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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2000, n. 399

Regolamento recante norme per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-1-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, nonche' il comma 2 del medesimo articolo 13;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed in
particolare l'articolo 4;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni,  ed  in  particolare l'articolo 6, come modificato dal
decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 80, e dal decreto legislativo
29 ottobre 1998, n. 387;
  Visto  il  parere del Consiglio di Stato, sezione prima, n. 574 del
1999;
  Vista  la  legge  27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento
della  giurisdizione  amministrativa e del personale di segreteria ed
ausiliario  del  Consiglio  di  Stato  e dei tribunali amministrativi
regionali;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 25 novembre
1995,  n.  580,  con  il  quale  e'  stato emanato il regolamento che
disciplina  l'organizzazione  ed  il  funzionamento  delle  strutture
amministrative  del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28  aprile  1997,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  149  del  28  giugno  1997,  di rideterminazione delle
dotazioni  organiche  delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche
funzionali  e  dei  profili professionali del Consiglio di Stato, dei
tribunali  amministrativi regionali e degli altri organi di giustizia
amministrativa, riferite al triennio 1993-1995;
  Attesa  la  necessita' di procedere alle variazioni delle dotazioni
organiche  del  personale di cui al citato decreto del Presidente del
Consiglio   dei  Ministri  28  dicembre  1997,  in  coerenza  con  le
disposizioni  di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449,   ai   cui   sensi  e'  da  ritenere  parametro  finanziario  di
riferimento,  ai  fini  dell'osservanza  del  principio di invarianza
degli oneri relativi alle dotazioni organiche, la spesa sostenuta per
le  unita'  di  personale effettivamente e comunque in servizio al 31
dicembre  1997,  ridotto  delle  misure  percentuali stabilite con le
successive  leggi  23  dicembre  1998,  n. 448, articolo 22, comma 1,
lettera a), e 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 20, comma 1, lettera
a);
  Visto  il  decreto  legislativo 20 aprile 1999, n. 161, concernente
norme   di   attuazione   dello   statuto  speciale  per  la  regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica  6  aprile  1984,  n.  426,  concernente l'istituzione del
tribunale  regionale  di  giustizia  amministrativa di Trento e della
sezione  autonoma  di Bolzano, con il quale sono state rideterminate,
tra  l'altro,  le  dotazioni  organiche  del tribunale amministrativo
regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano;
  Vista la richiesta del Presidente del Consiglio di Stato, formulata
con nota in data 17 luglio 2000;
  Visto l'avviso favorevole espresso dal consiglio di amministrazione
del  Consiglio  di  Stato e dei tribunali amministrativi regionali in
data 21 giugno 2000;
  Vista la favorevole deliberazione del Consiglio di presidenza della
giustizia  amministrativa, adottata nella seduta del giorno 13 luglio
2000;
  Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro relativo al
personale  dipendente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16
febbraio  1999,  e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999;
  Ritenuto  di  demandare a successivo provvedimento la ripartizione,
nell'ambito  delle  aree funzionali e delle posizioni economiche, dei
contingenti  dei  profili  professionali,  e  l'individuazione  della
dotazione   organica  delle  qualifiche  dirigenziali  e  delle  aree
funzionali dell'Amministrazione centrale e degli uffici decentrati;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 28 agosto 2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 novembre 2000;
  Sulla  proposta  del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica;

