stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2000, n. 369

Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori.

nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 29-12-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951,
n. 1767;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n.
1497;
  Visto  l'articolo  2  del  decreto-legge  30  giugno  1982, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
441;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  ed  in  particolare  l'articolo  19  che  ha  previsto  che  le
operazioni  di  collaudo degli impianti installati fino alla data del
30 giugno 1999 avrebbero dovuto concludersi entro il 25 giugno 2000;
  Considerato  che gli impianti da collaudare risultano essere ancora
diverse  migliaia,  e  che  pertanto  e'  necessario  procedere  alla
modifica  del  suddetto  articolo  19  provvedendo  alla  proroga del
suddetto  termine,  in  quanto  non  e' stato possibile completare le
suddette operazioni entro il termine previsto;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 giugno 2000;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 ottobre 2000;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  e  del  commercio  con  l'estero, di concerto con i
Ministri  per  il  coordinamento  delle politiche comunitarie, per la
funzione  pubblica,  per  gli  affari  regionali, della sanita' e del
lavoro e della previdenza sociale;

                              E m a n a

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
                       30 aprile 1999, n. 162

  1.  Il  comma  3  dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e' sostituito dal seguente:
  "3.  Gli  impianti che, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento  sono  sprovvisti  della certificazione CE di conformita'
ovvero  della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge
24  ottobre  1942,  n.  1415, nonche' gli impianti di cui al comma 1,
sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 giugno 2001, il
proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente
ufficio  comunale  l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi
delle  norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente
regolamento:
    a)  dagli  organismi  competenti  ai sensi della legge 24 ottobre
1942,  n.  1415,  e  dall'Istituto  superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL);
    b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
    c)  dall'installatore  avente  il  proprio  sistema  di  qualita'
certificato, ai sensi del presente regolamento;
    d)  con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia
giurata di un ingegnere iscritto all'albo.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 ottobre 2000

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio   e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero
                              Mattioli, Ministro per il coordinamento
                              delle politiche comunitarie
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari
                              regionali
                              Veronesi, Ministro della sanita'
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino

  Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2000
  Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 9
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - L'art.  17  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, reca
          norme  per  l'emanazione  di  regolamenti  con  decreto del
          Presidente della Repubblica.
              - La legge 24 ottobre 1942, n. 1415, reca: "Impianto ed
          esercizio  di  ascensori  e  di  montacarichi  in  servizio
          privato".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          24 dicembre   1951,   n.   1767,  reca:  "Approvazione  del
          regolamento  per  l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942,
          n.  1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori
          e di montacarichi in servizio privato".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
          1963,  n. 1497, reca: "Approvazione del regolamento per gli
          ascensori ed i montacarichi in servizio privato".
              - Si riporta l'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982,
          n.   390,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          12 agosto   1982,   n.   597   (Disciplina  delle  funzioni
          prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie locali e
          dell'Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza
          del lavoro):
              "Art.  2.  Ferme  le competenze attribuite o trasferite
          alle  unita'  sanitarie  locali  dagli articoli 19, 20 e 21
          della  legge  23 dicembre  1978,  n.  833, e' attribuita, a
          decorrere  dal  1o luglio  1982,  all'ISPESL,  la  funzione
          statale  di  omologazione dei prodotti industriali ai sensi
          dell'art.  6, lettera n), n. 18, e dell'art. 24 della legge
          23 dicembre   1978,   n.   833,  nonche'  il  controllo  di
          conformita'  dei  prodotti  industriali  di  serie  al tipo
          omologato.
              Per  omologazione di un prodotto industriale si intende
          la  procedura  tecnico-amministrativa  con  la  quale viene
          provata  e  certificata  la  rispondenza  del  tipo  o  del
          prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione
          sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici
          requisiti   tecnici  prefissati  ai  sensi  e  per  i  fini
          prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche'
          anche ai fini della qualita' dei prodotti.
              Le  procedure e le modalita' amministrative e tecniche,
          le  specifiche  tecniche,  le  forme  di  attestazione e le
          tariffe  dell'omologazione  sono  determinate  con  decreti
          interministeriali    dei   Ministri   dell'industria,   del
          commercio  e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e
          della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL".
              - Il  decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, reca:
          "Riordinamento  dell'Istituto  superiore  di  prevenzione e
          sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera
          h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994,    n.    441,    reca:    "Regolamento    concernente
          l'organizzazione,  il  funzionamento  e la disciplina delle
          attivita'  relative  ai  compiti dell'ISPESL, in attuazione
          dell'art.  2,  comma  2,  del decreto legislativo 30 giugno
          1993, n. 268".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
          1996,  n.  459,  reca:  "Regolamento per l'attuazione delle
          direttive  89/392/CEE,  91/368/CEE,  93/44/CEE  e 93/68/CEE
          concernenti  il  riavvicinamento  delle  legislazioni degli
          Stati membri relative alle macchine".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
          1999,   n.   162,  reca:  "Regolamento  recante  norme  per
          l'attuazione  della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
          semplificazione  dei  procedimenti  per  la concessione del
          nulla  osta  per  ascensori  e  montacarichi, nonche' della
          relativa licenza di esercizio".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 6 della citata legge
          24 ottobre 1942, n. 1415:
              "Art.   6.  -  Il  collaudo  di  primo  impianto  degli
          ascensori  e  dei  montacarichi  e le ispezioni periodiche,
          debbono  di  regola essere eseguite da funzionari del Corpo
          del   genio   civile,  forniti  di  laurea  in  ingegneria,
          designati   di   volta  in  volta  dall'ispettore  generale
          compartimentale del genio civile.
              Tuttavia   il   Ministero   dei  lavori  pubblici  puo'
          autorizzare   l'Ente   nazionale   di   propaganda  per  la
          prevenzione  degli  infortuni  ad  eseguire,  per  tutto il
          territorio  dello Stato o per una parte di tale territorio,
          a mezzo di ingegneri forniti di laurea dipendenti dall'Ente
          medesimo  e scelti da apposito elenco annualmente approvato
          dal  detto  Ministero,  le prove di collaudo e le ispezioni
          degli  ascensori  e  dei montacarichi, esclusi quelli delle
          amministrazioni statali, e degli stabilimenti industriali e
          delle aziende agricole.
              La vigilanza sul servizio di cui al precedente comma e'
          esercitato dal Ministero dei lavori pubblici.
              Spetta  esclusivamente  all'Ispettorato  del  lavoro di
          eseguire,  a  mezzo  degli ispettori dipendenti, forniti di
          laurea in ingegneria, visite ed ispezioni agli ascensori ed
          ai  montacarichi degli stabilimenti industriali ed a quelli
          delle aziende agricole.
              Per    gli    ascensori   ed   i   montacarichi   delle
          amministrazioni  statali provvedono, di regola, al collaudo
          ed  alle  ispezioni,  gli  ingegneri  del  Corpo  del genio
          civile.
              Le  amministrazioni  statali  che hanno propri ruoli di
          ingegneri provvedono direttamente per mezzo degli ingegneri
          dei rispettivi ruoli".
          Nota all'art. 1:
              - Si   riporta   l'art.   19  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30 aprile 1999, n. 162, come
          modificato dal presente regolamento:
              "Art.  19  (Norme  finali  e  transitorie).  - 1. Salvo
          quanto  previsto  al  comma 3, fino alla data del 30 giugno
          1999,  e' consentito commercializzare e mettere in servizio
          gli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di
          entrata in vigore del presente regolamento.
              2.  Fino  alla  data  del  30 giugno  1999 si intendono
          legittimamente  commercializzati  e  messi  in  servizio  i
          componenti  di  sicurezza  conformi  alle normative vigenti
          fino   alla   data   di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento.
              3. Gli impianti che, alla data di entrata in vigore del
          presente  regolamento  sono sprovvisti della certificazione
          CE di conformita' ovvero della licenza di esercizio, di cui
          all'art.  6  della  legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonche'
          gli  impianti  di cui al comma 1, sono legittimamente messi
          in  servizio se, entro il 30 giugno 2001, il proprietario o
          il  suo  legale  rappresentante  trasmettono  al competente
          ufficio  comunale l'esito positivo del collaudo effettuato,
          ai  sensi  delle norme vigenti fino alla data di entrata in
          vigore del presente regolamento:
                a) dagli  organismi  competenti  ai sensi della legge
          24 ottobre  1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
                b) da  un organismo di certificazione di cui all'art.
          9;
                c) dall'installatore  avente  il  proprio  sistema di
          qualita' certificato, ai sensi del presente regolamento;
                d) con autocertificazione dell'installatore corredata
          da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.
              4.   Copia   della   documentazione  di  collaudo,  ove
          effettuato  dagli  organismi di cui al comma 3, lettere b),
          c)  e  d),  e' trasmessa, a cura del proprietario o del suo
          legale  rappresentante all'organismo gia' competente per il
          collaudo  di primo impianto ai sensi della legge 24 ottobre
          1942, n. 1415, e successive modificazioni e integrazioni.".