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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 2000, n. 370

Regolamento recante particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta, da emanarsi ai sensi degli articoli 22, comma 2, e 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

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Testo in vigore dal: 1-1-2001
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e  successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto l'articolo 22, primo comma, del menzionato decreto n. 633 del
1972,  in  virtu' del quale, per determinate operazioni ivi elencate,
l'emissione della fattura non e' obbligatoria se non e' richiesta dal
cliente  non  oltre  il  momento  dell'effettuazione dell'operazione,
nonche'  il  successivo  secondo  comma,  secondo  cui  la richiamata
disposizione  puo'  essere  estesa,  con  decreto  del Ministro delle
finanze,  ad altre categorie di contribuenti che prestino servizio al
pubblico con carattere di uniformita', frequenza ed importo limitato,
tali  da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di
fatturazione e degli adempimenti connessi;
  Visto  l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  che  prevede  e  disciplina la procedura di
rettifica della fatturazione;
  Visto  l'articolo  73,  primo  comma,  lettera  e), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  che autorizza il Ministro delle finanze a determinare
con  propri  decreti  le  modalita'  ed i termini per l'emissione, la
numerazione,   la   registrazione   delle  fatture,  le  liquidazioni
periodiche  ed  i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua,
gas, energia elettrica e simili;
  Visto  l'articolo  74, quarto comma, prima parte, a norma del quale
gli  enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri
di uniformita', frequenza e diffusione, tali da comportare l'addebito
dei  corrispettivi  per  periodi  superiori  al  mese, possono essere
autorizzati,  con  decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le
liquidazioni  periodiche  ed  i  relativi  versamenti trimestralmente
anziche' mensilmente;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  16 dicembre 1980
recante particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto  per  le operazioni relative alla somministrazione di acqua,
gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  1,  commi 1, 2, 4 e 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  23 marzo 1998, n. 100, recante norme regolamentari
per  la  semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti
contabili in materia di imposta sul valore aggiunto emanato, ai sensi
dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  avvalersi della facolta' conferitagli
dai  suddetti  articoli  per  determinare  particolari  modalita'  di
applicazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  per  le operazioni
relative  alla  somministrazione  di  acqua, gas, energia elettrica e
simili,  all'esercizio  di lampade votive nei cimiteri, alla gestione
del  servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e del servizio di
fognatura e depurazione;
  Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato, espresso nel-l'adunanza
della  sezione consultiva per gli atti normativi del 25 ottobre 1999,
n. 215/99;
  Considerata  l'esigenza  di  disciplinare  l'emissione  di  note di
variazione per annullare o comunque rettificare precedenti operazioni
in  presenza  di  conguagli  di  consumi, errori o altre tipologie di
regolarizzazioni contabili;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  del  citato  articolo  17, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
compiuta con la nota n. 3-6538, del 29 marzo 2000;

