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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2000, n. 358

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50).

note: Entrata in vigore del decreto: 21-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/2022)
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vigente al 31/12/9999
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-9-2022
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'allegato 1, n. 29; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  capo  III,
sezione III, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Acquisito l'avviso dell'Autorita' garante della concorrenza  e  del
mercato reso in data 23 marzo 2000; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 30 marzo 2000; 
  Acquisito l'avviso dell'Autorita' garante  per  la  protezione  dei
dati personali reso in data 22 giugno 2000; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 4 agosto 2000; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto  con  i  Ministri  dei
trasporti e della navigazione, dell'interno e delle finanze; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento, in  attesa  della  riforma  del  regime
giuridico degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  loro  rimorchi  e  del
conseguente  riordino  amministrativo,  istituisce  e  disciplina  lo
sportello telematico dell'automobilista, allo scopo di semplificare i
procedimenti relativi all'immatricolazione, alla  reimmatricolazione,
alla registrazione della proprieta', ai passaggi di proprieta'  degli
autoveicoli, dei  motoveicoli  e  dei  loro  rimorchi.  Sono  escluse
dall'applicazione del presente  regolamento  le  immatricolazioni  di
veicoli  nuovi  provenienti  da  Stati  diversi  da   quelli   membri
dell'Unione  europea  o  aderenti  allo  spazio   economico   europeo
attraverso canali d'importazione non  ufficiali,  nonche'  i  veicoli
usati gia' in possesso di documentazione di  circolazione  rilasciata
da uno di tali Stati. Sono, altresi', escluse le registrazioni  della
proprieta' relative a veicoli nuovi importati  da  Stati  diversi  da
quelli membri dell'Unione europea o aderenti  allo  spazio  economico
europeo. 
  1-bis. Le procedure per la trasmissione  dei  dati  attinenti  alla
verifica di adempimenti  fiscali  relativi  all'immatricolazione  dei
veicoli nuovi e usati provenienti, attraverso circuiti non  ufficiali
di distribuzione dagli Stati membri dell'Unione europea e  attraverso
canali di importazione non ufficiali da Stati  aderenti  allo  spazio
economico europeo, sono definite con  convenzione  tra  il  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti,  l'Agenzia  delle  entrate  e
l'Agenzia delle dogane. 
  ((2. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) Ministero  o  Ministro:  il  Ministero  o  il  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
    b) CED: il Centro elaborazione dati della direzione generale  per
la motorizzazione, per i servizi  ai  cittadini  e  alle  imprese  in
materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili; 
    c) UMC:  l'Ufficio  o  gli  Uffici  motorizzazione  civile  e  le
relative sezioni coordinate; 
    d) ACI: l'Automobile club d'Italia; 
    e) PRA: il pubblico registro automobilistico; 
    f) Ufficio o Uffici  PRA:  l'Ufficio  o  gli  Uffici  provinciali
dell'ACI che gestiscono il PRA; 
    g) imprese di consulenza automobilistica: le imprese di cui  alla
legge 8 agosto 1991, n. 264; 
    h)  STA:  lo  "sportello  telematico  dell'automobilista"  o  gli
"sportelli telematici dell'automobilista"  presso  cui  e'  possibile
effettuare le operazioni previste al comma 1.))