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LEGGE 20 novembre 2000, n. 336

Ripristino della festività nazionale del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 23-11-2000
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dal 2001 la celebrazione della festa nazionale della
Repubblica  ha  nuovamente  luogo  il  2  giugno di ciascun anno, che
pertanto viene ripristinato come giorno festivo.