
              -  La  legge  5  agosto  1978, n. 468, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  233  del  22  agosto  1978,  reca:
          "Riforma  di  alcune  norme  di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio".
              - L'art. 17 dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
          "Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri", pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  214  del  12 settembre 1988, e' il
          seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (soppressa).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I  regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali o con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
              -  L'art.  6  della  legge  24 dicembre  1993,  n. 537,
          recante   "Interventi   correttivi  di  finanza  pubblica",
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre
          1993,  come  sostituito  dall'art.  44, comma 1 della legge
          23 dicembre    1994,    n.    724,   recante   "Misura   di
          razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  304  del  30 dicembre  1994, e' il
          seguente:
              "Art.  6 (Contratti pubblici). - 1. Le disposizioni del
          presente   articolo   si   applicano  alle  amministrazioni
          pubbliche   di   cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
          modificazioni e integrazioni.
              2.  E'  vietato  il  rinnovo tacito dei contratti delle
          pubbliche  amministrazioni  per  la  fornitura  di  beni  e
          servizi,  ivi  compresi  quelli  affidati  in concessione a
          soggetti  iscritti  in appositi albi. I contratti stipulati
          in  violazione  del  predetto divieto sono nulli. Entro tre
          mesi  dalla  scadenza  dei  contratti,  le  amministrazioni
          accertano  la  sussistenza  di  ragioni di convenienza e di
          pubblico   interesse  per  la  rinnovazione  dei  contratti
          medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al
          contraente la volonta' di procedere alla rinnovazione.
              3.  Alle  finalita'  previste  dal presente articolo le
          regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
          e  di  Bolzano  provvedono in base alle loro competenze nei
          limiti  stabiliti  dai  rispettivi statuti e dalle relative
          norme di attuazione.
              4.   Tutti   i  contratti  ad  esecuzione  periodica  o
          continuativa  debbono  recare  una  clausola  di  revisione
          periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base
          di  una  istruttoria  condotta  dai  dirigenti responsabili
          dell'acquisizione  di beni e servizi sulla base dei dati di
          cui al comma 6.
              5. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei poteri
          e  delle  responsabilita'  previsti dal decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,  effettuano le acquisizioni di beni e servizi
          al miglior prezzo di mercato ove rilevabile.
              6.   Per   orientare   le   pubbliche   amministrazioni
          nell'individuazione   del   miglior   prezzo   di  mercato,
          l'Istituto  nazionale  di  statistica (ISTAT), avvalendosi,
          ove  necessario,  delle  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato   e  agricoltura,  cura  la  rilevazione  e  la
          elaborazione  dei  prezzi del mercato dei principali beni e
          servizi    acquisiti   dalle   pubbliche   amministrazioni,
          provvedendo  alla  comparazione,  su  base  statistica, tra
          questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi
          rilevati  sono  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana,  per la prima volta entro il 31 marzo
          1995  e  successivamente,  con  cadenza  almeno semestrale,
          entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
              7.  Con  riferimento ai prodotti e servizi informatici,
          laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
          di  prezzi  di  mercato,  dette rilevazioni saranno operate
          dall'ISTAT  di  concerto  con l'Autorita' per l'informatica
          nella   pubblica   amministrazione,   di   cui  al  decreto
          legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
              8.  Il  Ministro  del  bilancio  e della programmazione
          economica,   d'intesa  con  il  Ministro  per  la  funzione
          pubblica, assicura lo svolgimento delle attivita' di cui al
          comma 6 definendo modalita', tempi e responsabilita' per la
          loro  realizzazione.  Il  Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione economica vigila sul rispetto da parte delle
          amministrazioni pubbliche degli obblighi, dei criteri e dei
          tempi   per  la  rilevazione  dei  prezzi  corrisposti.  Il
          Ministro  del bilancio e della programmazione economica, in
          sede  di  concerto  per  la presentazione al Parlamento del
          disegno  di  legge  recante il bilancio di previsione dello
          Stato,   puo'   proporre   riduzioni   da   apportare  agli
          stanziamenti     di    bilancio    delle    amministrazioni
          inadempienti.
              9.  Al  fine  di  favorire la massima trasparenza delle
          transazioni,  il  Ministero  del  tesoro  -  Provveditorato
          generale  dello  Stato,  per  i beni di propria competenza,
          provvede alla pubblicazione di schemi di capitolato.
