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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2000, n. 277

Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2012)
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Testo in vigore dal: 11-10-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
il  quale  prevede  che, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  dell'apposita  commissione  del CIPE, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite, con cadenza
annuale, fino 31 dicembre 2004, le misure delle aliquote delle accise
sugli  oli  minerali  che,  rispetto  a  quelle  vigenti alla data di
entrata  in  vigore della legge medesima, valgono a titolo di aumenti
intermedi  occorrenti  per il raggiungimento progressivo della misura
delle aliquote sui citati prodotti decorrenti dal 1o gennaio 2005;
  Visto  l'articolo  8, comma 10, lettera e), della medesima legge n.
488  del 1998, come sostituito dall'articolo 7, comma 15, della legge
23  dicembre  1999, n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti
per  effetto  delle  disposizioni  di cui al medesimo articolo 8 sono
destinate,  tra  l'altro,  a  compensare  la  riduzione  degli  oneri
gravanti  sugli  esercenti l'attivita' di trasporto merci con veicoli
di  massa  massima  complessiva  non  inferiore  a 11,5 tonnellate da
operare,   ove   occorra,   anche  mediante  credito  d'imposta  pari
all'incremento,  per  il  medesimo  anno,  dell'accisa  applicata  al
gasolio per autotrazione;
  Visto  l'articolo  7,  comma  16, della menzionata legge n. 488 del
1999,  secondo  cui  le  disposizioni di cui al comma 15 del medesimo
articolo 7 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999;
  Visto  l'articolo  8, comma 13, della citata legge n. 448 del 1998,
il   quale   prevede   che   con  regolamento  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le
  norme  di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo
  8;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle
entrate,  di  concerto  con  il  capo  del Dipartimento dei trasporti
terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione, in data 24
giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio
1999;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 15
gennaio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  11 del 15
gennaio  1999, che ha rideterminato, a decorrere dal 16 gennaio 1999,
le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali;
  Visto  il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte  sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali
e  amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504;
  Visto  l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni;
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;
  Vista la prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, relativa
all'emanazione  di  talune  norme  comuni  in materia di trasporti di
merci su strada;
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo
1992,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L 95 del 9 aprile 1992;
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, come successivamente modificato, ed in particolare l'articolo
38-ter;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 giugno 2000;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dal  16  gennaio  1999,  la riduzione degli oneri
gravanti sugli esercenti le attivita' di autotrasporto merci prevista
dall'articolo  8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  come  sostituito  dall'articolo 7, comma 15, della legge 23
dicembre  1999,  n.  488,  e'  determinata  in un ammontare pari agli
incrementi  dell'aliquota  di  accisa  sul  gasolio per autotrazione,
disposti  per  effetto  dell'articolo  8, commi 5 e 6, della medesima
legge  n.  448  del  1998, rapportata ai consumi di tale prodotto nei
periodi  di  riferimento.  Il  credito  derivante  da tale riduzione,
sempreche' di importo non inferiore a 25 euro, puo' essere utilizzato
dal  beneficiario  in  compensazione,  ai  sensi dell'articolo 17 del
decreto  legislativo  9  luglio  1997, n. 241, ovvero riconosciuto al
medesimo mediante rimborso della relativa somma, secondo le modalita'
stabilite dal presente regolamento.
  2. Ai fini del presente regolamento, per "esercenti le attivita' di
autotrasporto merci" si intendono le imprese che esercitano attivita'
di   autotrasporto  di  merci  per  conto  terzi  iscritte  nell'albo
istituito   con   legge   6   giugno   1974,  n.  298,  e  successive
modificazioni,  o  in  conto  proprio  munite  della  licenza  di cui
all'articolo  32  della  medesima legge ed iscritte nell'elenco degli
autotrasportatori   di   cose  in  conto  proprio,  d'ora  in  avanti
denominate  "esercenti nazionali", nonche' le imprese appartenenti ad
altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  in possesso della licenza
comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto
terzi  di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in
conto  proprio  esentate,  ai  sensi  dell'articolo  13  del medesimo
regolamento   (CEE)   n.  881/92  del  Consiglio  che  ha  modificato
l'articolo  1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962,
da  ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione
in  presenza  delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di
detto  regolamento  (CEE)  n.  881/92,  d'ora  in  avanti  denominate
"esercenti comunitari".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
             dall'amministrazione  competente  per  materia, ai sensi
             dell'art.   10,   comma 3,   del   testo   unico   delle
             disposizioni    sulla    promulgazione    delle   leggi,
             sull'emanazione   dei   decreti   del  Presidente  della
             Repubblica   e   sulle   pubblicazioni  ufficiali  della
             Repubblica  italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre
             1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura
             delle  disposizioni  di  legge  alle quali e' operato il
             rinvio.  Restano invariati il valore e l'efficacia degli
             atti legislativi qui trascritti.
