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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 26 settembre 2000, n. 339

Regolamento recante norme di attuazione delle misure minime di cui all'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497.

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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  8-12-2000

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, recante norme di attuazione delle direttive 92/117/CEE e 97/22/CE relative alle misure di protezione dalle zoonosi specifiche e alla lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei
prodotti di origine animale, e in particolare l'articolo 11, comma 1;
400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Mi-nistri;
Acquisito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 4 aprile 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nel-l'adunanza della sezione consultiva degli atti normativi del 10 luglio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del 29 agosto 2000, n. 100.1/1860-G/4605;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione delle misure di cui all'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, concernente la sorveglianza e il controllo della salmonella nei gruppi di riproduzione di pollame del genere Gallus, specie gallus, con le modalità previste dal presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497 (regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/117/CEE e 97/22/CE relative alle misure di protezione dalle zoonosi specifiche ed alla lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale) si veda la nota all'art. 1.
Note alle premesse:
- Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, riguarda l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, riguarda il regolamento di polizia veterinaria.
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguarda l'istituzione del Servizio sanitario nazionale.
- Il testo del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497 (regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/117/CEE e 97/22/CE relative alle misure di protezione dalle zoonosi specifiche ed alla lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale) è il seguente:
"1. Le misure previste nell'allegato III, sezione I, come eventualmente modificato in sede comunitaria secondo la procedura di cui all'art. 15-bis della direttiva 92/117/CEE, introdotto dall'art. 1,punto 7, della direttiva 97/22/CE, sono rese efficaci con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.".
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
Nota all'art. 1.
- Il testo dell'allegato III, sezione I del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, è il seguente:

"Allegato III (articolo 7)
CONTROLLO DELLA SALMONELLOSI
Sezione I
sorveglianza e controllo salmonella nei gruppi di riproduzione

I. Gruppi di pollame da riproduzione.
Un gruppo di pollame da riproduzione comprende almeno 250 volatili (gallus gallus) custoditi o allevati in un'unica azienda agricola per la produzione di uova da cova.
II. Sorveglianza della salmonella nei gruppi di pollame da riproduzione.
Il proprietario o il responsabile delle incubatrici o del gruppo di pollame da riproduzione deve far prelevare, a sue spese, campioni da far analizzare in un laboratorio nazionale autorizzato o in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente, rispettando i seguenti livelli minimi di campionatura per l'individuazione della salmonella.
A. Gruppi da allevamento.
1. Per quanto riguarda i volatili allevati a scopo di riproduzione, i campioni devono essere prelevati, come minimo, sui pulcini di un giorno, sui volatili di quattro settimane e sulle pollastre, due settimane prima dell'entrata nella fase della deposizione.
2. I campioni da prelevare devono comprendere:
a) nel caso di pulcini di un giorno, prelievi dei rivestimenti interni dei contenitori in cui i pulcini sono stati consegnati all'azienda e delle carcasse dei pulcini trovati morti all'arrivo, e,
b) nel caso di pollastre di quattro settimane o di prelievi effettuati su pollastre due settimane prima dell'entrata in fase di deposizione, campioni compositi di feci, ciascuno costituito da campioni separati di feci fresche del peso di almeno 1 grammo, prelevati a caso in diversi punti dell'edificio nel quale sono custoditi i volatili o, qualora questi ultimi possano accedere liberamente a più di un edificio di una determinata azienda, prelevati in ogni gruppo di edifici dell'azienda in cui i volatili sono custoditi;
c) il numero dei prelievi distinti di feci da effettuare per costituire un campione composto deve essere:
Numero di volatili custoditi in un edificio Numero di campioni di feci da prelevare nell'edificio o gruppo di edifici dell'azienda
1 - 24 Numero pari al numero di volatili fino ad un massimo di 20
25 - 29 20
30 - 39 25
40 - 49 30
50 - 59 35
60 - 89 40
90 - 199 50
200 - 499 55


