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LEGGE 21 novembre 2000, n. 353

Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

note: Entrata in vigore della legge: 1-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/11/2021)
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Testo in vigore dal: 1-12-2000
      La  Camera  dei  deputati  ed  il Senato della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
    la seguente legge:

                               Art. 1.
                       (Finalita' e principi)
   1.  Le  disposizioni  della  presente  legge sono finalizzate alla
conservazione  e  alla  difesa  dagli incendi del patrimonio boschivo
nazionale  quale  bene  insostituibile  per  la qualita' della vita e
costituiscono   principi   fondamentali   dell'ordinamento  ai  sensi
dell'articolo 117 della Costituzione.
   2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 gli enti
competenti  svolgono  in  modo coordinato attivita' di previsione, di
prevenzione  e  di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi
da  terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto
legislativo  31  marzo 1998, n. 112, nonche' attivita' di formazione,
informazione ed educazione ambientale.
   3.  Le  regioni  a  statuto  ordinario  provvedono  ad  adeguare i
rispettivi  ordinamenti  sulla  base  delle disposizioni di principio
della  presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata
in  vigore  della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' di cui alla
presente   legge  secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi  statuti
speciali  e  dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle
strutture  statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai
territori  delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.
      La  Camera  dei  deputati  ed  il Senato della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
    la seguente legge:

                               Art. 1.
                       (Finalita' e principi)
   1.  Le  disposizioni  della  presente  legge sono finalizzate alla
conservazione  e  alla  difesa  dagli incendi del patrimonio boschivo
nazionale  quale  bene  insostituibile  per  la qualita' della vita e
costituiscono   principi   fondamentali   dell'ordinamento  ai  sensi
dell'articolo 117 della Costituzione.
   2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 gli enti
competenti  svolgono  in  modo coordinato attivita' di previsione, di
prevenzione  e  di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi
da  terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto
legislativo  31  marzo 1998, n. 112, nonche' attivita' di formazione,
informazione ed educazione ambientale.
   3.  Le  regioni  a  statuto  ordinario  provvedono  ad  adeguare i
rispettivi  ordinamenti  sulla  base  delle disposizioni di principio
della  presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata
in  vigore  della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' di cui alla
presente   legge  secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi  statuti
speciali  e  dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle
strutture  statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai
territori  delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.