                              Note alle premesse:
              -   Il   testo   dell'art.   87,  quinto  comma,  della
             Costituzione,   che   si  riferisce  alle  funzioni  del
             Presidente della Repubblica e' il seguente:
              "Promulga  le leggi ed emana i decreti aventi valore di
             legge e i regolamenti".
              -  Il  testo  dei  commi 5 e 13 dell'art. 8 della legge
             23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza per
             la stabilizzazione e lo sviluppo", sono i seguenti:
              "5. Fino  al  31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
             delle  accise  sugli  oli  minerali  nonche'  quelle sui
             prodotti  di  cui  al  comma 7,  che,  rispetto a quelle
             vigenti  alla  data  di entrata in vigore della presente
             legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti
             per  il  raggiungimento  progressivo  della misura delle
             aliquote  decorrenti dal 1o gennaio 2005, sono stabilite
             con  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri,
             su  proposta  dell'apposita commissione del CIPE, previa
             deliberazione del Consiglio dei Ministri".
              "13. Con  regolamento  emanato  ai  sensi  dell'art. 17
             della  legge  23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme
             di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui al presente
             articolo,   fatta  eccezione  per  quanto  previsto  dal
             comma 10, lettera a)".
              - Il  testo  dell'art.  8,  comma 10, lettera e), della
             legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente:
                "e) a  compensare  la  riduzione degli oneri gravanti
             sugli  esercenti  le  attivita'  di  trasporto merci con
             veicoli  di  massa  massima  complessiva non inferiore a
             11,5  tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante
             credito  d'imposta  pari all'incremento, per il medesimo
             anno,    dell'accisa    applicata    al    gasolio   per
             autotrazione;".
              - Il   testo   dell'art.   7,   comma 16,  della  legge
             23 dicembre 1999, n. 488, e' il seguente:
              "16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a
             decorrere dal 16 gennaio 1999".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
             15 gennaio 1999, recante modificazioni, per l'anno 1999,
             delle  aliquote  delle accise sugli oli minerali e delle
             aliquote  dell'imposta  sui  consumi di carbone, coke di
             petrolio  e  emulsioni"  ha  stabilito,  tra l'altro, la
             seguente  aliquota d'imposta, a decorrere dal 16 gennaio
             1999:  gasolio  usato  come  carburante:  L. 780.731 per
             mille litri.
              - Il   testo   unico   delle  disposizioni  legislative
             concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e
             relative sanzioni penali e amministrative, approvato con
             decreto  legislativo  26 ottobre  1995, n. 504, e' stato
             pubblicato   nel   supplemento  ordinario  n.  143  alla
             Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995.
              - Il   testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
             (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
             della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), e' il
             seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
             della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
             Ministri,  sentito  il parere del Consiglio di Stato che
             deve  pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
             possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
             legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
             decreti  legislativi recanti norme di principio, esclusi
             quelli  relativi  a  materie  riservate  alla competenza
             regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
             leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
             tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
             amministrazioni   pubbliche   secondo   le  disposizioni
             dettate dalla legge;
                e) (abrogata).
              2. Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
             deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, sentito il
             Consiglio  di  Stato,  sono emanati i regolamenti per la
             disciplina   delle   materie,  non  coperte  da  riserva
             assoluta  di  legge  prevista dalla Costituzione, per le
             quali    le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
             l'esercizio  della  potesta'  regolamentare del Governo,
             determinano  le norme generali regolatrici della materia
             e  dispongono  l'abrogazione  delle  norme  vigenti, con
             effetto    dall'entrata    in    vigore    delle   norme
             regolamentari.
              3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
             regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o
             di  autorita'  sottordinate al Ministro, quando la legge
             espressamente  conferisca tale potere. Tali regolamenti,
             per  materie  di  competenza  di  piu' Ministri, possono
             essere  adottati  con  decreti  interministeriali, ferma
             restando  la  necessita'  di  apposita autorizzazione da
             parte   della   legge.  I  regolamenti  ministeriali  ed
             interministeriali  non possono dettare norme contrarie a
             quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
             essere   comunicati  al  Presidente  del  Consiglio  dei
             Ministri prima della loro emanazione.
