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DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2000, n. 373

Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/2003)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 30-12-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista  la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante delega al Governo
per il recepimento, fra l'altro, della direttiva 98/84/CE;
  Vista  la  predetta  direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad
accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato;
 Visto il comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1999, n. 78;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.  191, che ha
disposto   l'attuazione   della  direttiva  95/47/CE  in  materia  di
emissione di segnali televisivi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 novembre 2000;
  Su  proposta  del  Ministro  per  le  politiche  comunitarie  e del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari
esteri,   della   giustizia  e  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;

                              E m a n a

il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a)  servizio  protetto,  un servizio ad accesso condizionato o un
servizio di accesso condizionato;
    b)  servizio ad accesso condizionato, uno dei seguenti servizi se
forniti a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato:
      1)  trasmissioni  televisive,  cioe' le trasmissioni via cavo o
via  radio  anche  via satellite di programmi televisivi destinati al
pubblico;
      2)  trasmissioni  sonore,  cioe' le trasmissioni via cavo o via
radio,   anche  via  satellite,  di  programmi  sonori  destinati  al
pubblico;
      3)  servizi  della societa' dell'informazione, ovvero qualsiasi
servizio  fornito  a  distanza  per  via  elettronica  ed a richiesta
individuale di un destinatario di servizi;
    c)  servizio di accesso condizionato, il servizio di fornitura di
un accesso condizionato ai servizi di cui alla lettera b);
    d) accesso condizionato, ogni misura e sistema tecnico in base ai
quali  l'accesso  in  forma  intelligibile  al  servizio protetto sia
subordinato  a  preventiva ed individuale autorizzazione da parte del
fornitore del servizio;
    e)  dispositivo  per  l'accesso  condizionato,  apparecchiatura o
programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di
consentire l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto;
    f)  servizio  connesso,  l'installazione,  la  manutenzione  o la
sostituzione  di  dispositivi  di  accesso  condizionato,  nonche' la
prestazione  di servizi di comunicazione commerciale relativi a detti
dispositivi o a servizi protetti;
    g)   dispositivo   illecito,   apparecchiatura  o  programma  per
elaboratori  elettronici  concepiti  o  adattati  al  fine di rendere
possibile  l'accesso  ad  un servizio protetto in forma intelligibile
senza l'autorizzazione del fornitore del servizio.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -   La   legge   21   dicembre   1999,  n.  526,  reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge comunitaria 1999".
              -  La  direttiva  98/84/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad
          accesso  condizionato e dei servizi di accesso condizionato
          e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita'
          europee n. L 320 del 28 novembre 1998.
              -  La legge 29 marzo 1999, n. 78, reca: "Conversione in
          legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  30 gennaio
          1999,  n.  15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
          equilibrato  dell'emittenza  televisiva  e  per  evitare la
          costituzione  o  il mantenimento di posizioni dominanti nel
          settore radiotelevisivo".
              -   Il   testo   vigente  dell'art.  2,  comma  2,  del
          decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, come convertito dalla
          legge 29 marzo 1999, n. 78, cosi' recita:
              "2.  I  decodificatori devono consentire la fruibilita'
          delle  diverse  offerte  di  programmi digitali con accesso
          condizionato  e  la ricezione dei programmi radiotelevisivi
          digitali   in   chiaro  mediante  l'utilizzo  di  un  unico
          apparato.  L'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni
          determina  gli  standard  di tale apparato entro centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del  presente  decreto.  Dal 1o luglio 2000 la
          commercializzazione  e  la  distribuzione  di  apparati non
          conformi alle predette caratteristiche sono vietate".
              -  Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, reca:
          "Attuazione   della   direttiva   95/47/CE  in  materia  di
          emissione di segnali televisivi".
              -  La  direttiva  95/47/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  24  ottobre  1995, relativa all'impiego di
          norme  per  l'emissione di segnali televisivi e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 281
          del 23 novembre 1995.