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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2000, n. 362

Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2004)
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Testo in vigore dal: 22-12-2000
al: 8-4-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699;
  Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
  Vista  la  legge  8  dicembre  1970,  n.  996,  ed  in  particolare
l'articolo 13, terzo comma;
  Visto  l'articolo  17  del  decreto-legge  4  agosto  1987, n. 325,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;
  Visto l'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
512,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
609;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 6 marzo 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 settembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                        Personale volontario

  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  al
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e' costituito da:
a) vigili  volontari  iscritti  a  domanda  negli elenchi dei comandi
   provinciali,  ai  sensi  dell'articolo  13  della legge 8 dicembre
   1970, n. 996, di seguito denominati "vigili volontari a domanda";
b) ex  vigili  volontari  ausiliari  di leva iscritti d'ufficio negli
   elenchi  dei  comandi  provinciali ai sensi dell'articolo 12 della
   legge  8  dicembre  1970,  n.  996,  di seguito denominati "vigili
   volontari ex ausiliari di leva".
  3.  Il personale volontario non e' vincolato da rapporto di impiego
con  l'amministrazione  ed  e'  chiamato a svolgere temporaneamente i
propri  compiti  ogni  qualvolta  se  ne  manifesti  il  bisogno,  in
conformita'  a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 13 maggio
1961, n. 469.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della
          Repubblica   italiana   conferisce   al   Presidente  della
          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
          decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
              - La  legge 27 dicembre 1941, n. 1570, reca: "Norme per
          l'organizzazione dei servizi antincendi".
              - Il  regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, reca: "Norme
          sullo  stato  giuridico  e  sul  trattamento  economico del
          personale  non  statale  del Corpo nazionale dei Vigili del
          fuoco".
              - La  legge  13 maggio 1961, n. 469, reca: "Ordinamento
          dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del
          fuoco   e  stato  giuridico  e  trattamento  economico  del
          personale  dei  sottufficiali,  vigili  scelti e vigili del
          Corpo nazionale dei Vigili del fuoco".
              - Il  testo  dell'art.  13,  comma  terzo,  della legge
          8 dicembre  1970, n. 996 (Norme sul soccorso e l'assistenza
          delle popolazioni colpite da calamita') e' il seguente:
              "Le  norme  sull'avanzamento  del  personale volontario
          saranno  stabilite  dal regolamento del Corpo nazionale dei
          Vigili del fuoco".
              - Il  testo  dell'art.  17  del  decreto-legge 4 agosto
          1987,  n.  325,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          3 ottobre 1987, n. 402 (Disciplina temporanea dei corsi per
          l'accesso  ai  ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti
          urgenti  a favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
          e' il seguente:
              "Art.  17  (Iscrizione  a domanda nei quadri dei Vigili
          del  fuoco).  -  1. Per l'iscrizione, a domanda, nei quadri
          dei  vigili  del  fuoco  volontari  del Corpo nazionale dei
          vigili  del  fuoco,  si  applicano  i  limiti  di eta' e le
          relative  elevazioni  consentite ai fini dell'ammissione ai
          concorsi  pubblici per l'accesso agli impieghi civili delle
          amministrazioni dello Stato.
              2.  Nulla  e'  innovato  per  il personale iscritto nei
          quadri  al  termine del servizio militare di leva, prestato
          nel  Corpo  nazionale  dei Vigili del fuoco, ai sensi della
          legge  13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni,
          e per l'iscrizione degli ufficiali volontari.".
              - Il testo dell'art. 35 della legge 5 dicembre 1988, n.
          521  (Misure  di potenziamento delle Forze di polizia e del
          Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) reca:
              "Art. 35 (Disciplina per il personale volontario). - 1.
          Il  personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del
          fuoco  che  viola i propri doveri e' soggetto alle seguenti
          sanzioni disciplinari:
                a) censura inflitta per lievi trasgressioni;
                b) sospensione  dai  richiami  da 1 a 5 anni inflitta
          per  le  mancanze  di  cui  agli articoli 80 e 81 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3;
                c) radiazione inflitta:
                  1) per maggiore gravita' delle infrazioni che danno
          luogo alla sospensione dai richiami;
                  2) per le mancanze previste dall'art. 84 del citato
          testo unico.
              2.   Incorrono,  altresi',  nella  radiazione,  esclusa
          qualunque procedura disciplinare:
                a) coloro   che  hanno  subito  condanne  penali  per
          delitti dolosi;
                b) coloro  che  siano  stati  destituiti o dispensati
          dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
              3.  Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di
          cui  al presente articolo e' regolato dalle norme in vigore
          per   gli   impiegati   civili   dello   Stato,  in  quanto
          compatibili.
              4.   La  competenza  in  materia  disciplinare  per  il
          personale   volontario  e'  devoluta  alla  commissione  di
          disciplina del personale permanente.
              5.  Il  personale  volontario  puo'  essere sospeso dai
          richiami,  con  decreto  ministeriale, ove sia sottoposto a
          procedimento  penale per reati particolarmente gravi, o per
          gravi  motivi  anche  prima  che sia esaurito o iniziato il
          procedimento disciplinare.".
              - La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: "Istituzione
          del Servizio nazionale della protezione civile".
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma  6, del decreto-legge
          1o ottobre  1996,  n.  512,  convertito, con modificazioni,
          nella  legge 28 novembre 1996, n. 609 (Disposizioni urgenti
          concernenti  l'incremento e il ripianamento di organico dei
          ruoli  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di
          razionalizzazione  per  l'impiego del personale nei servizi
          d'istituto) reca:
              "Art. 1 (Incremento e ripianamento degli organici).
              1. - 5. (Omissis).
              6.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
          viene  emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400, il regolamento recante norme sul
          "reclutamento,    sull'avanzamento   e   sull'impiego   del
          personale  volontario  del  Corpo  nazionale dei Vigili del
          fuoco",  in  attuazione dell'art. 13 della legge 8 dicembre
          1970, n. 996.".
              - Il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29, e
          successive    modificazioni    ed    integrazioni,    reca:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              - La   legge  15 maggio  1997,  n.  127,  e  successive
          modificazioni,  reca:  "Misure  urgenti  per lo snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione e controllo".
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 17, comma 1,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri).
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.".
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 12 e 13 della
          citata legge 8 dicembre 1970, n. 996:
              "Art.  12.  I  vigili  ausiliari di leva, arruolati nel
          Corpo  nazionale  dei Vigili del fuoco ai sensi della legge
          1o  ottobre  1950,  n.  913,  e  successive  modificazioni,
          militari  di  leva  a tutti gli effetti, sono, all'atto del
          congedamento,  iscritti negli appositi quadri del personale
          volontario  dei  comandi  provinciali di residenza, fino al
          compimento  dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
          disposizioni  per  il  collocamento in congedo assoluto dei
          militari dell'Esercito.
              Il  personale  di  cui  al  primo  comma  finche' resta
          iscritto  nei quadri dei comandi provinciali dei vigili del
          fuoco  e' esonerato dai richiami alle armi per istruzioni e
          dal richiamo in caso di mobilitazione.

