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DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2000, n. 395

Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1o ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonchè il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 31-12-2000
al: 26-2-2002
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  VISTO  l'articolo  14  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  VISTO l'articolo 1, comma 1 e comma 2 e l'allegato A della legge 21
dicembre  1999,  n.  526,  recante "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi   derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
europee " (Legge comunitaria 1999);
  VISTA  la  direttiva  del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE
del   1   ottobre  1998  che  modifica  la  direttiva  del  Consiglio
dell'Unione Europea n. 96/26/CE del 29 aprile 1996;
  Vista  la proposta del Comitato centrale per l'albo nazionale delle
persone  fisiche  e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per  conto  di terzi prot. 595/ATM 44 dei 16 febbraio 2000, formulata
ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera d) della legge 23 dicembre
1997,  n.  454, con riferimento al settore dell'autotrasporto di cose
per conto di terzi;
  Considerata  la  necessita'  di  recepire,  anche  alla  luce della
predetta  proposta,  la  direttiva n. 98/76/CE con riferimento sia al
trasporto  di cose che di persone, armonizzando le discipline vigenti
per  i  singoli  settori, in conformita' ai criteri di delega ed alle
disposizioni comunitarie e nazionali applicabili;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2000;
  sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i
Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia  e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,

                                EMANA

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                        Oggetto e definizioni

  1.   Le   norme   del   presente   decreto  disciplinano  l'accesso
all'attivita' di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e
di persone.
  2.  Esercita  l'attivita'  di  trasportatore  su strada di cose per
conto  di  terzi  il soggetto che esegue, mediante autoveicoli, fuori
della  fattispecie  prevista  dall'articolo  31  della legge 6 giugno
1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo.
  3.  Esercita  l'attivita'  di trasportatore su strada di persone il
soggetto  che,  fuori  della  fattispecie  prevista dall'articolo 93,
comma  1  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, esegue -
mediante  autoveicoli  destinati,  a norma dell'articolo 82, comma l,
del medesimo decreto legislativo, a trasportare piu' di nove persone,
autista  compreso  -  il  trasferimento  di  persone  con  offerta al
pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo.
  4.  E' residenza normale, ai fini del presente decreto, il luogo in
cui    una    persona   dimora   abitualmente,   ossia   per   almeno
centottantacinque   giorni   all'anno,   per  interessi  personali  e
professionali  o,  nel  caso  di  una persona che non abbia interessi
professionali,  per  interessi  personali che rivelino stretti legami
tra  la persona e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza
normale  di una persona i cui interessi professionali sono situati in
un  luogo  diverso da quello degli interessi personali e che pertanto
deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in
due  o piu' Stati membri si intende il luogo in cui tale persona ha i
propri  interessi personali a condizione che vi ritorni regolarmente.
Quest'ultima  condizione  non  e' richiesta se la persona effettua un
soggiorno  in  uno  Stato  membro  per l'esecuzione di una missione a
tempo  determinato.  La  frequenza di corsi universitari o scolastici
non implica il trasferimento della residenza normale.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per  tempo limitato e per oggetti definiti.     - L'art. 87
          della  Costituzione  conferisce, tra l'altro, al Presidente
          della  Repubblica  il  potere  di  promulgare le leggi e di
          emanare  i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
              -  L'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,
          recante:    "Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale   12 settembre   1988,   n.  214,  cosi'  recita:
              "Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge  di  delegazione.      2.  L'emanazione  del  decreto
          legislativo  deve  avvenire  entro il termine fissato dalla
          legge  di  delegazione;  il  testo  del decreto legislativo
          adottato  dal  Governo  e'  trasmesso  al  Presidente della
          Repubblica,  per  la  emanazione, almeno venti giorni prima
          della   scadenza.       3.  Se  la  delega  legislativa  si
          riferisce   ad   una   pluralita'   di   oggetti   distinti
          suscettibili   di  separata  disciplina,  il  Governo  puo'
          esercitarla  mediante  piu'  atti successivi per uno o piu'
          degli  oggetti  predetti.  In  relazione  al termine finale
          stabilito  dalla  legge  di delegazione, il Governo informa
          periodicamente    le   Camere   sui   criteri   che   segue
          nell'organizzazione  dell'esercizio della delega.     4. In
          ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per l'esercizio
          della  delega  ecceda  i  due  anni, il Governo e' tenuto a
          richiedere  il parere delle Camere sugli schemi dei decreti
          delegati.   Il   parere   e'   espresso  dalle  Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso  entro  trenta giorni.".     - L'art. 1, comma 1 e
          comma  2  e  l'allegato  A della legge 21 dicembre 1999, n.
