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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 2000, n. 412

Regolamento recante disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 31-1-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  3  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109, e
successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  generale  di  attuazione  di  cui al citato
articolo  3  della  legge n. 109 del 1994, emanato con il decreto del
Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, pubblicato nel
supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 28 aprile 2000;
  Visto  il  parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso
con voto n. 20 del 29 marzo 1999;
  Visto   il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  123/99  espresso
dall'adunanza generale del 12 luglio 1999;
  Acquisito  in  data  23  settembre 1999, il parere della Conferenza
unificata  istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica  e  della  Camera dei deputati espressi rispettivamente in
data 10 novembre 1999 e 24 novembre 1999;
  Vista  la  delibera  della  Corte  dei  conti,  Sezione controllo I
Collegio,  n.  40/2000, adottata nell'adunanza del 30 marzo 2000, con
la  quale  il  regolamento generale e' stato ammesso al visto ed alla
conseguente registrazione, con l'esclusione degli articoli 52 e 75;
  Considerato  che  vi  era  urgenza  a  dar corso alla pubblicazione
dell'intero   regolamento   in   relazione  alle  vive  attese  delle
amministrazioni  pubbliche  nonche' degli operatori del settore e che
le   norme  non  ammesse  a  registrazione  regolavano  le  cause  di
esclusione  dalle  gare  nei  servizi  attinenti alla architettura ed
all'ingegneria  e  negli appalti e concessioni di lavori pubblici per
le  quali  l'applicazione diretta della disciplina comunitaria poteva
momentaneamente   supplire,   in  attesa  di  una  piu'  approfondita
valutazione del portato della pronuncia dell'organo di controllo;
  Considerato  quindi  che  si ritiene possibile dare attuazione alla
delibera n. 40/2000, della Corte dei conti, emanando un provvedimento
che adegua il testo degli articoli 52 e 75 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle osservazioni espresse
nella predetta delibera;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2000;
  Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro  dell'ambiente  e  con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali;
Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  52  del  decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 52.
Esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di architettura e di
                             ingegneria
  1.   Sono  esclusi  dalle  procedure  di  affidamento  dei  servizi
disciplinati  dal  presente titolo e non possono stipulare i relativi
contratti i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e),
f)  e  g),  della  legge  che  si  trovino  nelle condizioni previste
dall'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, cosi'
come  da  ultimo modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 65, che disciplina gli affidamenti di appalti pubblici di servizi.
  2. (Comma non ammesso al "Visto della Corte dei conti).".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,  commi  2  e  3,  del  testo  unico,  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizipni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
              "Art.  87. - Il  Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga le leggi (93) ed emana i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica  i trattati internazionali previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onoreficenze della Repubblica".
              -  La  legge  11 febbraio  1994,  n.  109, e successive
          modificazioni  recante:  "legge quadro in materia di lavori
          pubblici"  e' pubblicata nel supplemento ordinario n. 180/L
          alla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1999, n. 234.
              - Il testo dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n.
          109, e successive modificazioni e' il seguente:
              "Art.   3 (Delegificazione). - 1. E'   demandata   alla
          potesta'  regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  con le
          modalita' di cui al presente articolo e secondo le norme di
          cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con
          riferimento:
                a) alla   programmazione,  alla  progettazione,  alla
          direzione  dei  lavori,  al  collaudo  e  alle attivita' di
          supporto  tecnico-amministrativo  con  le annesse normative
          tecniche;
                b) alle  procedure  di  affidamento  degli  appalti e
          delle   concessioni   di   lavori  pubblici  nonche'  degli
          incarichi di progettazione;
                c) alle  forme  di  pubblicita'  e  di conoscibilita'
          degli  atti  procedimentali,  anche  mediante  informazione
          televisiva   o   trasmissione   telematica,   nonche'  alle
          procedure di accesso a tali atti;
                d) ai   rapporti   funzionali   fra  i  soggetti  che
          concorrono  alla  realizzazione  dei lavori e alle relative
          competenze.
              2.  Nell'esercizio  della potesta' regolamentare di cui
          al  comma 1, il Governo, entro il 30 settembre 1995, adotta
          apposito  regolamento,  di  seguito  cosi' denominato, che,
          insieme  alla  presente  legge,  costituisce  l'ordinamento
          generale  in  materia  di lavori pubblici, recando altresi'
          norme  di esecuzione al sensi del comma 6. Il predetto atto
          assume  come  norme regolatrici, nell'ambito degli istituti
          giuridici  introdotti dalla normativa comunitaria vigente e
          comunque  senza  pregiudizio dei principi della liberta' di
          stabilimento  e  della  libera  prestazione dei servizi, la
          presente  legge,  nonche', per quanto non da essa disposto,
          la  legislazione  antimafia, e le disposizioni nazionali di
          recepimento   della  normativa  comunitaria  vigente  nella
          materia  di  cui  al comma 1. Il regolamento e' adottato su
          proposta  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
          i   Ministri   dell'ambiente  e  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,  sentiti  i Ministri interessati, previo parere
          del  Consiglio  superiore dei lavori pubblici nonche' delle
          competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro
          sessanta  giorni  dalla  trasmissione  dello schema. Con la
          procedura  di  cui  al  presente comma si provvede altresi'
          alle   successive   modificazioni   ed   integrazioni   del
          regolamento.  Sullo  schema  di regolamento il consiglio di
          Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data
          di trasmissione, decorsi i quali il regolamento e' emanato.
