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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2000, n. 355

Regolamento recante modifica dell'articolo 230, sesto comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento di contabilità generale dello Stato.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 16-12-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  concernente
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita' generale dello Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n.
656;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1993, n.
343;
  Ritenuta  la necessita' di procedere alla razionalizzazione ed allo
snellimento   del  sistema  dei  pagamenti  di  cui  al  sesto  comma
dell'articolo 230 del citato regio decreto n. 827 del 1924;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  sesto  comma  dell'articolo 230 del regolamento generale di
contabilita' dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, e' sostituito dal seguente:
  "Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale
possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia,
nonche'  assegni  bancari emessi da banche sui conti in essere presso
la Banca d'Italia, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e
sezioni".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 novembre 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 8
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge  e  i  regolamenti.      -  Il decreto del Presidente
          della   Repubblica   30   aprile   1976,   n.   656,  reca:
          "Modificazioni  al  regolamento  per  l'amministrazione del
          patrimonio  e  per  la  contabilita'  generale dello Stato,
          approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche'
          al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962,
          n.  71".      -  Il decreto del Presidente della Repubblica
          6 luglio   1993,   n.   343,   reca:  "Regolamento  recante
          modificazioni  a  talune  disposizioni sull'amministrazione
          del  patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e
          al  decreto  del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986,
          n.  429".      - Per il testo del sesto comma dell'art. 230
          del  regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per
          l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la contabilita'
          generale   dello   Stato),  come  modificato  dal  presente
          regolamento,  si  rimanda  alla  nota  all'art. 1.     - Il
          testo  del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
          seguente:       "1.   Con   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere     emanati     regolamenti     per    disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi,    nonche'    dei    regolamenti   comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;        c) le materie in cui manchi la disciplina
          da  parte  di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre
          che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.".
          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo del sesto comma dell'art. 230 del
          citato  regio  decreto  n.  827/1924,  come  modificato dal
          presente  regolamento:      "Gli agenti della riscossione e
          le  sezioni  di  tesoreria provinciale possono accettare in
          versamento  vaglia  cambiari  della Banca d'Italia, nonche'
          assegni bancari emessi da banche sui conti in essere presso
          la   Banca   d'Italia,  non  trasferibili,  all'ordine  dei
          medesimi agenti e sezioni.".