          526,  recante  "Disposizioni  per l'adempimento di obblighi
          derivanti   all'appartenenza   dell'Italia  alle  Comunita'
          europee"   (legge   comunitaria   1999),   pubblicata   nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 18 gennaio
          2000, n. 13, cosi' recitano:     "1. Il Governo e' delegato
          ad  emanare,  entro  il  termine  di  un anno dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A  e  B.      2.  I  decreti legislativi sono adottati, nel
          rispetto  dell'art.  14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
          all'oggetto della direttiva.".

                                                           Allegato A
                                                    (Art. 1, comma 1)

              97/5/CE:   direttiva   del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,    del    27 gennaio    1997,    sui    bonifici
          transfrontalieri.      98/34/CE:  direttiva  del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede
          una  procedura  d'informazione  nel  settore  delle norme e
          delle  regolamentazioni  tecniche.      98/43/CE: direttiva
          del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998,
          sul    ravvicinamento   delle   disposizioni   legislative,
          regolamentari   e  amministrative  degli  Stati  membri  in
          materia  di  pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei
          prodotti   del   tabacco.       98/48/CE:   direttiva   del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del 20 luglio 1998,
          relativa  ad  una  modifica  della  direttiva  98/34/CE che
          prevede  una  procedura  d'informazione  nel  settore delle
          norme  e  delle  regolamentazioni  tecniche.      98/49/CE:
          direttiva  del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla
          salvaguardia  dei  diritti  a  pensione  complementare  dei
          lavoratori  subordinati  e  dei  lavoratori autonomi che si
          spostano all'interno della Comunita' europea.     98/50/CE:
          direttiva  del  Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica
          la  direttiva 77/187/CE concernente il ravvicinamento delle
          legislazioni  degli  Stati  membri relative al mantenimento
          dei  diritti  dei  lavoratori  in  caso di trasferimenti di
          imprese,  di  stabilimenti  o  di  parti  di  stabilimenti.
              98/52/CE:  direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998,
          relativa    all'estensione    della    direttiva   97/80/CE
          riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione
          basata  sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
          del   Nord.      98/56/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del
          20 luglio   1998,  relativa  alla  commercializzazione  dei
          materiali  di  moltiplicazione  delle  piante  ornamentali.
              98/71/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica
          dei  disegni  e  dei  modelli.      98/76/CE: direttiva del
          Consiglio,  del  1o ottobre 1998, che modifica la direttiva
          96/26/CE   riguardante   l'accesso   alla   professione  di
          trasportatore  su strada di merci e di viaggiatori, nonche'
          il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri
          titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di
          stabilimento   di   detti  trasportatori  nel  settore  dei
          trasporti   nazionali   ed   internazionali.      98/79/CE:
          direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del
          27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici
          in   vitro.      98/83/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del
          3 novembre   1998,  concernente  la  qualita'  delle  acque
          destinate  al  consumo  umano.      98/84/CE: direttiva del
          Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 20 novembre 1998,
          sulla  tutela  dei  servizi  ad  accesso condizionato e dei
          servizi  di  accesso  condizionato.     98/93/CE: direttiva
          del  Consiglio,  del  14 dicembre  1998,  che  modifica  la
          direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati
          membri  della  CEE di mantenere un livello minimo di scorte
          di   petrolio   greggio   e/o   di   prodotti  petroliferi.
              99/2/CE:   direttiva   del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa all'avvicinamento
          delle  legislazioni  degli  Stati  membri  concernenti  gli
          alimenti  e  i  loro  ingredienti  trattati  con radiazioni
          ionizzanti.     99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  22 febbraio  1999,  che stabilisce un
          elenco  comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati
          con  radiazioni  ionizzanti.      1999/20/CE: direttiva del
          Consiglio,  del  22 marzo  1999,  che modifica le direttive
          70/524/CEE  relativa agli additivi nell'alimentazione degli
          animali,  82/471/CEE  relativa  a taluni prodotti impiegati
          nell'alimentazione  degli  animali,  95/53/CE,  che fissa i
          principi    relativi   all'organizzazione   dei   controlli
          ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE
          che   fissa   le   condizioni   e   le   modalita'  per  il
          riconoscimento  e la registrazione di taluni stabilimenti e
          intermediari  operanti nel settore dell'alimentazione degli
          animali.     1999/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e
          del   Consiglio,   del  10 maggio  1999,  che  modifica  la
          direttiva    85/374/CEE    del   Consiglio,   relativa   al
          ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
          regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati  membri  in
          materia di responsabilita' per danni da prodotti difettosi.