              4. I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
             ministeriali  ed interministeriali, che devono recare la
             denominazione  di  "regolamento  ,  sono adottati previo
             parere  del  Consiglio  di Stato, sottoposti al visto ed
             alla  registrazione  della  Corte dei conti e pubblicati
             nella Gazzetta Ufficiale.
              4-bis. L'organizzazione  e  la  disciplina degli uffici
             dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati
             ai   sensi   del   comma 2,  su  proposta  del  Ministro
             competente  d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
             Ministri  e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
             principi  posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,
             n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
             l'osservanza dei criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
             con  i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo
             che  tali  uffici hanno esclusive competenze di supporto
             dell'organo  di  direzione  politica  e  di raccordo tra
             questo e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
             dirigenziale  generale,  centrali e periferici, mediante
             diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
             funzioni  strumentali e loro organizzazione per funzioni
             omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando
             le duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
             dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
             consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
             regolamentare  per  la  definizione  dei  compiti  delle
             unita'    dirigenziali    nell'ambito    degli    uffici
             dirigenziali generali".
              - Il  decreto 24 giugno 1999 del direttore generale del
             Dipartimento  delle entrate, di concerto con il capo del
             Dipartimento  dei  trasporti terrestri del Ministero dei
             trasporti  e della navigazione e' stato pubblicato nella
             Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999.
              - La  legge  6 giugno 1974, n. 298, e' stata pubblicata
             nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974.
              - La  prima  direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962
             e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
             Comunita' europee n. 70 del 6 agosto 1962, pag. 2005/62.
              - Il  regolamento  (CEE)  n.  881/92  del Consiglio del
             26 marzo   1992   e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
             Ufficiale  delle  Comunita' europee n. L 95 del 9 aprile
             1992.
              - Il  decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, e'
             stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 114 del
             18 maggio 1992, supplemento ordinario.
              - Il   testo   dell'art.  17  del  decreto  legislativo
             9 luglio 1997, n. 241, cosi' come modificato dall'art. 2
             del  decreto  legislativo  19 novembre  1998,  n. 422, e
             dall'art.  1  del decreto legislativo 28 settembre 1998,
             n.  360,  e dall'art. 2 del decreto legislativo 23 marzo
             1998,  n.  56,  e  dall'art.  1  del decreto legislativo
             24 marzo 1999, n. 81, e' il seguente:
              "Art.  17.  -  1.  I  contribuenti  eseguono versamenti
             unitari  delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e
             delle  altre somme a favore dello Stato, delle regioni e
             degli  enti  previdenziali,  con eventuale compensazione
             dei  crediti,  dello  stesso  periodo, nei confronti dei
             medesimi  soggetti,  risultanti  dalle  dichiarazioni  e
             dalle denunce periodiche presentate successivamente alla
             data di entrata in vigore del presente decreto.
              Tale compensazione deve essere effettuata entro la data
             di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
             i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
             addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
             versamento  diretto ai sensi dell'articolo 3 del decreto
             del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n.
             602;  per le ritenute di cui al secondo comma del citato
             art.  3  resta  ferma la facolta' di eseguire versamento
             presso  la  competente  sezione di tesoreria provinciale
             dello   Stato;   in   tal   caso   non   e'  ammessa  la
             compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
             degli  articoli 27 e 33 dal decreto del Presidente della
             Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
             soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
             e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,
             lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                d-bis)  [all'addizionale  regionale  all'imposta  sul
             reddito delle persone fisiche];
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
             posizione    assicurativa    in   una   delle   gestioni
             amministrate  da  enti  previdenziali, comprese le quote
             associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
             dovuti  dai  datori  di  lavoro  e  dai  committenti  di
             prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa
             di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico
             delle  imposte  sui  redditi,  approvato con decreto del
             Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
             sul  lavoro  e le malattie professionali dovute ai sensi
             del  testo  unico  approvato  con decreto del Presidente
             della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
             rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis)   al   saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
             patrimonio    netto   delle   imprese,   istituita   con
             decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con
             modificazioni,  dalla  legge 26 novembre 1992, n. 461, e
             del  contributo  al  Servizio sanitario nazionale di cui
             all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da
             ultimo  modificato  dall'art.  4  del  decreto-legge  23
             febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con modificazioni,
             dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
                h-ter)  alle  altre  imposte,  le tasse e le sanzioni
             individuate con decreto del Ministro delle finanze.
