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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2000, n. 394

Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24 (in G.U. 28/02/2001, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2002)
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-3-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di  tassi  d'interesse  usurari,  anche in
considerazione   degli   effetti  che  la  sentenza  della  Corte  di
cassazione  n.  14899/2000 puo' determinare in ordine alla stabilita'
del sistema creditizio nazionale;
  Considerata  l'opportunita'  di  stabilire un tasso di sostituzione
tale  da  consentire  una  ridefinizione  del costo dei mutui a tasso
fisso attualmente in essere, in relazione alla eccezionale caduta dei
tassi  di  interesse registratasi negli ultimi anni, avente carattere
strutturale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e
dell'articolo  1815,  secondo  comma, del codice civile, si intendono
usurari  gli  interessi  che superano il limite stabilito dalla legge
nel  momento  in  cui  essi  sono  promessi  o  comunque convenuti, a
qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
  2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse
verificatasi  in  Europa  e  in  Italia nel biennio 1998-1999, avente
carattere   strutturale,   il  tasso  degli  interessi  pattuito  nei
finanziamenti  non  agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso
fisso  rientranti  nella  categoria  dei  mutui,  individuata  con il
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  previsto  dall'articolo  2,  comma  2, della legge 7 marzo
1996,  n.  108, in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' sostituito, salvo diversa pattuizione piu' favorevole per
il  debitore, dal tasso indicato al comma 3. Il tasso di sostituzione
e' altresi' ridotto all'8 per cento con riferimento ai mutui ovvero a
quote  di  mutuo di importo originario non superiore a 150 milioni di
lire,  o  all'equivalente  importo  in  valuta  al  cambio vigente al
momento  della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la
costruzione   di  abitazioni,  diverse  da  quelle  rientranti  nelle
categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  per  i  quali  spettano  le
detrazioni  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma 1 e al comma 1-ter
dell'articolo  13-bis  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917, e successive modificazioni. La sostituzione di cui al
presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico
del  mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al
2 gennaio 2001. ((2))
  3.  Il tasso di sostituzione e' stabilito, per le rate con scadenza
a  decorrere  dal  3  gennaio 2001, in misura non superiore al valore
medio  per  il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi
dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  con vita residua superiore ad un
anno. ((2))
  4.  Le  disposizioni  legislative  in materia di limiti di tassi di
interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, concessi o
ricevuti  in  applicazione  di  leggi  speciali  in materia di debito
pubblico di cui all'articolo 104 del trattato sull'Unione europea.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  Corte  Costituzionale,  con sentenza 14-25 febbraio 2002, n. 29
(in  G.U.  1a s.s. 06/03/2002, n. 10), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del  comma 2 del presente articolo nella parte in cui
dispone  che  la  sostituzione prevista nello stesso comma si applica
alle  rate  che  scadono successivamente al 2 gennaio 2001 anziche' a
quelle  che  scadono  dal  giorno  stesso  dell'entrata in vigore del
decreto-legge.
  Ha  inoltre  dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3
del  presente  articolo  limitatamente  alle  parole "per le rate con
scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001".