              1999/35/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  29 aprile
          1999,  relativa  a  un  sistema  di visite obbligatorie per
          l'esercizio   in   condizioni  di  sicurezza  di  traghetti
          roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a
          servizi  di linea.     1999/38/CE: direttiva del Consiglio,
          del  29 aprile  1999,  che modifica per la seconda volta la
          direttiva 99/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro
          i  rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni
          durante  il lavoro, estendendola ad agenti mutageni".     -
          La direttiva 98/76/CE del Consiglio dell'Unione europea del
          1o ottobre  1998  e'  stata  pubblicata  nella  G.U.C.E. n.
          L277/17  del  14 ottobre  1998.     - La direttiva 96/26/CE
          del  Consiglio  dell'Unione  europea  del 29 aprile 1996 e'
          stata  pubblicata  nella  G.U.C.E.  n. L124/1 del 23 maggio
          1996.      -  L'art.  1,  comma  4,  lettera d) della legge
          23 dicembre  1977,  n.  454,  recante  "interventi  per  la
          ristrutturazione    dell'autotrasporto    e   lo   sviluppo
          dell'intermodalita'",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
          31 dicembre  1977,  n.  303,  cosi'  recita:      "4. Fermo
          restando  quanto  previsto dall'art. 8 della legge 6 giugno
          1974, n. 298, e dal decreto del Presidente della Repubblica
          7 novembre   1994,   n.   681,   al  fine  di  tener  conto
          dell'evoluzione  economica  e  strumentale  del settore, le
          funzioni  del  comitato  centrale  per l'albo delle persone
          fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
          per   conto   di   terzi  sono  integrate  dalle  seguenti:
                a)-c)  omissis;       d) il comitato centrale propone
          al Ministero dei trasporti e della navigazione la normativa
          ed i provvedimenti amministrativi relativi ai funzionamento
          delle   commissioni   esaminatrici,   alle   modalita'   di
          svolgimento  delle  prove  ed  ai  programmi  di  esame per
          l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da
          assicurare  l'imparzialita'  di  giudizio  e l'accertamento
          della   professionalita'   conformemente   alla   normativa
          comunitaria".
          Note all'art. 1:
              -  L'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298 recante:
          "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di
          cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori
          di  cose  e istituzione di un sistema di tariffe a forcella
          per  i  trasporti  di  merci  su  strada", pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  31 luglio  1974,  n. 200 cosi' recita:
              "Art. 31 (Definizione). - Il trasporto di cose in conto
          proprio  e' il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero
          da  persone  giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque
          sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano
          tutte le seguenti condizioni:       a) il trasporto avvenga
          con  mezzi  di  proprieta'  o  in  usufrutto  delle persone
          fisiche  o  giuridiche,  enti  privati  o  pubblici  che lo
          esercitano  o  da  loro  acquistati  con patto di riservato
          dominio o presi in locazione con facolta' di compera oppure
          noleggiati  senza  conducenti  nel  caso di veicoli di peso
          totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi,
          ed  i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli se non
          esercitate   personalmente   dal  titolare  della  licenza,
          risultino  lavoratori dipendenti;       b) il trasporto non
          costituisca    attivita'    economicamente   prevalente   e
          rappresenti  solo  un'attivita'  complementare o accessoria
          nel  quadro  dell'attivita'  principale delle persone, enti
          privati  o  pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione
          specifichera' le condizioni che debbono ricorrere affinche'
          il  trasporto  sia da considerare attivita' complementare o
          accessoria  dell'attivita'  principale;        c) le  merci
          trasportate  appartengano alle stesse persone, enti privati
          o  pubblici  o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese
          in  comodato,  prese  in locazione o debbano essere da loro
          elaborate,  trasformate,  riparate,  migliorate  e simili o
          tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito
          o  ad  un  contratto di mandato ad acquistare o a vendere".
              -  L'art.  82,  comma 1 e l'art. 83 del D.Lgs 30 aprile
          1992,   n.   285   recante  "Nuovo  codice  della  strada",
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, cosi' recitano:     "Art.
          82 (Destinazione ed uso dei veicoli). - 1. Per destinazione
          del  veicolo  s'intende  la  sua utilizzazione in base alle
          caratteristiche tecniche".     "Art. 83 (Uso proprio). - 1.
