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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 2000, n. 333

Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal: 3-12-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  20 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede
l'emanazione  di  un  regolamento recante norme di esecuzione, aventi
carattere generale, ai fini dell'attuazione della citata legge;
  Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  ed  i  diritti  delle persone
handicappate;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
  Sentita  la  conferenza  unificata,  istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole
in data 4 aprile 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;
  Ritenuta,  al  riguardo,  con  riferimento  all'individuazione  dei
competenti  servizi  per  l'impiego,  l'opportunita'  di mantenere la
terminologia  adottata, che identifica le nuove strutture preposte al
collocamento, per effetto del decentramento amministrativo in materia
di  mercato  del  lavoro  operato dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2000;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                   Soggetti iscritti negli elenchi
  1.  Possono  ottenere  l'iscrizione  negli elenchi del collocamento
obbligatorio  le  persone disabili, di cui all'articolo 1 della legge
12  marzo 1999, n. 68, che abbiano compiuto i quindici anni di eta' e
che    non    abbiano    raggiunto   l'eta'   pensionabile   prevista
dall'ordinamento,  rispettivamente  per  il settore pubblico e per il
settore privato.
  2.  In  attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per
tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma
1  i  soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del
1999, nonche' quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, come
modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, questi ultimi anche se
non  in  possesso  dello  stato  di disoccupazione. Per i coniugi e i
figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio,
di  guerra  o  di  lavoro,  nonche' per i soggetti di cui alla citata
legge  n.  407  del  1998 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'iscrizione nei predetti elenchi e' consentita esclusivamente in via
sostitutiva  dell'avente  diritto  a  titolo principale. Tuttavia, il
diritto  all'iscrizione  negli  elenchi  per  le  predette  categorie
sussiste  qualora  il  dante causa sia stato cancellato dagli elenchi
del  collocamento  obbligatorio  senza  essere  mai  stato avviato ad
attivita' lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.
  3.  Gli  orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi
per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli
elenchi  del  collocamento  obbligatorio se minori di eta' al momento
della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso
della  prima  categoria  di  cui  alle tabelle annesse al testo unico
delle  norme  in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre  1978,  n. 915. Agli
effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli
di  eta'  non  superiore  a  21  anni,  se  studenti  di scuola media
superiore, e a 26 anni, se studenti universitari.
  4.   Ferma   restando  la  disciplina  sostanziale  in  materia  di
assunzioni  obbligatorie  delle categorie di cui all'articolo 1 della
legge  n.  68  del  1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della   predetta   legge,   le   iscrizioni   effettuate  negli  albi
professionali,  articolati  a  livello regionale, rispettivamente dei
centralinisti   telefonici   non   vedenti   e  dei  terapisti  della
riabilitazione non vedenti, sono comunicate al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, entro 60
giorni    dall'iscrizione,    per    l'aggiornamento    dell'albo   e
l'espletamento  dei  compiti  di certificazione. Per la categoria dei
massaggiatori   e   massofisioterapisti   non  vedenti,  le  relative
iscrizioni  all'Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero
ai  servizi  di  collocamento  di  residenza  dell'iscritto, entro lo
stesso termine.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  20 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede
l'emanazione  di  un  regolamento recante norme di esecuzione, aventi
carattere generale, ai fini dell'attuazione della citata legge;
  Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  ed  i  diritti  delle persone
handicappate;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
  Sentita  la  conferenza  unificata,  istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole
in data 4 aprile 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;
  Ritenuta,  al  riguardo,  con  riferimento  all'individuazione  dei
competenti  servizi  per  l'impiego,  l'opportunita'  di mantenere la
terminologia  adottata, che identifica le nuove strutture preposte al
collocamento, per effetto del decentramento amministrativo in materia
di  mercato  del  lavoro  operato dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2000;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                   Soggetti iscritti negli elenchi
  1.  Possono  ottenere  l'iscrizione  negli elenchi del collocamento
obbligatorio  le  persone disabili, di cui all'articolo 1 della legge
12  marzo 1999, n. 68, che abbiano compiuto i quindici anni di eta' e
che    non    abbiano    raggiunto   l'eta'   pensionabile   prevista
dall'ordinamento,  rispettivamente  per  il settore pubblico e per il
settore privato.
  2.  In  attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per
tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma
1  i  soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del
1999, nonche' quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, come
modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, questi ultimi anche se
non  in  possesso  dello  stato  di disoccupazione. Per i coniugi e i
figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio,
di  guerra  o  di  lavoro,  nonche' per i soggetti di cui alla citata
legge  n.  407  del  1998 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'iscrizione nei predetti elenchi e' consentita esclusivamente in via
sostitutiva  dell'avente  diritto  a  titolo principale. Tuttavia, il
diritto  all'iscrizione  negli  elenchi  per  le  predette  categorie
sussiste  qualora  il  dante causa sia stato cancellato dagli elenchi
del  collocamento  obbligatorio  senza  essere  mai  stato avviato ad
attivita' lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.
  3.  Gli  orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi
per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli
elenchi  del  collocamento  obbligatorio se minori di eta' al momento
della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso
della  prima  categoria  di  cui  alle tabelle annesse al testo unico
delle  norme  in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre  1978,  n. 915. Agli
effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli
di  eta'  non  superiore  a  21  anni,  se  studenti  di scuola media
superiore, e a 26 anni, se studenti universitari.
  4.   Ferma   restando  la  disciplina  sostanziale  in  materia  di
assunzioni  obbligatorie  delle categorie di cui all'articolo 1 della
legge  n.  68  del  1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della   predetta   legge,   le   iscrizioni   effettuate  negli  albi
professionali,  articolati  a  livello regionale, rispettivamente dei
centralinisti   telefonici   non   vedenti   e  dei  terapisti  della
riabilitazione non vedenti, sono comunicate al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, entro 60
giorni    dall'iscrizione,    per    l'aggiornamento    dell'albo   e
l'espletamento  dei  compiti  di certificazione. Per la categoria dei
massaggiatori   e   massofisioterapisti   non  vedenti,  le  relative
iscrizioni  all'Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero
ai  servizi  di  collocamento  di  residenza  dell'iscritto, entro lo
stesso termine.