              2-bis.  Non  sono  ammessi alla compensazione di cui al
             comma  2  i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul
             valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che
             si  avvalgono  della  procedura  di  compensazione della
             predetta  imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73
             del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre
             1972, n. 633".
              - Il  testo dell'art. 38-ter del decreto del Presidente
             della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
             disciplina  dell'imposta  sul  valore  aggiunto),  e' il
             seguente:
              "Art.  38-ter  (Esecuzione  dei rimborsi a soggetti non
             residenti).  -  I soggetti domiciliati e residenti negli
             Stati  membri  della  Comunita' economica europea, senza
             stabile  organizzazione in Italia e senza rappresentante
             nominato  ai  sensi  del  secondo  comma  dell'art.  17,
             assoggettati  all'imposta  nello  Stato  in cui hanno il
             domicilio  o  la  residenza,  che  non  hanno effettuato
             operazioni  in Italia, ad eccezione delle prestazioni di
             trasporto   e   relative   prestazioni   accessorie  non
             imponibili   ai   sensi   dell'art.   9,  nonche'  delle
             prestazioni  indicate  all'art. 7, quarto comma, lettera
             d),  possono  ottenere, in relazione a periodi inferiori
             all'anno,  il  rimborso  dell'imposta,  se  detraibile a
             norma dell'art. 19, relativa ai beni mobili e ai servizi
             importati    o   acquistati,   sempreche'   di   importo
             complessivo  non inferiore a duecento euro. Se l'importo
             complessivo  relativo  ai  periodi  infrannuali  risulta
             inferiore   a   duecento   euro   il   rimborso   spetta
             annualmente,  sempreche'  di  importo  non  inferiore  a
             venticinque euro.
              La   disposizione   del   primo  comma  si  applica,  a
             condizione   di   reciprocita',   anche  agli  operatori
             economici   domiciliati   e   residenti   in  Stati  non
             appartenenti   alla   Comunita'  economica  europea,  ma
             limitatamente   all'imposta  relativa  agli  acquisti  e
             importazioni  di  beni  e  servizi  inerenti  alla  loro
             attivita'.
              Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo provvede
             l'ufficio  provinciale  dell'imposta sul valore aggiunto
             di Roma a norma del quarto comma dell'art. 38-bis, entro
             il termine di sei mesi dalla data di presentazione della
             richiesta. In caso di rifiuto, l'ufficio provvede, entro
             il   suddetto   termine,   alla   notifica  di  apposito
             provvedimento  motivato  avverso  il  quale  e'  ammesso
             ricorso  secondo le disposizioni relative al contenzioso
             tributario.
              Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella
             misura  prevista  al  primo  comma dell'art. 38-bis, con
             decorrenza   dal  centottantesimo  giorno  successivo  a
             quello  in  cui  e'  stata  presentata  la  richiesta di
             rimborso, non computando il periodo intercorrente tra la
             data  di notifica della eventuale richiesta di documenti
             e  la  data  della loro consegna, quando superi quindici
             giorni.
              I  soggetti  che conseguono un indebito rimborso devono
             restituire  all'ufficio,  entro  sessanta  giorni  dalla
             notifica    di    apposito   provvedimento,   le   somme
             indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica
             la  pena  pecuniaria  da  due  a  quattro volte la somma
             rimborsata.   L'ufficio,   se   ritiene  fraudolenta  la
             domanda,  sospende  ogni  ulteriore rimborso al soggetto
             interessato  fino  a  quando non sia restituita la somma
             indebitamente  rimborsata  e  pagata  la  relativa  pena
             pecuniaria.
              Con  decreto del Ministro delle finanze di concerto con
             il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni
             dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto,
             sono   stabilite  le  modalita'  e  i  termini  relativi
             all'esecuzione  dei  rimborsi,  le modalita' e i termini
             per  la  richiesta degli stessi, nonche' le prescrizioni
             relative  al coordinamento tra i vari uffici IVA ai fini
             del  controllo  dei rimborsi. Sono altresi' stabiliti le
             modalita'  ed  i  termini relativi alla dilazione per il
             versamento  all'erario dell'imposta riscossa, nonche' le
             modalita' relative alla presentazione della contabilita'
             amministrativa  e  al trasferimento dei fondi tra i vari
             uffici.  Alle disposizioni relative alle modalita' ed ai
             termini  anzidetti possono essere apportate integrazioni
             e correzioni con successivi decreti.