          Per  gli  autobus  adibiti  ad  uso proprio e per i veicoli
          destinati  al  trasporto  specifico  di  persone ugualmente
          adibiti a uso proprio, la carta di circolazione puo' essere
          rilasciata   soltanto   a   enti   pubblici,  imprenditori,
          collettivita',   per   il   soddisfacimento  di  necessita'
          strettamente  connesse  con la loro attivita', a seguito di
          accertamento  effettuato  dalla  Direzione  generale  della
          M.C.T.C.  sulla  sussistenza  di  tali  necessita', secondo
          direttive  emanate  dal Ministero dei trasporti con decreti
          ministeriali".      2. La carta di circolazione dei veicoli
          soggetti  alla  disciplina  del  trasporto di cose in conto
          proprio   e'   rilasciata  sulla  base  della  licenza  per
          l'esercizio  del  trasporto  di  cose  in conto proprio; su
          detta  carta  dovranno  essere  annotati  gli estremi della
          licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio
          cosi'  come  previsto  dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e
          successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non
          si  applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva
          a  pieno  carico  non superiore a 6 t.     3. Per gli altri
          documenti  di  cui deve essere munito il veicolo adibito al
          trasporto  di  cose  in  conto  proprio  restano  salve  le
          disposizioni  stabilite  dalle  norme  speciali in materia.
              4.  Chiunque  adibisce  ad  uso  proprio un veicolo per
          trasporto  di  persone  senza  il  titolo prescritto oppure
          violi  le  condizioni  o  i limiti stabiliti nella carta di
          circolazione  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del
          pagamento       di       una       somma       da      lire
          duecentoquarantaduemilaquattrocento          a         lire
          novecentosessantanovemilaseicento.      5. La violazione di
          cui  al  comma  4  importa  la  sanzione  accessoria  della
          sospensione  della  carta di circolazione per un periodo da
          due a otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione
          II,  del titolo VI.     6. Chiunque adibisce ad uso proprio
          per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto
          o  viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza
          e'   punito   con   le   sanzioni  amministrative  previste
          dall'articolo  46,  primo  e  secondo  comma,  della  legge
          6 giugno 1974, n. 298".
          Note all'art. 1:
              -  Per  la  legge  n.  298/1974  vedi  nelle  note alle
          premesse.      - L'art. 94, comma 2 del decreto legislativo
          n. 285/1992 cosi' recita:     "2. L'ufficio della Direzione
          generale  della  motorizzazione  civile  e dei trasporti in
          concessione, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il
          termine   di   cui  al  comma  1,  provvede  al  rinnovo  o
          all'aggiornamento  della  carta  di  circolazione che tenga
          conto  dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente
          procede per i trasferimenti di residenza".     - Per l'art.
          94,  comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 vedi nella
          nota  all'art.  4,  comma  2.      -  Si  riporta  il testo
          dell'art.  1  della legge n. 298/1974:     "1. (Istituzione
          dell'albo).   -   Presso   il  Ministero  dei  trasporti  e
          dell'aviazione    civile   -   Direzione   generale   della
          motorizzazione  civile  e  dei trasporti in concessione, e'
          istituito  un  albo  che  assume  la denominazione di "Albo
          nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
          l'autotrasporto di cose per conto di terzi".     Presso gli
          uffici   provinciali  della  motorizzazione  civile  e  dei
          trasporti   in   concessione   sono   istituiti   gli  albi
          provinciali  che nel loro insieme formano l'albo nazionale.
              L'iscrizione  nell'albo  e'  condizione  necessaria per
          l'esercizio  dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
              Gli  albi  sono  pubblici.      Presso  ciascun albo e'
          istituita  una sezione speciale alla quale sono iscritte le
          cooperative  a  proprieta' divisa e i consorzi regolarmente
          costituiti  il  cui  scopo sociale sia quello di esercitare
          l'autotrasporto  anche  od  esclusivamente con i veicoli in
          disponibilita'  delle  imprese  socie.     I requisiti e le
          condizioni  di  cui  all'art.  13  della presente legge, in
          quanto  applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati
          nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti
          dalle  Imprese  socie.     Con il regolamento di esecuzione
          saranno   stabilite   le   modalita'  e  la  documentazione
          necessarie  alla  dimostrazione  del  rapporto associativo,
          nonche'  le  norme  per  l'applicazione  delle disposizioni
          contenute nel precedente comma".