              I  richiami in servizio del personale predetto, ai fini
          dell'addestramento  nei  servizi  della  protezione civile,
          sono  effettuati,  su  proposta del Ministero dell'interno,
          dal   Ministero   della   difesa,   in  applicazione  delle
          disposizioni  degli articoli 119 e seguenti del decreto del
          Presidenze della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.".
              "Art.   13.   Il  Ministero  dell'interno  provvede  al
          reclutamento  del  personale  volontario  fra  i  cittadini
          italiani  che  ne facciano domanda e che, oltre a tutti gli
          altri   requisiti   previsti   dal  regolamento  del  Corpo
          nazionale  dei  Vigili  del fuoco, non abbiano superato gli
          anni 40 se ufficiali e gli anni 30 se vigili.
              Il  personale  volontario  e'  iscritto  nei quadri dei
          comandi provinciali in ordine di grado e di anzianita'.
              Le  norme  sull'avanzamento  del  personale  volontario
          saranno  stabilite  dal regolamento del Corpo nazionale dei
          Vigili del fuoco.
              Fino  a  quando  non  sara'  emanato  tale regolamento,
          continuano   ad   applicarsi,   per   il   reclutamento   e
          l'avanzamento  del  personale volontario, per quanto non in
          contrasto con le successive norme di legge, le disposizioni
          del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699.
              L'articolo 69 della legge 13 maggio 1961, numero 469 e'
          abrogato.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 14 della citata legge
          13 maggio 1961, n. 469:
              "Art.  14.  Il personale del Corpo nazionale dei Vigili
          del   fuoco   si   distingue   in  personale  permanente  e
          volontario.
              Il  personale permanente dedica la propria attivita' in
          modo esclusivo e continuativo al servizio.
              Il personale volontario non e' vincolato da rapporto di
          impiego;  esso  e'  chiamato  a prestare servizio ogni qual
          volta  se  ne  manifesti il soggetto agli obblighi previsti
          dalla presente legge.".