              3.  Il  Governo, nell'ambito delle materie disciplinate
          dal   regolamento,   attua,   con   modifiche  al  medesimo
          regolamento,  le direttive comunitarie nella materia di cui
          al  comma 1, che non richiedono la modifica di disposizioni
          della presente legge.
              4.  Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in
          vigore  del  regolamento,  gli  atti normativi indicati che
          disciplinano  la  materia  di  cui al comma 1, ad eccezione
          delle  norme  della  legislazione antimafia. Il regolamento
          entra  in  vigore  tre  mesi  dopo  la sua pubblicazione in
          apposito  supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene
          contestualmente  alla ripubblicazione della presente legge,
          coordinata  con  le  modifiche  ad essa apportate fino alla
          data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti
          previsti  dalla  presente  legge e delle altre disposizioni
          legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
              5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sentito
          il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e' adottato, ai
          sensi  dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n.
          400,  il  nuovo  capitolato  generale  d'appalto, che trova
          applicazione   ai  lavori  affidati  dai  soggetti  di  cui
          all'art.  2,  comma  2, lettera a), della presente legge, e
          che  entra  in  vigore  contestualmente al regolamento. Con
          decreto   del  Ministro  dei  lavori  pubblici  emanato  di
          concerto  con il Ministro per i beni culturali e ambientali
          sentito  il  Consiglio  nazionale  per  i  beni culturali e
          ambientali sono adottati uno o piu' capitolati speciali per
          lavori  aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni
          della legge 1o giugno 1939, n. 1089.
              6.  Il  regolamento,  con riferimento alle norme di cui
          alla  presente legge, oltre alle materie per le quali e' di
          volta in volta richiamato, definisce in particolare:
                a) le  modalita'  di esercizio della vigilanza di cui
          all'art. 4;
                b) le sanzioni previste a carico del responsabile del
          procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni
          dell'ingegnere  capo fra il responsabile del procedimento e
          il direttore del lavori;
                c) le   forme   di   pubblicita'   dei  lavori  delle
          conferenze di servizi di cui all'art. 7;
                d) i  requisiti  e  le  modalita'  per  l'iscrizione,
          all'albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di
          cui all'art. 12, nonche' le modalita' per la partecipazione
          dei  consorzi  stabili  alle  gare  per l'aggiudicazione di
          appalti e di concessioni di lavori pubblici;
                e) la  disciplina  delle  associazioni  temporanee di
          tipo  verticale  e  l'individuazione  dei  lavori  ad  alta
          tecnologia  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma
          7;
                f) i  tempi  e  le  modalita'  di predisposizione, di
          inoltro  e  di  aggiornamento dei programmi di cui all'art.
          14;
                g) le  ulteriori  norme  tecniche di compilazione dei
          progetti,  gli  elementi  progettuali  relativi a specfiche
          categorie di lavori;
                h) gli   ulteriori   requisiti   delle   societa'  di
          ingegneria di cui all'art. 17, comma 7;
                i) abrogata;
                l) specifiche   modalita'   di   progettazione  e  di
          affidamento  dei  lavori  di scavo, restauro e manutenzione
          dei  beni  tutelati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n.
          1089,  e  successive  modificazioni,  anche  in deroga agli
          articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
                m) le  modalita' di espletamento dell'attivita' delle
          commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;
                n) abrogata;
                o) le  procedure  di esame delle proposte di variante
          di cui all'art. 25;
                p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma
          6,   secondo  l'importo  dei  lavori  e  le  cause  che  le
          determinano, nonche' le modalita' applicative;
                q) le  modalita'  e  le  procedure  accelerate per la
          deliberazione  prima  del  collaudo,  da parte del soggetto
          appaltante  o  concedente o di altri soggetti sulle riserve
          dell'appaltatore;
                r) i  lavori  in  relazione  ai  quali il collaudo si
          effettua  sulla base di apposite certificazioni di qualita'
          dell'opera  e  dei  materiali  e  le  relative modalita' di
          rilascio; le norme concernenti le modalita' del collaudo di
          cui  all'art.  28  e  il termine entro il quale il collaudo
          stesso  deve  essere  effettuato  e  gli ulteriori casi nei
          quali  e'  obbligatorio  effettuare  il  collaudo  in corso
          d'opera;    le    condizioni    di   incompatibilita'   dei
          collaudatori,  i  criteri  di  rotazione  negli incarichi i
          relativi  compensi,  i  requisiti  professionali secondo le
          caratteristiche dei lavori;
                s) le  forme  di pubblicita' di appalti e concessioni
          ai sensi dell'art. 29;
                t) le   modalita'   di   attuazione   degli  obblighi
          assicurativi  di  cui all'art. 30, le condizioni generali e
          particolari  delle polizze e i massimali garantiti, nonche'
          le modalita' di costituzione delle garanzie fideiussorie di
          cui  al medesimo art. 30; le modalita' di prestazione della
          garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art.
