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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2000, n. 361

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/02/2003)
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Testo in vigore dal: 22-12-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 17, e successive modificazioni;
  Viste le norme del titolo II, capi I e II, del codice civile;
  Viste  le  norme  del  capo  I,  sezione  I,  delle disposizioni di
attuazione  del  codice  civile e disposizioni transitorie, approvate
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 luglio 1999;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dall'adunanza
generale  l'11  marzo  1999 e dalla sezione consultiva per gli affari
normativi il 30 agosto 1999;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 22 ottobre 1999 e del 4 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari  regionali,  dell'interno,  della  giustizia e per i beni e le
attivita' culturali;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
      Procedimento per l'acquisto della personalita' giuridica
  1.  Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le
fondazioni  e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la
personalita'   giuridica   mediante   il  riconoscimento  determinato
dall'iscrizione  nel  registro  delle  persone  giuridiche, istituito
presso le prefetture.
  2.  La  domanda  per  il  riconoscimento  di una persona giuridica,
sottoscritta  dal fondatore ovvero da coloro ai quali e' conferita la
rappresentanza  dell'ente,  e'  presentata  alla prefettura nella cui
provincia  e' stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti
allegano  copia  autentica  dell'atto costitutivo e dello statuto. La
prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione
della domanda.
  3.  Ai  fini  del  riconoscimento  e'  necessario  che  siano state
soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento
per  la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e
che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
  4.  La  consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea
documentazione allegata alla domanda.
  5.   Entro   il   termine   di  centoventi  giorni  dalla  data  di
presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.
  6.  Qualora  la  prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione
ovvero la necessita' di integrare la documentazione presentata, entro
il  termine  di  cui  al  comma  5,  ne da' motivata comunicazione ai
richiedenti,   i   quali,   nei  successivi  trenta  giorni,  possono
presentare  memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta
giorni,  il  prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego
ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
  7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento puo'
essere  concesso  dal  prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata
inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.
  8.  Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro
novanta   giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento.
  9.  Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6
del   decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  ad  attivare
collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.
  10.  Con  decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   regolamento,   sentito   il  Ministro  dell'interno,  sono
determinati  i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche
che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le
attivita'  culturali e' subordinato al preventivo parere della stessa
amministrazione,  da  esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla
richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai
sensi dei commi 5 e 6.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 17, e successive modificazioni;
  Viste le norme del titolo II, capi I e II, del codice civile;
  Viste  le  norme  del  capo  I,  sezione  I,  delle disposizioni di
attuazione  del  codice  civile e disposizioni transitorie, approvate
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 luglio 1999;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dall'adunanza
generale  l'11  marzo  1999 e dalla sezione consultiva per gli affari
normativi il 30 agosto 1999;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 22 ottobre 1999 e del 4 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari  regionali,  dell'interno,  della  giustizia e per i beni e le
attivita' culturali;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
      Procedimento per l'acquisto della personalita' giuridica
  1.  Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le
fondazioni  e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la
personalita'   giuridica   mediante   il  riconoscimento  determinato
dall'iscrizione  nel  registro  delle  persone  giuridiche, istituito
presso le prefetture.
  2.  La  domanda  per  il  riconoscimento  di una persona giuridica,
sottoscritta  dal fondatore ovvero da coloro ai quali e' conferita la
rappresentanza  dell'ente,  e'  presentata  alla prefettura nella cui
provincia  e' stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti
allegano  copia  autentica  dell'atto costitutivo e dello statuto. La
prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione
della domanda.
  3.  Ai  fini  del  riconoscimento  e'  necessario  che  siano state
soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento
per  la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e
che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
  4.  La  consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea
documentazione allegata alla domanda.
  5.   Entro   il   termine   di  centoventi  giorni  dalla  data  di
presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.
  6.  Qualora  la  prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione
ovvero la necessita' di integrare la documentazione presentata, entro
il  termine  di  cui  al  comma  5,  ne da' motivata comunicazione ai
richiedenti,   i   quali,   nei  successivi  trenta  giorni,  possono
presentare  memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta
giorni,  il  prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego
ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
  7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento puo'
essere  concesso  dal  prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata
inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.
  8.  Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro
novanta   giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento.
  9.  Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6
del   decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  ad  attivare
collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.
  10.  Con  decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   regolamento,   sentito   il  Ministro  dell'interno,  sono
determinati  i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche
che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le
attivita'  culturali e' subordinato al preventivo parere della stessa
amministrazione,  da  esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla
richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai
sensi dei commi 5 e 6.