                              E m a n a

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Le  dotazioni  organiche  delle qualifiche dirigenziali e delle
aree funzionali del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali   sono   determinate  secondo  l'allegata  tabella  A,  che
costituisce  parte  integrante del presente decreto e che sostituisce
la tabella A, quadri 1, 2 e 3, allegata al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  28  aprile 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1997.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera    abrogata    dall'art.    74,   decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il  Ministro  del  tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
          dal   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni,   con   i   contenuti   e   con
          l'osservanza dei criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
              - Si riporta l'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59
          (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa):
              "Art.  13.  -  1. (aggiunge  il comma 4-bis all'art. 17
          della legge n. 400/1988).
              2.  Gli  schemi  di  regolamento  di cui al comma 4-bis
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
          dal  comma  1  del  presente  articolo, sono trasmessi alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  entro trenta giorni
          dalla  data  della  loro  trasmissione.  Decorso il termine
          senza  che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
          comunque i regolamenti.
              3.  I  regolamenti  di  cui al comma 4-bis dell'art. 17
          della  legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1
          del    presente    articolo,    sostituiscono,    per    le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          i  decreti  di  cui  all'art.  6,  commi 1 e 2, del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,  n.  29,  come  sostituito
          dall'art.  4  del  decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
          546,  fermo  restando  il  comma 4  del  predetto art. 6. I
          regolamenti  gia' emanati o adottati restano in vigore fino
          alla  emanazione  dei regolamenti di cui al citato art. 17,
          comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
          dal comma 1 del presente articolo".
              - Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione del Governo a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "Art.   4   (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
          L'organizzazione,  la  dotazione organica, l'individuazione
          degli  uffici  di  livello dirigenziale generale ed il loro
          numero,  le  relative funzioni e la distribuzione dei posti
          di     funzione    dirigenziale,    l'individuazione    dei
          dipartimenti,   nei   casi   e  nei  limiti  fissati  dalle
          disposizioni   del   presente  decreto  legislativo,  e  la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti  o  con  decreti  del Ministro emanati ai sensi
          dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  Ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali    e    per    direzioni    generali.   Fino
          all'istituzione   del   ruolo   unico   del  personale  non
          dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
          forme  ordinarie  di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
          le  diverse  direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
          di   professionalita'   richiesti   per  l'esercizio  delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del  personale non devono comunque comportare incrementi di
          spesa.
              2.  I  Ministeri  che  si  avvalgono  di propri sistemi
          informativi   automatizzati   sono  tenuti  ad  assicurarne
          l'interconnessione  con i sistemi informativi automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite     della    rete    unitaria    delle    pubbliche
          amministrazioni.
              3.  Il  regolamento  di  cui  al  precedente comma 1 si
          attiene,  inoltre,  ai  criteri  fissati  dall'art. 1 della
          legge  7 agosto  1990,  n.  241,  e dall'art. 2 del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  non  generale  di  ciascun  Ministero  e alla
          definizione  dei  relativi  compiti si provvede con decreto
          ministeriale di natura non regolamentare.
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1  si  procede alla revisione periodica dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale.
              6.  I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
          disposizioni  normative  relative  a  ciascun Ministero. Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi".
              -   Si   riporta   l'art.  6  del  decreto  legislativo
          3 febbraio      1993,      n.     29     (Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a
          norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
              "Art.  6  (Organizzazione  e  disciplina degli uffici e
          dotazioni  organiche). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche
          l'organizzazione  e  la disciplina degli uffici, nonche' la
          consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono
          determinate  in  funzione delle finalita' indicate all'art.
          1,  comma  1,  previa verifica degli effettivi fabbisogni e
          previa   consultazione   delle   organizzazioni   sindacali
          rappresentative  ai  sensi dell'art. 10. Le amministrazioni
          pubbliche  curano  l'ottimale  distribuzione  delle risorse
          umane  attraverso  la coordinata attuazione dei processi di
          mobilita' e di reclutamento del personale.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  si  applica l'art. 17, comma 4-bis,
          della  legge  23 agosto  1988, n. 400. La distribuzione del
          personale  dei  diversi livelli o qualifiche previsti dalla
          dotazione  organica  puo' essere modificata con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, ove
          comporti  riduzioni  di  spesa o comunque non incrementi la
          spesa  complessiva  riferita al personale effettivamente in
          servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
              3.  Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
          organiche  si  procede periodicamente e comunque a scadenza
          triennale,  nonche'  ove  risulti  necessario  a seguito di
          riordino,   fusione,   trasformazione  o  trasferimento  di
          funzioni.  Ogni  amministrazione procede adottando gli atti
          previsti dal proprio ordinamento.
              4.   Le   variazioni  delle  dotazioni  organiche  gia'
          determinate  sono  approvate  dall'organo  di vertice delle
          amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
          del  fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge
          27 dicembre   1997,   n.   449,  e  con  gli  strumenti  di
          programmazione  economico-finanziaria  pluriennale.  Per le
          amministrazioni  dello  Stato,  la programmazione triennale
          del fabbisogno di personale e' deliberata dal Consiglio dei
          Ministri  e  le  variazioni  delle dotazioni organiche sono
          determinate ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto 1988, n. 400.
              5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
          Ministero    degli    affari   esteri,   nonche'   per   le
          amministrazioni  che esercitano competenze istituzionali in
          materia  di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
          giustizia,  sono  fatte  salve  le particolari disposizioni
          dettate  dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
          al   personale   appartenente  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
          personale  non  si  applica l'art. 16 dello stesso decreto.
          Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
          delle  piante  organiche  del  personale  degli  istituti e
          scuole   di   ogni  ordine  e  grado  e  delle  istituzioni
          educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il
          personale  tecnico e amministrativo universitario, compresi
          i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza.
          Parimenti  sono  attribuite  agli  Osservatori astronomici,
          astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
          reclutamento del personale di ricerca.
              6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
          adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti
          dall'art. 31 non possono assumere nuovo personale, compreso
          quello appartenente alle categorie protette".
              - La rubrica dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
          n.   449  (Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza
          pubblica), e' la seguente:
              "Disposizioni  in  materia  di  assunzioni di personale
          delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e
          di incentivazione del part-time".