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DECRETO-LEGGE 24 novembre 2000, n. 341

Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-11-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 (in G.U. 20/01/2001, n.16).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2013)
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vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • Nuove disposizioni sulla separazione dei processi
    e in materia di custodia cautelare
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Norme per la celebrazione dei processi
    per reati di particolare gravità
  • 6
  • Intrepretazione autentica dell'articolo 442 comma 2 del
    codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio
    abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo.
  • 7
  • 7 bis
  • 8
  • Disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini
    preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente
    all'entrata in vigore del codice di procedura penale.
  • 9
  • Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura
    penale e dell'ordinamento penitenziario
  • 10
  • 11
  • Proroga e modifica delle disposizioni in materia di applicazione
    dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario e di
    videoconferenze.
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Norme in materia di applicazione di particolari strumenti tecnici di
    controllo alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti
    domiciliari e ai condannati in stato di detenzione domiciliare.
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • Norme sull'ord1namento giudiziario e sul personale ammin1strativo
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 24 bis
  • 24 ter
  • Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
  • 25
  • 26
Testo in vigore dal: 21-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Rilevato  che recenti eventi giudiziari relativi alla scarcerazione
per decorrenza dei termini di custodia cautelare di numerosi imputati
per delitti gravissimi hanno evidenziato l'insufficienza dell'attuale
disciplina   a   fronteggiare   situazioni  contingenti  legate  alla
celebrazione di dibattimenti particolarmente complessi;
  Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 16 dicembre 1999,
n. 479, ha suscitato dubbi interpretativi con riferimento all'ipotesi
di  celebrazione del giudizio abbreviato per reati puniti con la pena
dell'ergastolo,  tali  da  rendere  necessaria  la  presentazione  di
disegni  di  legge  recanti  norme interpretative al riguardo, il cui
iter parlamentare peraltro non si e' ancora concluso;
  Rilevato  che,  anche  alla luce di nuove emergenze processuali, si
manifesta inidonea la disciplina dei termini di durata delle indagini
preliminari   per   i   delitti   di  strage  commessi  anteriormente
all'entrata in vigore del codice di procedura penale;
  Rilevato  che  le statistiche in materia hanno dimostrato l'urgenza
di procedere alla modifica dell'arti-colo 656 del codice di procedura
penale, cosi' come sostituito dalla legge 27 maggio 1998, n. 165, che
ha  ritardato  l'esecuzione di un gran numero di pene detentive e che
costituisce   oggetto   di  alcuni  disegni  di  legge  il  cui  iter
parlamentare non si e' ancora esaurito;
  Ritenuto  che  e'  imminente  la  scadenza del termine di efficacia
della  disciplina  delle  videoconferenze  e della normativa prevista
dall'articolo  41-bis  dell'Ordinamento  penitenziario,  che  a norma
dell'articolo  6  della  legge  7  gennaio  1998,  n.  11, cosi' come
modificato  dall'articolo  1 della legge 26 novembre 1999, n. 446, e'
stabilita al 31 dicembre 2000;
  Ritenuta   pertanto   la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
provvedere  alla  modifica  di  alcune  disposizioni  di  ordinamento
giudiziario  indispensabili  per  garantire  il  funzionamento  della
magistratura  onoraria  e  della  disciplina  delle  applicazioni dei
magistrati;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 23 novembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e
con il Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  ((  1.  All'articolo  18,  comma 1, del codice di procedura penale,
dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
    "e-bis)  se  uno o piu' imputati dei reati previsti dall'articolo
407,  comma  2, lettera a), e' prossimo ad essere rimesso in liberta'
per  scadenza  dei  termini  per  la  mancanza  di  altri  titoli  di
detenzione" )).
  2. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 GENNAIO 2001, N. 4 )).
  3. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 GENNAIO 2001, N. 4 )).
  ((   4.   Dopo   l'articolo  130  delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con  decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271, e' inserito il
seguente:
    "Art. 130-bis (Separazione dei procedimenti in fase di indagine).
-  1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale,
procede  di  regola  separatamente  quando  ricorrono  le  ragioni di
urgenza  indicate  nell'articolo  18,  comma  1,  lettera  e-bis) del
codice". ))
  5.   Dopo   l'articolo   132  ((  delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con  decreto  legislativo  28 luglio 1989, n. 271 )) , e' aggiunto il
seguente:
    "Art.  132-bis  (Formazione  dei  ruoli  di  udienza). - 1. Nella
formazione dei ruoli di udienza e' assicurata priorita' assoluta alla
trattazione  dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con
riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.".