              10. I dati elaborati ai sensi del comma 6 costituiscono
          elementi  per  i  nuclei di valutazione dei dirigenti e per
          gli  organi di controllo interni, nonche' per l'analisi dei
          costi  sostenuti  dalle  amministrazioni  pubbliche, di cui
          all'art. 18 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          e successive modificazioni e integrazioni.
              11. Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la
          scelta del contraente ed in assenza dei dati orientativi di
          cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad
          effettuare,  almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di
          mercato ai fini dell'applicazione del comma 2.
              12.   Le   amministrazioni   dello   Stato,   anche  ad
          ordinamento autonomo, individuano, sulla base di specifiche
          competenze    ed    esperienze   professionali,   dirigenti
          responsabili delle acquisizioni di beni e servizi, alle cui
          dipendenze sono posti i consegnatari.
              13.  Presso  ciascun  Commissariato  del  Governo nelle
          regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e'
          costituito,  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  emanato  di concerto con il Ministro del tesoro,
          un  "comitato per l'acquisizione di beni e servizi", con il
          compito  di  curare  ed  espletare, a richiesta e per conto
          delle    amministrazioni    interessate,    procedure   per
          l'acquisizione  di beni e servizi. La richiesta puo' essere
          avanzata  anche congiuntamente da piu' amministrazioni allo
          scopo  di  ottenere condizioni contrattuali piu' favorevoli
          ed economiche procedimentali.
              14.  I  comitati di cui al comma 13 sono composti da un
          funzionario con qualifica dirigenziale della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  che  lo  presiede,  e da quattro
          funzionari   designati,   rispettivamente,   dal  Ministero
          dell'interno,  dalla  Ragioneria  generale dello Stato, dal
          Provveditorato generale dello Stato e dalla regione o dalla
          provincia    autonoma.    I    componenti    sono    scelti
          prioritariamente tra il personale che presta servizio nella
          sede ove opera il comitato.
              15.  Ai lavori del comitato partecipa un rappresentante
          dell'amministrazione    direttamente    interessata    alle
          acquisizioni.
              16.  La  partecipazione  dei  componenti  ai lavori del
          comitato rientra nei compiti di istituto e non da' titolo a
          compensi      aggiuntivi      a      quelli     corrisposti
          dall'amministrazione di appartenenza.
              17.  Con  regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma   2,   della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  sono
          disciplinati  il funzionamento dei comitati di cui al comma
          13   ed  i  rapporti  con  le  amministrazioni  interessate
          all'acquisizione di beni e servizi.
              18. .... .
              19.  Le  controversie  derivanti  dall'applicazione del
          presente  articolo sono devolute alla giurisdizione, in via
          esclusiva, del giudice amministrativo.
              20.  Sono  abrogati  l'art. 14 della legge 28 settembre
          1942,  n.  1140,  e l'art. 24 del regolamento approvato con
          regio   decreto  20 giugno  1929,  n.  1058,  e  successive
          modificazioni e integrazioni.
              -  L'art.  1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50,
          recante:   "Delegificazioni   e   testi   unici   di  norma
          concernenti   procedimenti   amministrativi   -   legge  di
          semplificazione  1998,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 56 del 9 marzo 1999, e' il seguente:
              "1.  In  attuazione  dell'art. 20, comma 1, della legge
          15 marzo  1997,  n.  59,  sono emanati regolamenti ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per   la   delegificazione   e   la   semplificazione   dei
          procedimenti  amministrativi  di  cui  agli  allegati 1 e 2
          della  presente  legge.  I  regolamenti  si  conformano  ai
          criteri  e princi'pi e sono emanati con le procedure di cui
          all'art.  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
          modificazioni,  e  agli  articoli  2,  3 e 5 della presente
          legge.
              2.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  sono  individuate  forme stabili di consultazione
          delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese
          le  associazioni  nazionali  riconosciute per la protezione
          ambientale  e per la tutela dei consumatori, interessate ai
          processi di regolazione e semplificazione".
