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DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2000, n. 395

Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1o ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonchè il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal: 27-2-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  VISTO  l'articolo  14  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  VISTO l'articolo 1, comma 1 e comma 2 e l'allegato A della legge 21
dicembre  1999,  n.  526,  recante "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi   derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
europee " (Legge comunitaria 1999);
  VISTA  la  direttiva  del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE
del   1   ottobre  1998  che  modifica  la  direttiva  del  Consiglio
dell'Unione Europea n. 96/26/CE del 29 aprile 1996;
  Vista  la proposta del Comitato centrale per l'albo nazionale delle
persone  fisiche  e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per  conto  di terzi prot. 595/ATM 44 dei 16 febbraio 2000, formulata
ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera d) della legge 23 dicembre
1997,  n.  454, con riferimento al settore dell'autotrasporto di cose
per conto di terzi;
  Considerata  la  necessita'  di  recepire,  anche  alla  luce della
predetta  proposta,  la  direttiva n. 98/76/CE con riferimento sia al
trasporto  di cose che di persone, armonizzando le discipline vigenti
per  i  singoli  settori, in conformita' ai criteri di delega ed alle
disposizioni comunitarie e nazionali applicabili;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2000;
  sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i
Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia  e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,

                                EMANA

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                        Oggetto e definizioni

  ((1.  Le  norme  del  presente  decreto disciplinano l'accesso alla
professione  di  trasportatore su strada di cose per conto di terzi e
di persone.
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto,  costituisce  esercizio della
professione  di  trasportatore  su  strada di cose per conto di terzi
l'attivita'  dell'impresa  che  esegue,  mediante  autoveicoli, fuori
della  fattispecie  prevista  dall'articolo  31  della legge 6 giugno
1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo.
  3.  Ai  fini  del  presente  decreto,  costituisce  esercizio della
professione   di  trasportatore  su  strada  di  persone  l'attivita'
dell'impresa  che, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 83,
comma  1  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, esegue -
mediante  autoveicoli  destinati,  a norma dell'articolo 82, comma 1,
del medesimo decreto legislativo, a trasportare piu' di nove persone,
autista  compreso  -  il  trasferimento  di  persone  con  offerta al
pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo.
  3-bis.  E'  impresa  di  trasporto  su strada, ai fini del presente
decreto,  qualsiasi  persona  fisica o persona giuridica, con o senza
scopo   di   lucro,   od  associazione  o  gruppo  di  persone  senza
personalita' giuridica, con o senza scopo di lucro, nonche' qualsiasi
ente  dipendente dall'autorita' pubblica, il quale abbia personalita'
giuridica  o  dipenda  da un'autorita' avente personalita' giuridica,
che svolge l'attivita' di cui ai commi 2 o 3.)) ((2))
  4.  E' residenza normale, ai fini del presente decreto, il luogo in
cui    una    persona   dimora   abitualmente,   ossia   per   almeno
centottantacinque   giorni   all'anno,   per  interessi  personali  e
professionali  o,  nel  caso  di  una persona che non abbia interessi
professionali,  per  interessi  personali che rivelino stretti legami
tra  la persona e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza
normale  di una persona i cui interessi professionali sono situati in
un  luogo  diverso da quello degli interessi personali e che pertanto
deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in
due  o piu' Stati membri si intende il luogo in cui tale persona ha i
propri  interessi personali a condizione che vi ritorni regolarmente.
Quest'ultima  condizione  non  e' richiesta se la persona effettua un
soggiorno  in  uno  Stato  membro  per l'esecuzione di una missione a
tempo  determinato.  La  frequenza di corsi universitari o scolastici
non implica il trasferimento della residenza normale.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.Lgs.  28  dicembre  2001,  n. 478 ha disposto (con l'art. 22,
comma  1)  che le presenti modifiche hanno efficacia dal giorno della
pubblicazione del suddetto decreto.