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LEGGE 14 dicembre 2000, n. 385

Nuove norme in materia di integrazione al trattamento al minimo.

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Testo in vigore dal: 12-1-2001
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
   1.   In   deroga   all'articolo   6,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge   12   settembre   1983,   n.   463,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  1983,  n. 638, sostituito
dall'articolo  4,  comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, e successive modificazioni, nei confronti di coloro che siano
nella  condizione  di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto
legislativo  n.  503  del 1992 ed ai quali, alla data del 31 dicembre
1992,  mancavano  non  piu'  di  due anni al raggiungimento dell'eta'
pensionabile  prevista  dalla  normativa  vigente alla predetta data,
l'integrazione  al  trattamento  minimo,  fermo restando il limite di
reddito  proprio,  e'  attribuita,  a  decorrere dal 1° gennaio 2000,
nella  misura  del  70  per cento in presenza di reddito cumulato con
quello  del  coniuge  di  importo  superiore  a  quattro  volte e non
eccedente  cinque  volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del
fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti  calcolato  in  misura pari a
tredici  volte  l'importo  mensile  in vigore al 1 gennaio di ciascun
anno  e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato
non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento minimo medesimo.
   2.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma 1, ai quali, alla data del 31
dicembre  1992,  mancavano  non  piu'  di  tre anni al raggiungimento
dell'eta' pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta
data,  l'integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite
di  reddito proprio, e' attribuita, nelle stesse misure percentuali e
per  le stesse fasce di reddito di cui al comma 1, con decorrenza dal
1°  gennaio  2001  e  dal  1°  gennaio  2002 a seconda che la data di
nascita  cada nel primo oppure nel secondo semestre dello stesso anno
di nascita.
   3.  L'integrazione  e'  attribuita  nell'aliquota  prevista per la
fascia  in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare
il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia
e  la  parte  di  integrazione  eventualmente eccedente e' ridotta in
ragione del rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva
e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca.
   4.  Per  le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 e' fatta salva,
se piu' favorevole, la previgente disciplina.
   5.  L'importo  erogato  a  titolo  di  integrazione al trattamento
minimo  ai  sensi  dei commi 1 e 2 e' rideterminato ovvero sospeso in
relazione  alle  variazioni  dell'ammontare  del reddito cumulato che
dovessero  intervenire  successivamente alla data di decorrenza della
pensione.
   6.   All'onere   derivante   dall'attuazione  dei  commi  1  e  2,
quantificato  in lire 68 miliardi per il 2000 e in lire 80 miliardi a
decorrere dal 2001, si provvede:
   a) quanto a lire 29.650 milioni per il 2000, 30.000 milioni per il
2001  e 30.000 milioni per il 2002, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
finanziario     2000,    allo    scopo    parzialmente    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
   b)   quanto   a   lire   350  milioni  per  l'anno  2000  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  l'anno  finanziario  2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
   c)  quanto  a lire 38.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 50.000
milioni  per  gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla
tabella D della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
   7.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.

       La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello Stato, sara'
inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e  di  farla  osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14
dicembre 2000
                               CIAMPI
                         Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
     Visto, il Guardasigilli: Fassino

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
   1.   In   deroga   all'articolo   6,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge   12   settembre   1983,   n.   463,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  1983,  n. 638, sostituito
dall'articolo  4,  comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, e successive modificazioni, nei confronti di coloro che siano
nella  condizione  di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto
legislativo  n.  503  del 1992 ed ai quali, alla data del 31 dicembre
1992,  mancavano  non  piu'  di  due anni al raggiungimento dell'eta'
pensionabile  prevista  dalla  normativa  vigente alla predetta data,
l'integrazione  al  trattamento  minimo,  fermo restando il limite di
reddito  proprio,  e'  attribuita,  a  decorrere dal 1° gennaio 2000,
nella  misura  del  70  per cento in presenza di reddito cumulato con
quello  del  coniuge  di  importo  superiore  a  quattro  volte e non
eccedente  cinque  volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del
fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti  calcolato  in  misura pari a
tredici  volte  l'importo  mensile  in vigore al 1 gennaio di ciascun
anno  e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato
non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento minimo medesimo.
   2.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma 1, ai quali, alla data del 31
dicembre  1992,  mancavano  non  piu'  di  tre anni al raggiungimento
dell'eta' pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta
data,  l'integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite
di  reddito proprio, e' attribuita, nelle stesse misure percentuali e
per  le stesse fasce di reddito di cui al comma 1, con decorrenza dal
1°  gennaio  2001  e  dal  1°  gennaio  2002 a seconda che la data di
nascita  cada nel primo oppure nel secondo semestre dello stesso anno
di nascita.
   3.  L'integrazione  e'  attribuita  nell'aliquota  prevista per la
fascia  in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare
il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia
e  la  parte  di  integrazione  eventualmente eccedente e' ridotta in
ragione del rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva
e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca.
   4.  Per  le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 e' fatta salva,
se piu' favorevole, la previgente disciplina.
   5.  L'importo  erogato  a  titolo  di  integrazione al trattamento
minimo  ai  sensi  dei commi 1 e 2 e' rideterminato ovvero sospeso in
relazione  alle  variazioni  dell'ammontare  del reddito cumulato che
dovessero  intervenire  successivamente alla data di decorrenza della
pensione.
   6.   All'onere   derivante   dall'attuazione  dei  commi  1  e  2,
quantificato  in lire 68 miliardi per il 2000 e in lire 80 miliardi a
decorrere dal 2001, si provvede:
   a) quanto a lire 29.650 milioni per il 2000, 30.000 milioni per il
2001  e 30.000 milioni per il 2002, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
finanziario     2000,    allo    scopo    parzialmente    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
   b)   quanto   a   lire   350  milioni  per  l'anno  2000  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  l'anno  finanziario  2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
   c)  quanto  a lire 38.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 50.000
milioni  per  gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla
tabella D della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
   7.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.

       La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello Stato, sara'
inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e  di  farla  osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14
dicembre 2000
                               CIAMPI
                         Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
     Visto, il Guardasigilli: Fassino