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LEGGE 14 dicembre 2000, n. 379

Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2005)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-3-2006
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1

  1.  La  presente  legge  si applica alle persone di cui al comma 2,
originarie    dei   territori   che   sono   appartenuti   all'Impero
austro-ungarico  prima  del  16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I
territori di cui al presente comma comprendono:
    a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
    b) i territori gia' italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:
      1)  del  trattato  di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed
associate,  firmato  a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in
Italia  con  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28
novembre 1947, n. 1430;
      2)  del  trattato  tra  la  Repubblica italiana e la Repubblica
socialista  federativa  di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre
1975,  ratificato  e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14
marzo 1977, n. 73.
  2. Alle persone nate e gia' residenti nei territori di cui al comma
1  ed  emigrate  all'estero,  ad  esclusione  dell'attuale Repubblica
austriaca,  prima del 16 luglio 1920, nonche' ai loro discendenti, e'
riconosciuta   la   cittadinanza   italiana   qualora   rendano   una
dichiarazione  in  tal  senso con le modalita' di cui all'articolo 23
della  legge  5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. ((1))
  3. E' abrogato l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  30  dicembre  2005,  n. 273, convertito con modificazioni
dalla  L.  23  febbraio  2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 28-bis,
comma  1)che  "Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a),  della  legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine di cinque anni
di  cui  al comma 2 del medesimo articolo 1 e' prorogato di ulteriori
cinque anni ".