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LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal: 10-12-2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
 (Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e
    di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al
              contrasto dell'evasione e dell'elusione)

  1.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del   Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo l'articolo 127 e' inserito il seguente:
      "Art.  127-bis.  -  (Disposizioni  in materia di imprese estere
partecipate).  -  1.  Se  un  soggetto  residente  in Italia detiene,
direttamente  o  indirettamente,  anche tramite societa' fiduciarie o
per  interposta persona, il controllo di una impresa, di una societa'
o  di  altro  ente,  residente o localizzato in Stati o territori con
regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero
partecipato  sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio
o  periodo  di  gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti
residenti  in  proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali
disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non
residenti   relativamente   ai  redditi  derivanti  da  loro  stabili
organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.
      2.  Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano alle persone
fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1,
lettere a), b) e c).
      3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui
al  comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia
di societa' controllate e societa' collegate.
      4.  Si  considerano  privilegiati  i  regimi fiscali di Stati o
territori  individuati,  con  decreti  del  Ministro delle finanze da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  in  ragione  del  livello di
tassazione  sensibilmente  inferiore  a  quello  applicato in Italia,
della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri
criteri equivalenti.
      5.  Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto
residente  dimostra che la societa' o altro ente non residente svolga
un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua principale
attivita', nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra
altresi'   che   dalle   partecipazioni  non  consegue  l'effetto  di
localizzare  i  redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a
regimi  fiscali  privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al
presente  comma,  il  contribuente  deve interpellare preventivamente
l'amministrazione  finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge
27   luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  statuto  dei  diritti  del
contribuente.
      6.  I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del
comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media
applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque,
non  inferiore  al  27  per cento. I redditi sono determinati in base
alle  disposizioni  del titolo I, capo VI, nonche' degli articoli 96,
96-bis,  102,  103,  103-bis; non si applicano le disposizioni di cui
agli  articoli  54,  comma  4,  e  67,  comma  3.  Dall'imposta cosi'
determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le
imposte pagate all'estero a titolo definitivo.
      7.  Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non
residenti  di  cui  al  comma  1  non  concorrono alla formazione del
reddito   dei  soggetti  residenti  fino  all'ammontare  del  reddito
assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli
esercizi  precedenti.  Le  imposte pagate all'estero, sugli utili che
non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo
del   presente   comma,   sono   ammesse   in  detrazione,  ai  sensi
dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi
del  comma  6,  diminuite  degli  importi  ammessi  in detrazione per
effetto del terzo periodo del predetto comma.
      8.  Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.";
    b) nell'articolo 76, recante norme generali sulle valutazioni:
      1) i commi 7-bis e 7-ter sono sostituiti dai seguenti:
        "7-bis.  Non  sono  ammessi in deduzione le spese e gli altri
componenti  negativi  derivanti  da operazioni intercorse tra imprese
residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non
appartenenti  all'Unione  europea aventi regimi fiscali privilegiati.
Si  considerano  privilegiati  i  regimi fiscali di Stati o territori
individuati,  con  decreto  del  Ministro delle finanze da pubblicare
nella  Gazzetta  Ufficiale,  in  ragione  del  livello  di tassazione
sensibilmente  inferiore  a  quello applicato in Italia, ovvero della
mancanza  di  un  adeguato  scambio  di informazioni, ovvero di altri
criteri equivalenti.
        7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano
quando  le  imprese  residenti  in  Italia forniscono la prova che le
imprese  estere  svolgono  principalmente  un'attivita' industriale o
commerciale  effettiva  nel  mercato  del Paese nel quale hanno sede.
L'Amministrazione,  prima  di  procedere all'emissione dell'avviso di
accertamento   d'imposta  o  di  maggiore  imposta,  deve  notificare
all'interessato  un  apposito  avviso  con il quale viene concessa al
medesimo  la  possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni,
le  prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove
addotte,   dovra'   darne   specifica   motivazione   nell'avviso  di
accertamento.  La  deduzione  delle  spese  e  degli altri componenti
negativi  di cui al comma 7-bis e' comunque subordinata alla separata
indicazione  nella  dichiarazione  dei redditi dei relativi ammontari
dedotti";
      2) dopo il comma 7-ter e' aggiunto il seguente:
        "7-quater.  Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non
si  applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti
cui  risulti applicabile l'articolo 127-bis, concernente disposizioni
in materia di imprese estere partecipate";
    c)  nell'articolo  96-bis,  concernente  dividendi distribuiti da
societa' non residenti:
      1) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
                                                                    "
2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per
le  partecipazioni  in  societa', residenti in Stati non appartenenti
all'Unione   europea,   soggette  ad  un  regime  di  tassazione  non
privilegiato  in  ragione  dell'esistenza di un livello di tassazione
analogo  a  quello applicato in Italia nonche' di un adeguato scambio
di  informazioni,  da  individuare  con  decreti  del  Ministro delle
finanze  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Con  i medesimi
decreti   possono  essere  individuate  modalita'  e  condizioni  per
l'applicazione del presente comma.";
      2)  al  comma  6 sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero nel
comma 2-ter";
      3) il comma 7 e' abrogato;
    d) l'articolo 106-bis e' sostituito dal seguente:
      "Art.  106-bis.  -  (Credito per le imposte pagate all'estero e
credito  d'imposta  figurativo)  -  1.  L'imposta  corrispondente  al
credito  per  le  imposte  pagate  all'estero di cui all'articolo 15,
nonche'  quella  relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali
in  base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e'
riconosciuto  il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a
concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui
al  comma 4 dell'articolo 105, recante adempimenti per l'attribuzione
del   credito   di   imposta  ai  soci  o  partecipanti  sugli  utili
distribuiti,  secondo  i  criteri  previsti  per  gli utili di cui al
numero 2) del predetto comma".
