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LEGGE 24 novembre 2000, n. 340

Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999.

note: Entrata in vigore della legge: 9-12-2000
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/11/2000, n. 279 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  9-12-2000

Art. 33

(Ulteriori semplificazioni in materia societaria)
1. Il comma secondo dell'articolo 2196, il secondo periodo del comma secondo dell'articolo 2197, il comma secondo dell'articolo 2298, il comma terzo dell'articolo 2299, il comma secondo dell'articolo 2309, il secondo periodo del comma quarto dell'articolo 2383 e il comma secondo dell'articolo 2450-bis del codice civile sono abrogati. Nel comma primo dell'articolo 2506 del codice civile sono soppresse le parole: "e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe". L'articolo 49 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2354 del codice civile le parole: "l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta la società" sono sostituite dalla seguente: "autenticata".
2. L'articolo 2330-bis del codice civile è abrogato. Nel comma terzo dell'articolo 2343-bis del codice civile sono soppresse le parole: "del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". Il comma quinto dell'articolo 2383 del codice civile è abrogato. Nel comma sesto dell'articolo 2383 del codice civile le parole "dai due commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma precedente".
Nel comma settimo dell'articolo 2383 del codice civile sono soppresse le parole: "e quinto". Nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, e nei commi quarto e quinto dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". Nel comma primo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata" e nel comma secondo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". Nel comma settimo dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata".
Nel comma quarto dell'articolo 2420-bis del codice civile è soppresso il terzo periodo. Nel comma quinto dell'articolo 2420-bis del codice civile le parole "pubblicato nel Bollettino ufficiale della società per azioni e a responsabilità limitata" sono sostituite dalle seguenti: "depositato presso l'ufficio del registro delle imprese". Nel comma primo dell'articolo 2435 del codice civile è soppresso il secondo periodo. Nel comma secondo dell'articolo 2441 del codice civile le parole "pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata" sono sostituite dalle seguenti: "depositata presso l'ufficio del registro delle imprese". Il comma secondo dell'articolo 2444 del codice civile è abrogato. Il comma terzo dell'articolo 2450-bis del codice civile è abrogato. Nel comma quarto dell'articolo 2452 del codice civile sono soppresse le parole: "e terzo". Nel comma primo dell'articolo 2456 del codice civile sono soppresse le parole: "e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". L'art. 2457-bis del codice civile è abrogato. La rubrica dell'articolo 2457-ter del codice civile è sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese". Il comma primo dell'articolo 2457-ter del codice civile è sostituito dal seguente: "Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza". Il comma terzo dell'articolo 2457-ter del codice civile è abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2475 del codice civile è soppressa la parola: "2330-bis". Nel comma secondo dell'articolo 2487 del codice civile è soppressa la parola:
"quinto". La rubrica dell'articolo 2497-bis del codice civile è sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese". Nell'articolo 2497-bis del codice civile le parole "degli articoli 2457-bis e" sono sostituite dalle seguenti "dell'articolo 2457". Nel comma primo dell'articolo 2626 del codice civile sono soppresse le parole: "ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata,".