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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 2000, n. 402

Regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 23-1-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dispone
che  con  regolamento  da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalita' per il
conseguimento  della  idoneita'  alle  funzioni  di  ufficiale  della
riscossione in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio
1951, n. 56;
  Vista  la  legge  4 gennaio  1968,  n.  15, concernente norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente il
riordino  del  servizio  nazionale  della  riscossione, in attuazione
della  delega  prevista  dalla  legge  28 settembre 1998, n. 337, che
all'articolo  42  detta  nuove  disposizioni in merito agli ufficiali
della riscossione;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n.  403,  con  il quale e' stato emanato il regolamento di attuazione
degli  articoli  1,  2  e  3  della  legge 15 maggio 1997, n. 127, in
materia di semplificazioni delle certificazioni amministrative;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni,  ed  in particolare l'articolo 3, comma 2, concernente
l'adozione degli atti di gestione tecnica ed amministrativa;
  Vista   la   legge   31 dicembre   1996,   n.   675,  e  successive
modificazioni;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
  Considerato  che  ai  sensi dell'articolo 31 della menzionata legge
8 maggio 1998, n. 146, le prescrizioni di cui al presente regolamento
vanno  ispirate  a criteri di semplificazione e razionalizzazione del
procedimento,  di  individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi
di  selezione  effettivamente qualificanti, rispetto alle funzioni da
esercitare,  con  esclusione  di  ogni aggravio non funzionale ed, in
fine,  a criteri di articolazione della selezione in forma decentrata
a livello territoriale;
  Visto  il  parere del Garante per la protezione dei dati personali,
espresso con nota n. 125 del 10 gennaio 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri dell'interno e della giustizia;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Bando di abilitazione
  1.  Gli  esami  per  conseguire  l'abilitazione all'esercizio delle
funzioni  di  ufficiale  di  riscossione  sono  indetti  con  cadenza
biennale  con  decreto  del direttore generale del Dipartimento delle
entrate  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.
  2.  Il  bando  contiene  il termine e le modalita' di presentazione
delle domande, nonche' l'avviso per la determinazione del diario e la
sede  delle prove. Indica le materie oggetto delle prove attitudinali
e  orali,  la  votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove
orali  e  i  requisiti  soggettivi  generali e particolari richiesti.
Il bando,  inoltre  contiene la citazione della legge 10 aprile 1991,
n.  125,  che  garantisce  pari  opportunita'  tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro.
  3.  Le  prove  d'esame  si svolgono su base decentrata nelle citta'
sedi delle prefetture.
  4.  Nel  decreto  di  cui  al  comma  1,  e'  indicata  la data del
successivo  avviso,  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  con  cui verra' data comunicazione del giorno,
dell'ora, e delle sedi di svolgimento della prova attitudinale di cui
all'articolo 6.
  5.  Qualora  il numero delle domande presentate in una sede d'esame
sia inferiore a venti, le prove si svolgono nel capoluogo di regione.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note al titolo:
              -  La  legge  11  gennaio 1951, n. 56, reca: "Norme per
          l'idoneita' alle funzioni di ufficiale esattoriale".
              -  La  legge 8 maggio 1998, n. 146, reca: "Disposizioni
          per  la  semplificazione e la razionalizzazione del sistema
          tributario  e  per  il  funzionamento  dell'Amministrazione
          finanziaria,  nonche'  le  disposizioni  varie di carattere
          finanziario".
              -  Il  testo  dell'art.  31  della  suddetta  legge  e'
          riportato nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              -  L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al
          Presidente  della  Repubblica  il  potere  di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 31 della
          legge 8 maggio 1998, n. 146:
              "Art.  31  (Disposizioni  in  materia di idoneita' alle
          funzioni  di  ufficiale esattoriale). - 1. Con regolamento,
          da  emanare  ai  sensi  dell'art.  17, comma 2, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  entro  sei  mesi  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, sono dettate le
          modalita'   per   il  conseguimento  della  idoneita'  alle
          funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle
          previste   dalla   legge   11 gennaio   1951,  n.  56,  con
          l'osservanza dei seguenti criteri:
                a) semplificazione     e     razionalizzazione    del
          procedimento;
                b) individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi
          di  selezione  effettivamente  qualificanti,  rispetto alle
          funzioni da esercitare, con esclusione di ogni aggravio non
          funzionale;
                c) articolazione  della selezione in forma decentrata
          a livello territoriale".
              -  La  legge  4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione di firme".
              -  Si  trascrive, di seguito, il testo dell'art. 42 del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112:
              "Art.  42  (Ufficiali  della  riscossione).  -  1.  Gli
          ufficiali    della    riscossione    sono    nominati   dal
          concessionario   fra  le  persone  la  cui  idoneita'  allo
          svolgimento  delle  funzioni  e'  stata  conseguita  con le
          modalita'  previste  dalla  legge 11 gennaio 1951, n. 56, e
          dalle  altre  norme  vigenti;  con  il  regolamento  di cui
          all'art. 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto
          dei  criteri  ivi  indicati,  sono  individuati  gli organi
          competenti   al  procedimento  e  stabilite  le  regole  di
          svolgimento degli esami di abilitazione.
              2. La nomina puo' essere revocata dal concessionario in
          ogni  momento.  Il  concessionario  comunica la nomina alla
          competente  direzione  regionale  delle  entrate e consegna
          l'atto  di  nomina all'ufficiale, che, nell'esercizio delle
          sue funzioni, e' tenuto ad esibirlo quando ne e' richiesto.
              3.  Gli  ufficiali  della  riscossione sono autorizzati
          all'esercizio   delle  loro  funzioni  dal  prefetto  della
          provincia  nella  quale  e' compreso il comune in cui ha la
          sede  principale  il  concessionario, che appone il proprio
          visto  sull'atto  di  nomina  sempre  che  non  vi siano le
          condizioni  ostative  di  cui all'art. 11 del regio decreto
          18 giugno   1931,  n.  773;  l'autorizzazione  puo'  essere
          revocata in ogni momento dal prefetto anche su segnalazione
          dell'ufficio competente del Ministero delle finanze.
              4. La cessazione dell'ufficiale della riscossione delle
          funzioni  e' comunicata alla competente direzione regionale
          delle entrate".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
          1998,   n.  403,  reca  "Regolamento  di  attuazione  degli
          articoli  1,  2  e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
          materia di semplificazioni amministrative".
              - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 3, comma
          2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
              "2.   Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e
          provvedimenti  amministrativi,  compresi tutti gli atti che
          impegnano  l'Amministrazione  verso  l'esterno,  nonche' la
          gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa mediante
          autonomi  poteri  di spesa, di organizzazione delle risorse
          umane,  strumentali  e di controllo. Essi sono responsabili
          in   via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della
          gestione e dei relativi risultati".
              -  La  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, reca: "Tutela
          delle  persone  e di altri soggetti rispetto al trattamento
          dei dati personali".
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          7 febbraio  1994,  n.  174, reca: "Regolamento sull'accesso
          dei  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione europea ai
          posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche".
          Nota all'art. 1:
              -  La  legge  10 aprile  1991,  n.  125,  reca: "Azioni
          positive  per la realizzazione della parita' uomo-donna nel
          lavoro".