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LEGGE 14 novembre 2000, n. 338

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari.

note: Entrata in vigore della legge: 8-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 10-8-2022
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1 
    Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari 
 
  1. Per consentire il concorso dello  Stato  alla  realizzazione  di
interventi    necessari    per    l'abbattimento    delle    barriere
architettoniche,  per  l'adeguamento  alle  vigenti  disposizioni  in
materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero
e la ristrutturazione  di  immobili  gia'  esistenti,  adibiti  o  da
adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, nonche'
di interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed  edifici  da
adibire  alla  medesima  finalita'  da  parte  delle  regioni,  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, degli  organismi  regionali
di  gestione  per  il  diritto  allo  studio  universitario  di   cui
all'articolo  25  della  legge  2  dicembre  1991,  n.   390,   delle
universita' statali e di quelle legalmente riconosciute, dei  collegi
universitari di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre  1966,  n.
942, di consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e
61 del testo unico delle leggi sull'istruzione  superiore,  approvato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti
senza fini di lucro e di organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
sociale operanti nel settore del diritto allo studio, e'  autorizzata
la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli  anni  2000,  2001  e
2002. A decorrere dal 2003 l'ammontare  della  spesa  e'  determinato
dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni.
Gli interventi di cui al presente comma possono essere affidati,  nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici,  a
soggetti privati in  concessione  di  costruzione  e  gestione  o  in
concessione di servizi, o  a  societa'  di  capitali  pubbliche  o  a
societa' miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato. 
  2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1  attraverso
un contributo non superiore al 75 per cento del costo totale previsto
da progetti esecutivi immediatamente  realizzabili.  Le  regioni,  le
province autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali  di
cui al comma 1 e gli altri soggetti che partecipano al  finanziamento
degli interventi non possono utilizzare  per  la  relativa  copertura
finanziaria le risorse gia' stanziate negli  esercizi  precedenti  al
2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali  per  l'edilizia
residenziale pubblica possono concorrere alla  copertura  finanziaria
della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore
al sessanta per cento. (2) 
  3. Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, sentite la Conferenza  dei  rettori  delle
universita' italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le procedure e le modalita' per la presentazione  dei
progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti.  Al  fine  di
semplificare e rendere tempestivi  ed  efficaci  la  selezione  e  il
monitoraggio  degli  interventi,   le   procedure   sono   effettuate
esclusivamente   con   modalita'    digitali    e    attraverso    la
informatizzazione  del  processo  edilizio   e   del   progetto   con
l'esclusivo utilizzo di strumenti per  la  rappresentazione  digitale
del processo costruttivo. I progetti  devono  prevedere,  a  pena  di
inammissibilita', il numero dei posti letto attesi. Con  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati i progetti
ammessi a finanziamento e sono assegnate  le  relative  risorse,  con
conseguente individuazione ed assegnazione dei posti  letto  riferiti
ai singoli progetti. 
  4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la  finalita'
di ospitare gli studenti universitari, nonche' di offrire anche  agli
altri iscritti alle universita' servizi di supporto alla didattica  e
alla ricerca e attivita' culturali e ricreative.  A  tale  fine,  con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, sentiti il Ministro dei lavori  pubblici  e  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli  standard
minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi  e  le  residenze
universitarie  di  cui  alla  presente  legge,  nonche'  linee  guida
relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione,
anche  in  deroga  alle  norme  vigenti  in   materia   di   edilizia
residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi
e delle residenze alle finalita' di cui alla  presente  legge.  Resta
ferma  l'applicazione  delle  vigenti  disposizioni  in  materia   di
controlli da parte delle competenti autorita' regionali.  Il  decreto
di cui al presente comma  prevede  parametri  differenziati  per  gli
interventi di manutenzione straordinaria, recupero,  ristrutturazione
e per gli interventi di nuova costruzione, al fine di  assicurare  la
tutela dei valori architettonici degli edifici esistenti,  garantendo
comunque il rispetto delle esigenze  relative  alla  sicurezza,  alla
prevenzione antisismica, alla tutela igienico-sanitaria, nonche' alla
tutela dei valori  storico-artistici.  Le  disposizioni  del  decreto
prevalgono su quelle dei regolamenti edilizi. 
  4-bis. Al  fine  di  perseguire  gli  obiettivi  individuati  nella
comunicazione della Commissione europea  dell'11  dicembre  2019  sul
Green Deal  europeo,  recepiti  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, sono promossi prioritariamente  la  ristrutturazione,  la
trasformazione,  anche  attraverso  interventi   di   demolizione   e
ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la
finalita' di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione
e nella gestione degli interventi. 
  ((4-ter. Le risorse del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza
indicate  nell'ambito  dei  bandi  adottati  in  applicazione   della
presente legge possono essere  destinate  anche  all'acquisizione  da
parte dei soggetti di cui al  comma  1,  nonche'  di  altri  soggetti
pubblici e privati, della disponibilita' di posti letto per  studenti
universitari, mediante l'acquisizione del diritto  di  proprieta'  o,
comunque,  l'instaurazione  di  un  rapporto  di  locazione  a  lungo
termine,  ovvero  per  finanziare  interventi  di  adeguamento  delle
residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della
Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640  final)  sul
Green Deal  europeo,  recepiti  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza. Con separato bando riservato alle  finalita'  di  cui  al
presente   comma,   da   adottarsi   con   decreto    del    Ministro
dell'universita' e della ricerca, sono definite  le  procedure  e  le
modalita' per la presentazione dei progetti e  per  l'erogazione  dei
relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di
cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalita'  di  acquisizione
della disponibilita' di posti letto di cui al primo periodo. Al  fine
di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del
Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo
periodo e sul provvedimento di nomina della  commissione  di  cui  al
comma 5, che puo' essere composta da rappresentati indicati dal  solo
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  possono  non  essere
acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui  al
presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.)) 
  5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici progetti  per  la
realizzazione degli interventi entro  tre  mesi  dall'emanazione  del
decreto di cui al comma 4. All'istruttoria dei progetti provvede  una
commissione   istituita   presso   il   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'   e   della   ricerca,   nominata    dal    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in modo  da  assicurare  la
rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni.  La
spesa derivante dal funzionamento della commissione  e'  determinata,
senza nuovi o maggiori oneri per il  bilancio  dello  Stato,  per  un
importo massimo non superiore all'1 per cento dei  fondi  di  cui  al
comma 10, allo scopo utilizzando le  risorse  previste  dal  medesimo
comma. Il Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica,   sulla   base   dell'istruttoria    effettuata    dalla
commissione, individua i  progetti  ammessi  al  cofinanziamento  nei
limiti delle risorse disponibili  e  procede  alla  ripartizione  dei
fondi con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con  il
piano  sono  effettivamente  erogate  sulla  base  degli   stati   di
avanzamento dei lavori secondo i tempi e le  modalita'  previsti  nei
progetti.  Il  piano  prevede  anche  le  modalita'  di  revoca   dei
finanziamenti concessi nel caso in cui non siano state rispettate  le
scadenze previste nei progetti presentati per  il  cofinanziamento  e
l'assegnazione  dei  finanziamenti  stessi  a  progetti  ammessi  con
riserva. 
  6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici di cui alla
presente legge sono  prioritariamente  destinati  al  soddisfacimento
delle esigenze degli studenti capaci  e  meritevoli  privi  di  mezzi
sulla base dei criteri di valutazione della  condizione  economica  e
del merito stabiliti dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri emanato ai sensi dell'articolo  4  della  legge  2  dicembre
1991, n. 390. 
  7. Qualora in  singole  regioni  o  province  risulti  esaurita  la
graduatoria degli idonei nel concorso per la concessione delle  borse
di studio e di prestiti d'onore di cui agli articoli  8  e  16  della
legge 2 dicembre 1991, n. 390, le risorse del fondo di cui al comma 4
dell'articolo 16 della stessa legge possono essere  utilizzate  dalle
stesse regioni o province autonome per gli interventi di cui al comma
1 del presente articolo. 
  8. Per tenere conto delle specifiche esigenze degli alloggi e delle
residenze per gli studenti universitari, gli  interventi  finanziati,
ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n.
390, con le risorse regionali disponibili per i programmi pluriennali
per l'edilizia residenziale pubblica, possono essere  effettuati,  ai
sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio  1992,  n.  179,  anche
direttamente dalle regioni o tramite gli organismi regionali  di  cui
al comma 1, e anche in  deroga  alle  norme  e  alle  caratteristiche
tecniche di cui agli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto  1978,  n.
457, purche' nel rispetto delle disposizioni del decreto  di  cui  al
comma 4 del presente articolo e sempre a condizione che  permanga  la
destinazione delle opere alle finalita' della presente  legge.  Resta
ferma  l'applicazione  delle  vigenti  disposizioni  in  materia   di
controlli da parte delle competenti autorita' regionali. 
  9. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390,
e' abrogato. 
  10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 60 miliardi annue  per  il  triennio  2000-2002,  si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   dei   fondi   per   l'edilizia
universitaria di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre
1986, n. 910, allo  scopo  intendendosi  corrispondentemente  ridotta
l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha disposto (con l'art. 64, comma  9)
che "L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui oneri  sono  a
carico delle risorse previste per l'attuazione di  progetti  compresi
nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR  da
parte del Consiglio dell'Unione europea".