              -   L'art.   56,  comma  1,  lettera  d),  del  decreto
          legislativo  5 febbraio  1997,  n. 22, recante: "Attuazione
          della  direttiva  91/156/CEE  sui  rifiuti,  91/689/CEE sui
          rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e  sui
          rifiuti di imballaggio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 38 del 15 febbraio 1997, e' il seguente:
              "Art. 56 (Abrogazione di norme). - 1. A decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
          abrogati:
                a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
                b) il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
          settembre 1982, n. 915;
                c) il   decreto-legge   9 settembre   1988,  n.  397,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
          n.  475,  ad  eccezione  degli  articoli 7, 9 e 9-quinquies
          (121/cost);
                d)   il   decreto-legge   31 agosto   1987,  n.  361,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
          n.  441,  ad  eccezione  degli  articoli  1,  1-bis, 1-ter,
          1-quater, 1-quinquies e 14, comma 1;
                e) il   decreto-legge   14 dicembre   1988,  n.  527,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  10 febbraio
          1988, n. 45;
                f) l'art. 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
          1993, n. 427, e successive modificazioni;
                f-bis)  i  commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'art.
          103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
                f-ter)  l'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994.
              2.  Il  Governo,  ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro sessanta giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, su
          proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          previo  parere  delle  competenti commissioni parlamentari,
          che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del
          relativo  schema  alle  Camere, apposito regolamento con il
          quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con
          il  presente  decreto,  che sono abrogati con effetto dalla
          data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
              2-bis.  Il  Governo,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto 1988, n. 400, adotta entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,   su   proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di
          concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  sentita  la  Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e  di  Bolzano,  previo  parere  delle  competenti
          commissioni  parlamentari,  che  si  esprimono entro trenta
          giorni  dalla trasmissione del relativo schema alle Camere,
          apposito  regolamento  con  il  quale  sono disciplinate in
          conformita'  ai  principi del presente decreto le attivita'
          di  gestione  degli  oli  usati e sono individuati gli atti
          normativi  incompatibili  con il decreto medesimo, che sono
          abrogati  con  effetto  dalla data di entrata in vigore del
          regolamento stesso.
              - L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
          18  aprile  1994, n. 573 recante: "Regolamento recate norma
          per  la  semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione
          di  pubbliche  forniture di valore inferiore alla soglia di
          rilievo comunitario" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          237 del 10 ottobre 1994 e' il seguente:
              "Art.  10  (Disciplina  delle  spese in economia). - 1.
          Entro   tre   mesi   dalla   pubblicazione   del   presente
          regolamento,   con   successivo   regolamento  governativo,
          emanato,  su  proposta  del  Ministro  del  tesoro ai sensi
          dell'art.  17  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  si
          determinano  i  criteri omogenei ed i limiti per il ricorso
          all'acquisto  di  beni e servizi in economia da parte delle
          amministrazioni  di  cui  all'art. 1, comma 4, del presente
          regolamento.
              2.  Con  lo  stesso  regolamento di cui al comma l sano
          stabiliti  criteri per la semplificazione degli adempimenti
          richiesti  alle  amministrazioni  in ordine all'acquisto di
          beni e servizi in economia, in conformita' con i principi e
          le disposizioni stabiliti nel presente regolamento".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio
          1999,   n.   22,   recante:   "Regolamento   recante  norma
          transitoria   per   l'adeguamento   della   disciplina  dei
          contratti  della  pubblica amministrazione all'introduzione
          dell'euro",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del
          10 febbraio 1999, n. 33.
              -  L'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 5 dicembre
          1997,  n.  430,  recante:  "Unificazione  dei Ministeri del
          tesoro,  del  bilancio  e  dalla programmazione economica e
          riordino  della  competenza  del  CIPE, a norma dell'art. 7
          della legge 3 aprile 1997, n. 94" pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 1997, e' il seguente:
              "4.  Il  Provveditorato generale dello Stato, che opera
          nell'ambito  del  Dipartimento  a  tal  fine individuato ai
          sensi del comma 3, assicura la consulenza per l'acquisto di
          beni  e  servizi da parte delle amministrazioni dello Stato
          e,  su richiesta dei dirigenti responsabili degli acquisti,
          procede  a controlli di qualita' ai fini di cui all'art. 5,
          comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          20 aprile  1994, n. 367. Provvede altresi', su richiesta di
          amministrazioni  dello  Stato  e  di  altre amministrazioni
          pubbliche,  all'esecuzione di specifici programmi di beni e
          servizi,  anche  comuni  a  piu'  amministrazioni.  Elabora
          parametri  e  criteri in materia di acquisizione e gestione
          economica   delle   risorse   strumentali  da  parte  delle
          amministrazioni  dello  Stato, anche ai fini di valutazioni
          sulla  congruita'  dei  prezzi.  Esercita  le  attribuzioni
          previste  dalla legge in ordine all'attivita' dell'Istituto
          Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,  nonche' in materia di
          vigilanza  e  controllo sulla produzione dei valori e degli
          stampati soggetti a rigoroso rendiconto".