      2.  Il  primo decreto di cui all'articolo 127-bis, comma 8, del
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
e'  emanato  entro  nove  mesi  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge.  Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b),
si  applicano  ai  redditi  relativi  al periodo d'imposta che inizia
successivamente  alla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dei  decreti  di  cui  al  comma 4 dell'articolo 127-bis del predetto
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917  del  1986,  recante  disposizioni  in  materia di imprese estere
partecipate,  introdotto  dal  comma  1  del  presente  articolo.  La
disposizione del comma 1, lettera c), si applica agli utili percepiti
nel  periodo  d'imposta  che  inizia  successivamente  alla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale dei decreti di cui al comma
2-ter  dell'articolo  96-bis  del  predetto testo unico approvato con
decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concernente
dividendi distribuiti da societa' non residenti, introdotto dal comma
1  del  presente articolo. La disposizione di cui al comma 1, lettera
d), ha effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse
in detrazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge. Con il decreto di cui al
presente  comma  sono  altresi'  stabiliti  modalita'  e  termini per
l'interpello  da  parte  delle imprese gia' operanti nei Paesi di cui
all'articolo  127-bis,  comma 4, del citato testo unico approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto
dal  comma  1  del  presente articolo, alla data di entrata in vigore
della presente legge.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
 (Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e
    di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al
              contrasto dell'evasione e dell'elusione)

  1.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del   Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo l'articolo 127 e' inserito il seguente:
      "Art.  127-bis.  -  (Disposizioni  in materia di imprese estere
partecipate).  -  1.  Se  un  soggetto  residente  in Italia detiene,
direttamente  o  indirettamente,  anche tramite societa' fiduciarie o
per  interposta persona, il controllo di una impresa, di una societa'
o  di  altro  ente,  residente o localizzato in Stati o territori con
regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero
partecipato  sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio
o  periodo  di  gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti
residenti  in  proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali
disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non
residenti   relativamente   ai  redditi  derivanti  da  loro  stabili
organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.
      2.  Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano alle persone
fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1,
lettere a), b) e c).
      3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui
al  comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia
di societa' controllate e societa' collegate.
      4.  Si  considerano  privilegiati  i  regimi fiscali di Stati o
territori  individuati,  con  decreti  del  Ministro delle finanze da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  in  ragione  del  livello di
tassazione  sensibilmente  inferiore  a  quello  applicato in Italia,
della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri
criteri equivalenti.
      5.  Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto
residente  dimostra che la societa' o altro ente non residente svolga
un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua principale
attivita', nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra
altresi'   che   dalle   partecipazioni  non  consegue  l'effetto  di
localizzare  i  redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a
regimi  fiscali  privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al
presente  comma,  il  contribuente  deve interpellare preventivamente
l'amministrazione  finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge
27   luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  statuto  dei  diritti  del
contribuente.
      6.  I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del
comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media
applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque,
non  inferiore  al  27  per cento. I redditi sono determinati in base
alle  disposizioni  del titolo I, capo VI, nonche' degli articoli 96,
96-bis,  102,  103,  103-bis; non si applicano le disposizioni di cui
agli  articoli  54,  comma  4,  e  67,  comma  3.  Dall'imposta cosi'
determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le
imposte pagate all'estero a titolo definitivo.
      7.  Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non
residenti  di  cui  al  comma  1  non  concorrono alla formazione del
reddito   dei  soggetti  residenti  fino  all'ammontare  del  reddito
assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli
esercizi  precedenti.  Le  imposte pagate all'estero, sugli utili che
non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo
del   presente   comma,   sono   ammesse   in  detrazione,  ai  sensi
dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi
del  comma  6,  diminuite  degli  importi  ammessi  in detrazione per
effetto del terzo periodo del predetto comma.
