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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 2000, n. 367

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali (n. 112-undecies dell'allegato 1 della legge n. 59/1997 e successive modificazioni).

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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 27-12-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 112-undecies, e successive modificazioni;
  Visto il regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356;
  Visto il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
  Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
  Visti  gli articoli 788, 789, 790, 791, 793 e 1200 del codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.
404;
  Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1968, n. 178;
  Visto l'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
  Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 28 luglio 2000 e del 22 settembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della
difesa, dei trasporti e della navigazione e dell'interno;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento disciplina i rilevamenti e le riprese
aeree,  fotografiche  e  cinematografiche, sul territorio nazionale e
sulle acque territoriali, nonche' l'uso dei fotogrammi derivati dalle
riprese e dai rilevamenti medesimi.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
                              Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Si  riporta  il testo del comma 2 dell'art. 17, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - Si  riporta  l'art.  20 della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  recante:  "Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa":
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo Stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2.  In  sede  di  attuazione  della delegificazione, il
          Governo  individua,  con  le  modalita'  di  cui al decreto
          legislativo  28  agosto  1997, n. 281, i procedimenti o gli
          aspetti  del  procedimento che possono essere autonomamente
          disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  Commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis)  soppressione  dei  procedimenti che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter)  soppressione dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater)  adeguamento della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies)   soppressione   dei   procedimenti  che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies)  regolazione,  ove  possibile, di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies)  adeguamento  delle  procedure  alle nuove
          tecnologie informatiche.
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi
          provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai  commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi
          desumibili   dalle  disposizioni  in  essi  contenute,  che
          costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.
          Tali  disposizioni  operano direttamente nei riguardi delle
          regioni  fino  a  quando  esse  non  avranno  legiferato in
          materia.  Entro  due  anni  dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  le regioni a statuto speciale e le
          province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano provvedono ad
          adeguare  i  rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
          contenute nella legge medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980,  n. 382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
          dicembre  1991,  n.  390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
              - Si  trascrive  il  testo  del  punto n. 112-undecies,
          dell'allegato  1,  previsto  dall'art.  20,  comma 8, della
          succitata legge n. 59/1997:
              "112-undecies.   Procedimenti   relativi   a   sorvoli,
          rilevamenti  e  riprese  aeree e satellitari sul territorio
          nazionale e sulle acque territoriali:
                regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
                regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
                codice della navigazione, approvato con regio decreto
          30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;
                legge 2 febbraio 1960, n. 68;
                legge 30 gennaio 1963, n. 141, art. 1;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14 giugno
          1968,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 178 del 15
          luglio 1968;
                legge 24 ottobre 1977, n. 801, art. 12;
                legge 25 marzo 1985, n. 106;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5 agosto
          1988,  n.  404,  art.  6,  come  sostituito dall'art. 3 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n.
          207".
              - Il  regio  decreto  11  gennaio  1925,  n. 356, reca:
          "Approvazione del regolamento per la navigazione aerea".
              - Il  regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  1o  dicembre  1939,  n.  279, e
          abrogato  dal  presente  regolamento, recava: "Esecuzione e
          diffusione       di       rilevamenti      aerofotografici,
          aerocinematografici  e  aerofotogrammetrici  per  conto  di
          privati o di enti nazionali o stranieri".
              - Il  regio  decreto  11  luglio  1941,  n. 1161, reca:
          "Norme relative al segreto militare".
              - Si  trascrivono  gli articoli 788, 789, 790, 791, 793
          del  codice  della navigazione, approvato con regio decreto
          30  marzo  1942,  n.  327,  nonche'  l'art. 1200 cosi' come
          modificato dal presente regolamento:
              "Art.  788  (Licenze ed autorizzazioni). - I servizi di
          trasporto  aereo  non di linea, di lavoro aereo e le scuole
          di  pilotaggio,  non  possono  essere  esercitati  senza la
          preventiva  licenza del Ministero dei trasporti, rilasciata
          alle  condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli 789,
          790, 791 e dal regolamento di attuazione del presente capo,
          emanato con decreto del Ministro dei trasporti.
              I  servizi  di  trasporto  aereo  non  di linea possono
          essere  effettuati  anche  da  stranieri  a  condizioni  di
          reciprocita',  previa autorizzazione per singoli voli o per
          serie  di  voli da rilasciarsi di volta in volta, salvo che
          non sia altrimenti disposto in convenzioni internazionali e
          fatto   salvo   il  disposto  dell'art.  780  (riserva  del
          cabotaggio).   Gli   esercenti   stranieri   devono  essere
          preventivamente   accreditati  dalle  competenti  autorita'
          dello Stato di appartenenza.
              Conseguita la licenza o l'autorizzazione i voli possono
          essere  effettuati  nel  rispetto  di  tutte  le condizioni
          operative   prescritte,   nonche'  delle  disposizioni  del
          regolamento di cui al primo comma.
              Le  scuole  di  pilotaggio  possono  operare  anche  su
          aviosuperfici  disciplinate  dalla  legge 2 aprile 1968, n.