          13;
                u) la  disciplina riguardante i lavori segreti di cui
          all'art. 33;
                v) la  quota  subappaltabile  dei lavori appartenenti
          alla   categoria  o  alle  categorie  prevalenti  ai  sensi
          dell'art.  18,  comma  3, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
          come  sostituito  dall'art.  34,  comma  1,  della presente
          legge;
                z) le  norme  riguardanti la consegna dei lavori e le
          sospensioni  disposte  dal  titolare  dei lavori al fine di
          assicurare  l'effettiva  e  continuativa  prosecuzione  dei
          lavori   stessi   le   modalita'   di  corresponsione  agli
          appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo
          stato di avanzamento dei lavori;
                aa)   la  disciplina  per  la  tenuta  dei  documenti
          contabili.
              7.  Ai  fini  della predisposizione del regolamento, e'
          istituita,  dal  Ministro  dei  lavori  pubblici,  apposita
          commissione  di  studio  composta  da docenti universitari,
          funzionari pubblici ed esperti di particolare qualficazione
          professionale. Per il funzionamento della commissione e per
          la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto
          del  Ministro  dei  lavori  pubblici,  di  concerto  con il
          Ministro del tesoro in riferimento all'attivita' svolta, e'
          autorizzata  la  spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul
          capitolo  1030  dello stato di previsione del Ministero dei
          lavori pubblici.
              7-bis.  Entro  il  1o gennaio  1996,  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro  dei  lavori pubblici, di concerto con il Ministro
          della  difesa, e' adottato apposito regolamento, in armonia
          con le disposizioni della presente legge, per la disciplina
          delle  attivita'  del Genio militare, in relazione a lavori
          connessi alle esigenze della dfesa militare. Sino alla data
          di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme
          le disposizioni attualmente vigenti.
              7-ter.   Per   assicurare  la  compatibilita'  con  gli
          ordinamenti   esteri  delle  procedure  di  affidamento  ed
          esecuzione   dei   lavori,   eseguiti  sul  territorio  dei
          rispettivi  Stati  esteri  nell'ambito  di attuazione della
          legge  26 febbraio  1987,  n.  49,  sulla cooperazione allo
          sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito
          il  Ministero  degli  affari  esteri,  tengono  conto della
          specialita'  delle condizioni per la realizzazione di detti
          lavori   e  delle  procedure  applicate  in  materia  dalle
          organizzazioni internazionali e dalla Unione europea".
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          21 dicembre   1999,   n.   554,  recante:  "Regolamento  di
          attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici
          11 febbraio  1994,  n.  109, e successive modificazioni" e'
          pubblicato  nel supplemento ordinario n. 66/L alla Gazzetta
          Ufficiale del 28 aprile 2000".
          Note all'art. 1:
              -  Nel  presente  decreto la denominazione "Legge" deve
          intendersi  come  la  legge  11 febbraio  1994,  n.  109, e
          successive  modificazioni come sancito dall'art. 1, comma 1
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre
          1999, n. 554.
              - Il  testo dell'art. 17, comma 1, lettere d), e), f) e
          g) della legge e' il seguente:
              "Art.    17. - 1. Le    prestazioni    relative    alla
          progettazione  preliminare, definitiva ed esecutiva nonche'
          alla  direzione  dei  lavori  ed agli incarichi di supporto
          tecnico-amministrativo   alle  attivita'  del  responsabile
          unico  del  procedimento  e  del  dirigente competente alla
          formazione del programma triennale di cui all'art. 14, sono
          espletate:
                a)-c) (Omissis);
                d) da  liberi  professionisti  singoli  od  associati
          nelle  forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
          successive modificazioni;
                e) dalle   societa'   di  professionisti  di  cui  al
          comma 6, lettera a);
                f) dalle  societa'  di  ingegneria di cui al comma 6,
          lettera b);
                g) da   raggruppamenti   temporanei   costituiti  dai
          soggetti  di  cui  alle  lettere  d), e) ed f), ai quali si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art. 13 in quanto
          compatibili".