stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 2000, n. 366

Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
nascondi
Testo in vigore dal: 26-12-2000
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale viene
istituita l'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'articolo  22,  primo  comma,  numero  4),  del decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce
la  non  obbligatorieta'  dell'emissione  della  fattura,  se  non  a
richiesta  del  cliente,  per  le attivita' di commercio al minuto ed
attivita' assimilate;
  Visto  l'articolo  22, secondo comma, del medesimo decreto il quale
stabilisce  che  la non obbligatorieta' dell'emissione della fattura,
prevista  nel  comma  precedente  dello stesso articolo, possa essere
dichiarata  applicabile,  con  decreto del Ministro delle finanze, ad
altre categorie di contribuenti che prestino servizio al pubblico con
caratteri  di  uniformita',  frequenza  e  importo  limitato  tali da
rendere   particolarmente   onerosa   l'osservanza   dell'obbligo  di
fatturazione e degli adempimenti connessi;
  Visto  l'articolo  73,  primo  comma,  lettera  e), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che rimette, tra
l'altro,  al  Ministro  delle  finanze  la determinazione, con propri
decreti,   di   particolari  modalita'  e  termini  per  l'emissione,
numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche
e  i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia
elettrica e simili;
  Visto  l'articolo  74,  primo  comma,  lettera  d), del decreto del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce,
in deroga a quanto disposto nei titoli primo e secondo, che l'imposta
sul  valore  aggiunto  e'  dovuta  per le prestazioni dei gestori dei
telefoni posti a disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di
qualsiasi  mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione,
fissa  o  mobile,  e  di telematica, dal titolare della concessione o
autorizzazione  ad  esercitare i servizi sulla base del corrispettivo
dovuto dall'utente;
  Visto  l'articolo  74,  terzo  comma, del citato decreto n. 633 del
1972,  che  dispone  che  le modalita' e i termini per l'applicazione
delle disposizioni dei commi primo e secondo del medesimo articolo 74
saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze;
  Visto   l'articolo   74,   quarto   comma,  dello  stesso  decreto,
concernente la possibilita' per determinati enti ed imprese di essere
autorizzati,  con  decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le
liquidazioni  e versamenti trimestralmente anziche' mensilmente senza
che  si  applichino  le disposizioni di cui al precedente articolo 33
relativo  alle  semplificazioni  per  i contribuenti minori in ordine
alle liquidazioni ed ai versamenti;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994,
n.  357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n.
489;
  Visto   il   decreto   ministeriale  13  aprile  1978,  concernente
l'applicazione   dell'imposta   sul  valore  aggiunto  relativa  alle
operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11  marzo  1996,  concernente gli
obblighi  tributari  nel settore del servizio pubblico radiomobile di
comunicazione denominato "GSM";
  Vista  la  decisione  del  Consiglio delle Comunita' europee del 17
marzo  1997,  n.  97/207/CE  che  autorizza la Repubblica italiana ad
applicare  una  misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva
I.V.A.  77/388/CEE  in  materia  di armonizzazione delle legislazioni
degli  Stati  membri relative alle imposte sulla cifra di affari, con
la  quale,  tra l'altro, e' stata fornita la definizione del servizio
di telecomunicazione;
  Considerato   il   continuo  ed  accelerato  sviluppo  tecnico  del
particolare  settore  delle  telecomunicazioni,  nel quale vengono ad
essere  ricomprese  in  numero sempre maggiore nuove realta' le quali
comportano    un    ampliamento    dell'ambito    dei    servizi   di
telecomunicazione;
  Considerato  che,  per  l'elevato  numero delle operazioni poste in
essere  nei  confronti  degli  utenti, i servizi di telecomunicazione
rientrano  tra i servizi di cui all'articolo 73, primo comma, lettera
e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  avvalersi delle facolta' conferitegli
dai   detti   articoli  per  quanto  concerne  la  determinazione  di
particolari   modalita'   di  applicazione  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  per  le  operazioni effettuate, nel territorio dello Stato,
nel settore delle telecomunicazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000, n.
190/99;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, con nota n. 3-14619 dell'8 settembre 2000;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                    Servizi di telecomunicazione
  1.   Ai   fini   del  presente  decreto  costituiscono  servizi  di
telecomunicazione  l'emissione,  trasmissione  e  ricezione di segni,
segnali,  scritti,  immagini  e  suoni  o  informazioni  di qualsiasi
natura,  resi  tramite  filo,  radio,  cavo, od altri mezzi o sistemi
elettromagnetici, elettronici, ottici e similari all'uopo predisposti
dalla  tecnica.  Si considerano altresi' servizi di telecomunicazione
la  cessione e la concessione di diritti di utilizzazione dei mezzi o
sistemi  per  le  predette  emissioni,  trasmissioni  o ricezioni, la
distribuzione  di  segnali  radiotelevisivi, via cavo o satellite, la
messa  a disposizione di reti in cavo o satellitari, l'autorizzazione
all'accesso  alle  reti  informatiche,  nonche'  le  altre operazioni
accessorie  o  comunque  connesse  ai servizi in precedenza indicati,
quando  le  stesse  sono considerate parte integrante del servizio in
forza delle previsioni contrattuali.
