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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2000, n. 355

Regolamento recante modifica dell'articolo 230, sesto comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento di contabilità generale dello Stato.

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Testo in vigore dal: 16-12-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  concernente
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita' generale dello Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n.
656;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1993, n.
343;
  Ritenuta  la necessita' di procedere alla razionalizzazione ed allo
snellimento   del  sistema  dei  pagamenti  di  cui  al  sesto  comma
dell'articolo 230 del citato regio decreto n. 827 del 1924;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  sesto  comma  dell'articolo 230 del regolamento generale di
contabilita' dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, e' sostituito dal seguente:
  "Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale
possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia,
nonche'  assegni  bancari emessi da banche sui conti in essere presso
la Banca d'Italia, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e
sezioni".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 novembre 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 8
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  concernente
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita' generale dello Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n.
656;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1993, n.
343;
  Ritenuta  la necessita' di procedere alla razionalizzazione ed allo
snellimento   del  sistema  dei  pagamenti  di  cui  al  sesto  comma
dell'articolo 230 del citato regio decreto n. 827 del 1924;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  sesto  comma  dell'articolo 230 del regolamento generale di
contabilita' dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, e' sostituito dal seguente:
  "Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale
possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia,
nonche'  assegni  bancari emessi da banche sui conti in essere presso
la Banca d'Italia, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e
sezioni".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 novembre 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 8
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.