              L'adeguamento  degli  ammontari di riferimento previsti
             nel  primo comma e' disposto, con successivi decreti del
             Ministro  delle  finanze di concerto con il Ministro del
             tesoro  da  emanarsi  entro  il  31 gennaio,  quando  il
             mutamento  del tasso di conversione dell'unita' di conto
             europea sia variata, alla data del 31 dicembre dell'anno
             precedente,  di  oltre  il  dieci  per  cento rispetto a
             quello   di   cui   si   e'   tenuto  conto  nell'ultima
             determinazione degli ammontari di riferimento".
          Note all'art. 1:
              - Per il testo dell'art. 8, comma 10, lettera e), della
             legge   23   dicembre  1998,  n.  448,  come  sostituito
             dall'art.  7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n.
             488, v. note alle premesse.
              - I  testi  dei  commi 5 e 6 dell'art. 8 della legge 23
             dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza per la
             stabilizzazione e lo sviluppo", sono i seguenti:
              "5.  Fino  al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
             delle  accise  sugli  oli  minerali  nonche'  quelle sui
             prodotti  di  cui  al  comma  7,  che, rispetto a quelle
             vigenti  alla  data  di entrata in vigore della presente
             legge,  valgono a titolo di aumenti intermedi occorrenti
             per  il  raggiungimento  progressivo  della misura delle
             aliquote  decorrenti dal 1o gennaio 2005, sono stabilite
             con  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri,
             su  proposta  dell'apposita commissione del CIPE, previa
             deliberazione del Consiglio dei Ministri.
              6.  Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per
             il  conseguimento  degli  obiettivi  di  cui al comma 1,
             tenuto  conto  del  valore  delle  emissioni di anidride
             carbonica  conseguenti  all'impiego  degli  oli minerali
             nonche'  dei  prodotti  di  cui  al  comma  7  nell'anno
             precedente,  con  i  decreti  di  cui  al  comma  5 sono
             stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da
             assicurare   in  ogni  caso  un  aumento  delle  singole
             aliquote  proporzionale  alla  differenza,  per ciascuna
             tipologia  di  prodotto,  tra la misura di tali aliquote
             alla data di entrata in vigore della presente legge e la
             misura  delle  stesse  stabilite nell'allegato di cui al
             comma  4,  nonche'  il contenimento dell'aumento annuale
             delle misure intermedie in meno del 10 e in non piu' del
             30 per cento della predetta differenza".
              - Per  il  testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9
             luglio 1997, n. 241, vedasi note alle premesse.
              - Per  la legge 6 giugno 1974, n. 298, vedasi note alle
             premesse.
              - Il  testo  dell'art. 32 della legge 6 giugno 1974, n.
             298     (Istituzione     dell'albo    nazionale    degli
             autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina
             degli  autotrasporti  di cose e istituzione di tariffe a
             forcella  per  i  trasporti  di  merci su strada), e' il
             seguente:
              "Art. 32 (Licenze). - L'esercizio dell'autotrasporto in
             conto   proprio   e'  subordinato  ad  apposita  licenza
             rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione
             civile e dei trasporti in concessione.
              La  licenza e' accordata per ciascun veicolo trattore e
             vale  per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che
             siano  nella  disponibilita' della stessa impresa avente
             in disponibilita' il veicolo a motore.
              La   licenza  e'  rilasciata,  per  autoveicoli  aventi
             portata  utile  non  superiore  ai 3.000 chilogrammi, su
             presentazione di domanda in cui debbono essere precisate
             le  esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le
             cose o le classi di cose da trasportare.
              Il  rilascio  di licenza per autoveicoli aventi portata
             utile   superiore   a   3.000   chilogrammi  avviene  su
             presentazione   di  domanda,  sentito  il  parere  della
             commissione di cui al successivo art. 33.
              Nel  caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre
             a  contenere le precisazioni e l'elencazione previste al
             secondo    comma,    deve    essere    corredata   dalla
             documentazione, che sara' specificata nel regolamento di
             esecuzione,  necessaria a dimostrare che le esigenze del
             richiedente  o  l'attivita'  economica  da  esso  svolta
             giustificano  l'impiego  del  veicolo  o dei veicoli del
             tipo e della portata indicati.