                             A d o t t a

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                    Fatturazione delle operazioni
  1.  Per l'addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni
di  acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano,
nonche' per le operazioni relative al servizio di raccolta, trasporto
e  smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e
depurazione,  possono  essere emesse bollette che tengono luogo delle
fatture,  anche  agli  effetti di cui all'articolo 26 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  sempreche'  contengano  tutti  gli  elementi  di  cui
all'articolo  21 del medesimo decreto, salvo il numero progressivo ed
il    domicilio    dell'utente    che   possono   essere   sostituiti
rispettivamente  dalla  numerazione  toponomastica  e dall'ubicazione
dell'utenza.  Nei  confronti  dello stesso cliente puo' essere emessa
un'unica  bolletta  per le somministrazioni effettuate in relazione a
uno o piu' contratti distinti. In tal caso la numerazione progressiva
prevista dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972,  n. 633, e successive modificazioni, potra' essere
sostituita   da   un  numero  di  conto  attribuito  alle  specifiche
aggregazioni delle posizioni contrattuali.
  2.  In  attuazione  delle  disposizioni  dell'articolo 15, comma 2,
della  legge 5 gennaio 1994, n. 36, le fatture relative ai servizi di
fognatura  e di depurazione sono emesse, da parte del gestore di tali
servizi,  nei  confronti  del  gestore del servizio di acquedotto, il
quale  addebita  al  cliente,  con  le bollette di cui al comma 1, il
corrispettivo  da  questi  dovuto  e  l'imposta  relativa  per  detto
servizio di fognatura e depurazione.
  3.  Gli  enti  e  le  imprese  che utilizzano strumenti informatici
ovvero  si  avvalgono di centri di elaborazione dati gestiti da terzi
possono   emettere   le   bollette-fatture  in  unico  esemplare  con
l'indicazione  del periodo nominale di consumo in luogo della data di
emissione;  in  tal  caso,  il  secondo esemplare e' sostituito dalle
distinte  meccanografiche di fatturazione contenenti, oltre alla data
di  emissione  delle  distinte  stesse, che coincide con quella delle
singole  bollette,  tutti  gli altri elementi indicati nelle bollette
medesime.
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e  successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto l'articolo 22, primo comma, del menzionato decreto n. 633 del
1972,  in  virtu' del quale, per determinate operazioni ivi elencate,
l'emissione della fattura non e' obbligatoria se non e' richiesta dal
cliente  non  oltre  il  momento  dell'effettuazione dell'operazione,
nonche'  il  successivo  secondo  comma,  secondo  cui  la richiamata
disposizione  puo'  essere  estesa,  con  decreto  del Ministro delle
finanze,  ad altre categorie di contribuenti che prestino servizio al
pubblico con carattere di uniformita', frequenza ed importo limitato,
tali  da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di
fatturazione e degli adempimenti connessi;
  Visto  l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  che  prevede  e  disciplina la procedura di
rettifica della fatturazione;
  Visto  l'articolo  73,  primo  comma,  lettera  e), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  che autorizza il Ministro delle finanze a determinare
con  propri  decreti  le  modalita'  ed i termini per l'emissione, la
numerazione,   la   registrazione   delle  fatture,  le  liquidazioni
periodiche  ed  i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua,
gas, energia elettrica e simili;
  Visto  l'articolo  74, quarto comma, prima parte, a norma del quale
gli  enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri
di uniformita', frequenza e diffusione, tali da comportare l'addebito
dei  corrispettivi  per  periodi  superiori  al  mese, possono essere
autorizzati,  con  decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le
liquidazioni  periodiche  ed  i  relativi  versamenti trimestralmente
anziche' mensilmente;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  16 dicembre 1980
recante particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto  per  le operazioni relative alla somministrazione di acqua,
gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  1,  commi 1, 2, 4 e 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  23 marzo 1998, n. 100, recante norme regolamentari
per  la  semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti
contabili in materia di imposta sul valore aggiunto emanato, ai sensi
dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  avvalersi della facolta' conferitagli
dai  suddetti  articoli  per  determinare  particolari  modalita'  di
applicazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  per  le operazioni
relative  alla  somministrazione  di  acqua, gas, energia elettrica e
simili,  all'esercizio  di lampade votive nei cimiteri, alla gestione
del  servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e del servizio di
fognatura e depurazione;
  Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato, espresso nel-l'adunanza
della  sezione consultiva per gli atti normativi del 25 ottobre 1999,
n. 215/99;
  Considerata  l'esigenza  di  disciplinare  l'emissione  di  note di
variazione per annullare o comunque rettificare precedenti operazioni
in  presenza  di  conguagli  di  consumi, errori o altre tipologie di
regolarizzazioni contabili;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  del  citato  articolo  17, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
compiuta con la nota n. 3-6538, del 29 marzo 2000;

                             A d o t t a

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                    Fatturazione delle operazioni
  1.  Per l'addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni
di  acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano,
nonche' per le operazioni relative al servizio di raccolta, trasporto
e  smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e
depurazione,  possono  essere emesse bollette che tengono luogo delle
fatture,  anche  agli  effetti di cui all'articolo 26 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  sempreche'  contengano  tutti  gli  elementi  di  cui
all'articolo  21 del medesimo decreto, salvo il numero progressivo ed
il    domicilio    dell'utente    che   possono   essere   sostituiti
rispettivamente  dalla  numerazione  toponomastica  e dall'ubicazione
dell'utenza.  Nei  confronti  dello stesso cliente puo' essere emessa
un'unica  bolletta  per le somministrazioni effettuate in relazione a
uno o piu' contratti distinti. In tal caso la numerazione progressiva
prevista dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972,  n. 633, e successive modificazioni, potra' essere
sostituita   da   un  numero  di  conto  attribuito  alle  specifiche
aggregazioni delle posizioni contrattuali.
  2.  In  attuazione  delle  disposizioni  dell'articolo 15, comma 2,
della  legge 5 gennaio 1994, n. 36, le fatture relative ai servizi di
fognatura  e di depurazione sono emesse, da parte del gestore di tali
servizi,  nei  confronti  del  gestore del servizio di acquedotto, il
quale  addebita  al  cliente,  con  le bollette di cui al comma 1, il
corrispettivo  da  questi  dovuto  e  l'imposta  relativa  per  detto
servizio di fognatura e depurazione.
  3.  Gli  enti  e  le  imprese  che utilizzano strumenti informatici
ovvero  si  avvalgono di centri di elaborazione dati gestiti da terzi
possono   emettere   le   bollette-fatture  in  unico  esemplare  con
l'indicazione  del periodo nominale di consumo in luogo della data di
emissione;  in  tal  caso,  il  secondo esemplare e' sostituito dalle
distinte  meccanografiche di fatturazione contenenti, oltre alla data
di  emissione  delle  distinte  stesse, che coincide con quella delle
singole  bollette,  tutti  gli altri elementi indicati nelle bollette
medesime.