          518.  Il  Ministero dei trasporti e della navigazione puo',
          in  applicazione  dell'art. 10 del decreto del Ministro dei
          trasporti   10   marzo   1988,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  205  del 1o settembre 1988, modificativo del
          decreto  del  Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
          27  dicembre  1971,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          164  del  28 giugno 1972, recante norme di attuazione della
          legge   2   aprile   1968,  n.  518,  emanare  disposizioni
          limitative  dell'attivita'  di  scuola  di pilotaggio avuto
          riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici".
              "Art. 789 (Condizioni per il rilascio delle licenze). -
          Le licenze previste dall'articolo precedente possono essere
          rilasciate  soltanto alle persone, enti o societa' indicate
          nell'art. 751.
              Al  vettore  che  esercita i servizi di trasporto aereo
          non  di  linea si applicano le disposizioni di cui all'art.
          941 e agli articoli da 996 a 1000".
              "Art.  790  (Durata).  - Le licenze di cui all'art. 788
          hanno la durata da tre a cinque anni.
              Dette   licenze  sono  revocabili  prima  del  la  loro
          scadenza solo per comprovato motivo di pubblico interesse e
          si  intendono  rinnovate  per  uguale  periodo  qualora  il
          titolare, che abbia presentato domanda di rinnovo corredata
          della  documentazione  prescritta almeno centottanta giorni
          prima  della  scadenza,  non  riceva  notifica  del rigetto
          motivato   della   domanda   o  della  irregolarita'  della
          documentazione  presentata  almeno  novanta giorni prima di
          detta scadenza".
              "Art.  791  (Divieto  di  cessioni  e  sanzioni).  - Il
          servizio  per  il  quale e' stata rilasciata la licenza non
          puo'  essere  ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo
          assenso del Ministro dei trasporti.
              Chiunque  non  osservi  le  disposizioni  del  presente
          titolo  nonche'  del regolamento di attuazione del presente
          capo,  e'  punito con la sanzione amministrativa da lire un
          milione  a lire 50 milioni e inoltre, nei casi piu' gravi e
          limitatamente  agli  esercenti italiani, con la sospensione
          e, per i recidivi, con la revoca della licenza.
              Le sanzioni sono applicate con decreto del Ministro dei
          trasporti".
              "Art.   793   (Divieti   di  volo).  -  Il  sorvolo  su
          determinate  zone  del  territorio  della  Repubblica  puo'
          essere  vietato  dal  Ministro per l'aeronautica per motivi
          militari o di sicurezza pubblica.
              Lo  stesso  Ministro  puo'  altresi',  per  eccezionali
          motivi  di interesse pubblico, vietare la navigazione aerea
          su tutto il territorio della Repubblica".
              "Art.  1200  (Abusivo trasporto o impiego di apparecchi
          fotografici  o  radiotrasmittenti). - Chiunque trasporta ed
          usa  apparecchi  radiotrasmittenti,  senza l'autorizzazione
          prescritta,  e'  punito  con la sanzione amministrativa del
          pagamento  di  una  somma da lire due milioni a lire dodici
          milioni.
              Alla  stessa  sanzione  soggiace  chiunque  esercita il
          servizio di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili, senza
          la concessione prescritta nell'art. 814.
              Se  il  fatto  di  cui al primo comma e' commesso da un
          componente   dell'equipaggio,   si   applica   la  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da lire tre
          milioni a lire quindici milioni".
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 agosto
          1988,  n.  404,  recante:  "Regolamento di attuazione della
          legge  25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del
          volo  da  diporto  o sportivo" e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 13 settembre 1988, n. 215.
              - La  legge  2  febbraio  1960,  n. 68, recante: "Norme
          sulla  cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina
          della produzione e del rilevamenti terrestri e idrografici"
          e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 1o marzo 1960, n.
          52.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno
          1968,    abrogato   dal   presente   regolamento,   recava:
          "Particolari  topografici  aventi carattere di riservatezza
          di  cui  e'  vietata  l'inserzione nelle carte geologiche e
          nelle  carte,  piante  e  piani  ricavati dalle carte e dai
          documenti cartografici ufficiali, in libero commercio".
              - Si  trascrive  l'art. 12 della legge 24 ottobre 1977,
          n.  801,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 7 novembre
          1977,  n.  303,  recante:  "Istituzione  e  ordinamento dei
          servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del
          segreto di Stato":
              "Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti,
          i  documenti, le notizie, le attivita' e ogni altra cosa la
          cui  diffusione  sia  idonea  a recar danno alla integrita'
          dello  Stato  democratico,  anche  in  relazione ad accordi
          internazionali,  alla  difesa delle istituzioni poste dalla
          Costituzione  a  suo  fondamento, al libero esercizio delle
          funzioni  degli  organi  costituzionali,  alla indipendenza
          dello  Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con
          essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
              In  nessun  caso  possono  essere oggetto di segreto di
          Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale".
              - La  legge  25  marzo  1985,  n. 106, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 1o aprile 1985, n. 78, reca: "Disciplina
          del volo da diporto o sportivo".