      8.  Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.";
    b) nell'articolo 76, recante norme generali sulle valutazioni:
      1) i commi 7-bis e 7-ter sono sostituiti dai seguenti:
        "7-bis.  Non  sono  ammessi in deduzione le spese e gli altri
componenti  negativi  derivanti  da operazioni intercorse tra imprese
residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non
appartenenti  all'Unione  europea aventi regimi fiscali privilegiati.
Si  considerano  privilegiati  i  regimi fiscali di Stati o territori
individuati,  con  decreto  del  Ministro delle finanze da pubblicare
nella  Gazzetta  Ufficiale,  in  ragione  del  livello  di tassazione
sensibilmente  inferiore  a  quello applicato in Italia, ovvero della
mancanza  di  un  adeguato  scambio  di informazioni, ovvero di altri
criteri equivalenti.
        7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano
quando  le  imprese  residenti  in  Italia forniscono la prova che le
imprese  estere  svolgono  principalmente  un'attivita' industriale o
commerciale  effettiva  nel  mercato  del Paese nel quale hanno sede.
L'Amministrazione,  prima  di  procedere all'emissione dell'avviso di
accertamento   d'imposta  o  di  maggiore  imposta,  deve  notificare
all'interessato  un  apposito  avviso  con il quale viene concessa al
medesimo  la  possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni,
le  prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove
addotte,   dovra'   darne   specifica   motivazione   nell'avviso  di
accertamento.  La  deduzione  delle  spese  e  degli altri componenti
negativi  di cui al comma 7-bis e' comunque subordinata alla separata
indicazione  nella  dichiarazione  dei redditi dei relativi ammontari
dedotti";
      2) dopo il comma 7-ter e' aggiunto il seguente:
        "7-quater.  Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non
si  applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti
cui  risulti applicabile l'articolo 127-bis, concernente disposizioni
in materia di imprese estere partecipate";
    c)  nell'articolo  96-bis,  concernente  dividendi distribuiti da
societa' non residenti:
      1) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
                                                                    "
2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per
le  partecipazioni  in  societa', residenti in Stati non appartenenti
all'Unione   europea,   soggette  ad  un  regime  di  tassazione  non
privilegiato  in  ragione  dell'esistenza di un livello di tassazione
analogo  a  quello applicato in Italia nonche' di un adeguato scambio
di  informazioni,  da  individuare  con  decreti  del  Ministro delle
finanze  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Con  i medesimi
decreti   possono  essere  individuate  modalita'  e  condizioni  per
l'applicazione del presente comma.";
      2)  al  comma  6 sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero nel
comma 2-ter";
      3) il comma 7 e' abrogato;
    d) l'articolo 106-bis e' sostituito dal seguente:
      "Art.  106-bis.  -  (Credito per le imposte pagate all'estero e
credito  d'imposta  figurativo)  -  1.  L'imposta  corrispondente  al
credito  per  le  imposte  pagate  all'estero di cui all'articolo 15,
nonche'  quella  relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali
in  base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e'
riconosciuto  il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a
concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui
al  comma 4 dell'articolo 105, recante adempimenti per l'attribuzione
del   credito   di   imposta  ai  soci  o  partecipanti  sugli  utili
distribuiti,  secondo  i  criteri  previsti  per  gli utili di cui al
numero 2) del predetto comma".
      2.  Il  primo decreto di cui all'articolo 127-bis, comma 8, del
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
e'  emanato  entro  nove  mesi  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge.  Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b),
si  applicano  ai  redditi  relativi  al periodo d'imposta che inizia
successivamente  alla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dei  decreti  di  cui  al  comma 4 dell'articolo 127-bis del predetto
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917  del  1986,  recante  disposizioni  in  materia di imprese estere
partecipate,  introdotto  dal  comma  1  del  presente  articolo.  La
disposizione del comma 1, lettera c), si applica agli utili percepiti
nel  periodo  d'imposta  che  inizia  successivamente  alla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale dei decreti di cui al comma
2-ter  dell'articolo  96-bis  del  predetto testo unico approvato con
decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concernente
dividendi distribuiti da societa' non residenti, introdotto dal comma
1  del  presente articolo. La disposizione di cui al comma 1, lettera
d), ha effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse
in detrazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge. Con il decreto di cui al
presente  comma  sono  altresi'  stabiliti  modalita'  e  termini per
l'interpello  da  parte  delle imprese gia' operanti nei Paesi di cui
all'articolo  127-bis,  comma 4, del citato testo unico approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto
dal  comma  1  del  presente articolo, alla data di entrata in vigore
della presente legge.