              -  L'art.  26  della  legge  23  dicembre 1999, n. 488,
          recante:  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale  a pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre
          1999, e' il seguente:
              "Art.  26  (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1.  Il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  nel rispetto della vigente normativa in materia
          di  scelta  del  contraente,  stipula, anche avvalendosi di
          societa'  di consulenza specializzate, selezionate anche in
          deroga   alla   normativa  di  contabilita'  pubblica,  con
          procedure  competitive  tra  primarie societa' nazionali ed
          estere,  convenzioni  con  le  quali l'impresa prescelta si
          impegna  ad  accettare,  sino a concorrenza della quantita'
          massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai
          prezzi  e  condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
          deliberati  dalle  amministrazioni dello Stato. I contratti
          conclusi  con  l'accettazione  di  tali ordinativi non sono
          sottoposti al parere di congruita' economica.
              2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
          17,  comma  25,  lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
          127,  non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma l
          del  presente  articolo.  Alle  predette  convenzioni  e ai
          relativi   contratti  stipulati  da  amministrazioni  dello
          Stato,  in  luogo  dell'art.  3, comma 1, lettera g), della
          legge  14 gennaio  1994,  n.  20, si applica il comma 4 del
          medesimo art. 3 della stessa legge.
              3.  Le  amministrazioni  centrali  e  periferiche dello
          Stato   sono  tenute  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le
          convenzioni  stipulate  ai  sensi del comma 1, salvo quanto
          previsto  dall'art.  27,  comma  6.  Le  restanti pubbliche
          amministrazioni  hanno facolta' di aderire alle convenzioni
          stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e
          di  prezzo  per  l'acquisto  di beni camparabili con quelli
          oggetto di convenzionamento.
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
          4   del   decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,
          verificano  l'osservanza  dei  parametri di cui al comma 3,
          richiedendo  eventualmente  al  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa     le     caratteristiche    tecnico-funzionali    e
          l'economicita'   dei   prodotti  acquisiti.  Annualmente  i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione  politica  una relazione riguardante i risultati,
          in  termini  di  riduzione  di spesa, conseguiti attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove  gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno.
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  presenta annualmente alle Camere
          una  relazione  che illustra le modalita' di attuazione del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti".
              - La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: "Istituzione
          del  Ministero  dell'ambiente  a  norma in materia di danno
          ambientale",  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162
          del 15 luglio 1986.
          Note all'art. 1:
              - L'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
          e' riportato nelle nota alle premesse.
              -  L'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
          recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
          per la contabilita' generale dello Stato", pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale  n.  130  del  3 giugno  1924,  e'  il
          seguente:
              "Art.  141.  -  Negli  stati  di previsione della spesa
          possono  iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le
          denominazioni spese di rappresentanza e spese casuali .
              Al  capitolo  spese  di  rappresentanza  sono  imputate
          soltanto  le  spese  relative ad esigenze di rappresentanza
          dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
              Il   capitolo   per  spese  casuali  e'  esclusivamente
          destinato  alle  spese  di natura del tutto accidentale che
          non  possano  nemmeno  per  analogia  essere comprese negli
          altri  capitoli,  e per le quali non sia ritenuta opportuna
          l'istituzione di capitoli speciali.
              E'  vietato  disporre  di  qualsiasi somma sul capitolo
          delle  spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi,
          premi  e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai
          servizi  dell'amministrazione.  E' vietato inoltre disporre
          di qualsiasi somma sul capitolo spese di rappresentanza per
          provvedere  a  spese  estranee  alle esigenze inerenti alla
          carica rivestita".