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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2000, n. 313

Regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/11/2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/2004)
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Testo in vigore dal: 16-12-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275; 
  Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258; 
  Sentite, in data 1o giugno e  27  luglio  2000,  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione
reso in data 18 luglio 2000; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2000; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 settembre 2000; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto
con i Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e per la funzione pubblica; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
                        Organi dell'Istituto 

 
  1.  L'Istituto  nazionale  per  la  valutazione  del   sistema   di
istruzione, ente di diritto pubblico sottoposto  alla  vigilanza  del
Ministero  della   pubblica   istruzione,   di   seguito   denominato
"Istituto", istituito con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258,
di seguito denominato  "decreto  legislativo"  che  ne  individua  le
finalita',  e'  dotato  dei  seguenti  organi  di  amministrazione  e
scientifici: 
    a) presidente; 
    b) consiglio di amministrazione; 
    c) comitato tecnico-scientifico; 
    d) collegio dei revisori. ((3)) 
    
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286  ha  disposto  (con  l'art.  16,
comma 5) che "Alla data di insediamento dei nuovi organi e'  abrogato
l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano
di applicarsi nei confronti dell'Istituto  le  restanti  disposizioni
del predetto decreto; dalla stessa data e' altresi' abrogato il 
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313."