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LEGGE 20 novembre 2000, n. 352

Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-12-2000
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  per  la  conclusione  dei lavori della commissione
parlamentare  d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei
consorzi  agrari,  previsto  dall'articolo  9, comma 1, della legge 2
marzo  1998,  n.  33,  come  prorogato dall'articolo 1 della legge 17
agosto  1999,  n. 291, e' ulteriormente prorogato fino al 28 febbraio
2001.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  testo dell'art. 9 della legge 2 marzo 1998, n. 33
          (Istituzione  di  una commissione parlamentare di inchiesta
          sul   dissesto  della  Federazione  italiana  dei  consorzi
          agrari), e' il seguente:
              "Art.  9.  - 1. La commissione conclude i propri lavori
          entro  otto  mesi dalla data della sua costituzione, con la
          presentazione  di  una  relazione  finale  sull'esito delle
          indagini  svolte  e  con  la formulazione delle conseguenti
          proposte.
              2. La  commissione  presenta al Presidente della Camera
          dei  deputati  e  al Presidente del Senato della Repubblica
          una  prima  relazione  sui lavori svolti entro quattro mesi
          dalla sua costituzione.".
          Note all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  9,  comma 1, della legge 2
          marzo 1998, n. 33, si veda in nota al titolo.
              - Il  testo  dell'art. 1 della legge 17 agosto 1999, n.
          291  (Proroga  del  termine  previsto dall'art. 9, comma 1,
          della  legge  2 marzo  1998,  n. 33, per la conclusione dei
          lavori   della  commissione  parlamentare  d'inchiesta  sul
          dissesto  della  Federazione italiana dei consorzi agrari),
          e' il seguente:
              "Art. 1. - 1. Il termine previsto dell'art. 9, comma 1,
          della  legge  2  marzo 1998,  n.  33,  entro  il  quale  la
          commissione  parlamentare  d'inchiesta  sul  dissesto della
          Federazione  italiana dei consorzi agrari deve concludere i
          propri lavori, e' prorogato fino al 31 ottobre 2000".