B. Gruppi di volatili adulti da riproduzione.
1. Tutti i gruppi di volatili da riproduzione devono essere campionati almeno ogni due settimane durante il periodo di deposizione. 2. Tutti i gruppi di volatili da riproduzione le cui uova sono consegnate da un'incubatrice avente una capacità inferiore alle 1000 uova devono essere sottoposti a una campionatura presso l'azienda e i prelievi devono essere costituiti da campioni separati di feci fresche, ciascuno del peso di almeno un grammo, prelevati conformemente al punto A, 2, lettera b).
3. I gruppi di volatili da riproduzione le cui uova sono consegnate ad un incubatrice avente una capacità di 1000 uova o più devono essere sottoposti a una campionatura nell'incubatrice. I prelievi devono essere costituiti da:
a) un campione composito de meconio da prelevare su 250 pulcini, usciti da uova consegnate all'incubatrice, da ogni gruppo di riproduzione, o;
b) dei prelievi di carcasse di 50 pulcini morti nel guscio delle uova o messi in incubatrice e provenienti da uova consegnate da ogni gruppo di riproduzione.
4. Questi campioni possono anche essere prelevati da gruppi di riproduzione comprendenti meno di 250 volatili le cui uova sono consegnate da un'incubatrice di capacità totale pari a 1000 uova o più.
5. Ogni otto settimane le campionature previste al presente punto b, devono essere sostituite da campionature ufficiali effettuate conformalmente al punto 4.
C. Esame dei campioni prelevati per la ricerca della salmonella.
I campioni prelevati in ogni edificio possono essere raggruppati ai fini dell'analisi.
Le analisi e i test sono effettuati in base a metodi riconosciuti secondo la procedura dell'art. 16 della presente direttiva, previo parere del comitato veterinario scientifico e, nell'attesa del riconoscimento, secondo metodi nazionali comprovati che offrano le garanzie previste dalla decisione 39/610/CEE.
III. Notifica dei risultati.
Se in seguito ad un controllo effetttuato conformemente al punto due, in un gruppo da riproduzione viene individuata la presenza di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium il responsabile del laboratorio che effettua l'esame, la persona incaricata dell'esame o il proprietario del gruppo notifica i risultati all'autorità competente.
IV. Indagine sui gruppi dichiarati positivi dopo il controllo.
Se la presenza di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium è notificata conformemente al punto III, il gruppo è sottoposto a campionature ufficiali per confermare i primi risultati. In ogni edificio in cui sono presenti i volatili del gruppo deve essere prelevato a caso un campione di volatili selezionato conformemente alla tabella che figura al punto II, A, 2, lettera c). Ai fini del controllo, i volatili devono essere suddivisi in partite di cinque e da ogni volatile devono essere prelevati campioni di fegato, delle ovaie e degli intestini; questi campioni devono essere esaminati per l'individuazione della salmonella con l'analisi e test effettuati in base a metodi comprovati e riconosciuti conformemente alla procedura comunitaria o, nell'attesa di tale riconoscimento, secondo metodi nazionali comprovati.
V. Misure da adottare nei confronti dei gruppi in cui è confermata l'infezione.
Le misure devono rispondere alle seguenti norme minime:
1) se, a seguito di un esame effettuato conformemente alle disposizioni del punto IV, in un edificio è confermata la presenza di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium, devono essere adottati i seguenti provvedimenti:
a) da tale edificio non deve uscire alcun volatile, salvo autorizzazione dell'autorità competente per la macellazione e distribuzione sotto controllo o per la macellazione in un macello designato dall'autorità competente conformemente alla lettera c);
b) le uova non covate provenienti da tale edificio devono essere distrutte in loco o trasferite, previa appropiata marcatura e sotto controllo, ad uno stabilimento autorizzato per il trattamento di ovoprodotti per essere sottoposte a trattamento termico a norma del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, e successive modifiche;
c) tutti i volatili dell'edificio da riproduzione devono essere macellati a norma dell'allegato I, capitolo VI, punto 31, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, informando decisione di macellazione il veterinario ufficiale del macello, in conformità dell'allegato I, capitolo VI, punto 25, lettera a), o essere macellati e distrutti in modo da ridurre al massimo il rischio di propagazione della salmonella.
2. Successivamente allo spopolamento dei locali occupati da gruppi infettati con salmonella enteritidis o con salmonella typhimerium si deve procedere ad una pulizia e disifenzione efficaci, compresa la corretta eliminazione del letame o dei rifiuti conformemente alle procedure stabilite dall'autorità veterinaria locale; la ripopolazione deve avvenire con pulcini che soddisfano i requisiti del punto II, A 1.
3. Se le uova da cova provenienti da gruppi in cui è stata confermata la presenza di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium sono ancora presenti in un'incubatrice, esse devono essere distrutte o trattate come materiali ad alto rischio conformemente al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.
V-bis: È possibile derogare all'obbligo di distruzione di cui al punto V, 1, lettera b) e all'obbligo di macellazione previsto al punto V, 1, lettera c), nella misura in cui, finchè non sia dimostrato che l'infezione dovuta alla salmonella enteritidis o alla salmonella typhimurium sia scomparsa, è garantito che:
i) non possa aver luogo l'immissione sul mercato di uova non incubate provenienti da un branco di cui al punto V, 1, lettera b), eccetto che per il trattamento ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, e successive modifiche;
ii) non possa aver luogo da quel branco alcun movimento di pollame vivo - ivi compresi i pulcini di un giorno che ne sono nati - eccetto che per la macellazione immediata prevista dal punto V, 1, lettera c).
Il servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, ove non sia diversamente disposto nel decreto di cui all'art. 11, comma 1, autorizza, informando la regione o provincia autonoma e il Ministero della sanità, deroga alla distrazione previo accertamento del rispetto delle condizioni di cui alle lettere i) e ii).
VI. Secondo la procedura comunitaria e previo parere del comitato veterinario scientifico da formulare anteriormente al 1o ottobre 1993:
a) si possono riconoscere sistemi di sorveglianza basati su un controllo sierologico nell'azienda, se offrono garanzie equivalenti al sistema di ispezione nell'incubatrice previsto al punto II, A 1, B 3 e 4 e C;
b) si possono approvare soluzioni alternative alla macellazione obbligatoria prevista al punto V, lettera c), quali un trattamento con antibiotici per gruppi da riproduzione;
c) si possono adottare norme specifiche per tutelare il materiale genetico di valore.
I controlli previsti nel presente capitolo possono, secondo la procedura comunitaria, essere riesaminati in funzione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche.".