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale viene
istituita l'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'articolo  22,  primo  comma,  numero  4),  del decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce
la  non  obbligatorieta'  dell'emissione  della  fattura,  se  non  a
richiesta  del  cliente,  per  le attivita' di commercio al minuto ed
attivita' assimilate;
  Visto  l'articolo  22, secondo comma, del medesimo decreto il quale
stabilisce  che  la non obbligatorieta' dell'emissione della fattura,
prevista  nel  comma  precedente  dello stesso articolo, possa essere
dichiarata  applicabile,  con  decreto del Ministro delle finanze, ad
altre categorie di contribuenti che prestino servizio al pubblico con
caratteri  di  uniformita',  frequenza  e  importo  limitato  tali da
rendere   particolarmente   onerosa   l'osservanza   dell'obbligo  di
fatturazione e degli adempimenti connessi;
  Visto  l'articolo  73,  primo  comma,  lettera  e), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che rimette, tra
l'altro,  al  Ministro  delle  finanze  la determinazione, con propri
decreti,   di   particolari  modalita'  e  termini  per  l'emissione,
numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche
e  i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia
elettrica e simili;
  Visto  l'articolo  74,  primo  comma,  lettera  d), del decreto del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce,
in deroga a quanto disposto nei titoli primo e secondo, che l'imposta
sul  valore  aggiunto  e'  dovuta  per le prestazioni dei gestori dei
telefoni posti a disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di
qualsiasi  mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione,
fissa  o  mobile,  e  di telematica, dal titolare della concessione o
autorizzazione  ad  esercitare i servizi sulla base del corrispettivo
dovuto dall'utente;
  Visto  l'articolo  74,  terzo  comma, del citato decreto n. 633 del
1972,  che  dispone  che  le modalita' e i termini per l'applicazione
delle disposizioni dei commi primo e secondo del medesimo articolo 74
saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze;
  Visto   l'articolo   74,   quarto   comma,  dello  stesso  decreto,
concernente la possibilita' per determinati enti ed imprese di essere
autorizzati,  con  decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le
liquidazioni  e versamenti trimestralmente anziche' mensilmente senza
che  si  applichino  le disposizioni di cui al precedente articolo 33
relativo  alle  semplificazioni  per  i contribuenti minori in ordine
alle liquidazioni ed ai versamenti;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994,
n.  357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n.
489;
  Visto   il   decreto   ministeriale  13  aprile  1978,  concernente
l'applicazione   dell'imposta   sul  valore  aggiunto  relativa  alle
operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11  marzo  1996,  concernente gli
obblighi  tributari  nel settore del servizio pubblico radiomobile di
comunicazione denominato "GSM";
  Vista  la  decisione  del  Consiglio delle Comunita' europee del 17
marzo  1997,  n.  97/207/CE  che  autorizza la Repubblica italiana ad
applicare  una  misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva
I.V.A.  77/388/CEE  in  materia  di armonizzazione delle legislazioni
degli  Stati  membri relative alle imposte sulla cifra di affari, con
la  quale,  tra l'altro, e' stata fornita la definizione del servizio
di telecomunicazione;
  Considerato   il   continuo  ed  accelerato  sviluppo  tecnico  del
particolare  settore  delle  telecomunicazioni,  nel quale vengono ad
essere  ricomprese  in  numero sempre maggiore nuove realta' le quali
comportano    un    ampliamento    dell'ambito    dei    servizi   di
telecomunicazione;
  Considerato  che,  per  l'elevato  numero delle operazioni poste in
essere  nei  confronti  degli  utenti, i servizi di telecomunicazione
rientrano  tra i servizi di cui all'articolo 73, primo comma, lettera
e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  avvalersi delle facolta' conferitegli
dai   detti   articoli  per  quanto  concerne  la  determinazione  di
particolari   modalita'   di  applicazione  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  per  le  operazioni effettuate, nel territorio dello Stato,
nel settore delle telecomunicazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000, n.
190/99;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, con nota n. 3-14619 dell'8 settembre 2000;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                    Servizi di telecomunicazione
  1.   Ai   fini   del  presente  decreto  costituiscono  servizi  di
telecomunicazione  l'emissione,  trasmissione  e  ricezione di segni,
segnali,  scritti,  immagini  e  suoni  o  informazioni  di qualsiasi
natura,  resi  tramite  filo,  radio,  cavo, od altri mezzi o sistemi
elettromagnetici, elettronici, ottici e similari all'uopo predisposti
dalla  tecnica.  Si considerano altresi' servizi di telecomunicazione
la  cessione e la concessione di diritti di utilizzazione dei mezzi o
sistemi  per  le  predette  emissioni,  trasmissioni  o ricezioni, la
distribuzione  di  segnali  radiotelevisivi, via cavo o satellite, la
messa  a disposizione di reti in cavo o satellitari, l'autorizzazione
all'accesso  alle  reti  informatiche,  nonche'  le  altre operazioni
accessorie  o  comunque  connesse  ai servizi in precedenza indicati,
quando  le  stesse  sono considerate parte integrante del servizio in
forza delle previsioni contrattuali.