              Le   domande  possono  essere  presentate  anche  prima
             dell'acquisto del veicolo.
              La  licenza  deve  essere  concessa  entro  il  termine
             perentorio  di  quarantacinque  giorni  dalla data della
             presentazione  della  domanda,  per  i veicoli di cui al
             secondo  comma  del  presente articolo, o dalla data del
             completamento  della  documentazione  richiesta,  per  i
             veicoli di cui al terzo comma.
              Le  imprese  di  nuova costituzione possono ottenere la
             licenza  provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile,
             avente  validita'  per  diciotto  mesi, a condizione che
             forniscano   la  documentazione  essenziale  comprovante
             l'esigenza  di impiego del veicolo o dei veicoli a norma
             del precedente comma quarto.
              La  licenza  viene  resa  definitiva  per effetto della
             presentazione della completa documentazione.
              Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione
             in  un  elenco  degli autotrasportatori di cose in conto
             proprio  istituito  presso  ciascun  ufficio provinciale
             della   motorizzazione   civile   e   dei  trasporti  in
             concessione".
              - Per  il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio del
             26 marzo 1992, vedasi note alle premesse.
              - Il testo dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 881/92
             del Consiglio del 26 marzo 1992, e' il seguente:
              "Art.  13.  -  La  prima direttiva del Consiglio del 23
             luglio 1962, e' modificata come segue:
                1)  Il  testo  del  titolo  e'  sostituito  dal testo
             seguente:  "Prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio
             1962,  relativa all'emanazione di talune norme comuni in
             materia di trasporti di merci su strada .
                2)  Il  testo  dell'art.  1  e'  sostituito dal testo
             seguente:
              "Articolo  1  -  1.  Gli  Stati  membri  liberano, alle
             condizioni   definite   nel  paragrafo  2,  i  trasporti
             internazionali  di merci su strada per conto terzi e per
             conto   proprio,   elencati   nell'allegato,   che  sono
             effettuati  verso  il  loro territorio o in partenza dal
             medesimo o che lo attraversano in transito.
              2.  I  trasporti  e  gli spostamenti a vuoto relativi a
             tali  trasporti  oggetto dell'allegato non sono soggetti
             al  regime della licenza comunitaria ne' ad altri regimi
             di autorizzazione di trasporto .
                3)   L'allegato   II   e'   soppresso   e   il  testo
             dell'allegato  I  e'  sostituito  da  quelle  che figura
             nell'allegato II del presente regolamento".
              - Il  testo  dell'allegato  II del regolamento (CEE) n.
             888/92 del Consiglio del 26 marzo 1992, e' il seguente:
          "Trasporti  che  devono  essere  liberati da ogni regime di
          licenza  comunitaria  e  da  ogni  altra  autorizzazione di
                                   trasporto
              1. I  trasporti  postali  effettuati  nell'ambito di un
             regime di servizio pubblico.
              2. Trasporti di veicoli danneggiati o da riparare.
              3. Trasporti  di  merci  con  autoveicoli  il  cui peso
             totale   a   carico  autorizzato,  compreso  quello  dei
             rimorchi,  non superi 6 tonnellate o il cui carico utile
             autorizzato,  compreso  quello  dei rimorchi, non superi
             3,5 tonnellate.
              4. Trasporti   di   merci  con  autoveicoli  sempreche'
             sussistano le condizioni seguenti:
                a) le    merci    trasportate    devono   appartenere
             all'impresa  o essere state da essa vendute, acquistate,
             date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate
             o riparate;
                b) il  trasporto deve servire a far affluire le merci
             all'impresa,  o a spedirle dall'impresa stessa, oppure a
             spostarle   all'interno  dell'impresa  o,  per  esigenze
             aziendali, all'esterno dell'impresa stessa;
                c) gli  autoveicoli  adibiti  a tale trasporto devono
             essere guidati dal personale dell'impresa;
                d) i  veicoli che trasportano le merci debbono essere
             di  proprieta'  dell'impresa  o  essere  stati da questa
             acquistati  a  credito o noleggiati, a condizione che in
             quest'ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste
             dalla  direttiva  n.  84/647/CEE  del  Consiglio, del 19
             dicembre  1984,  relativa  all'utilizzazione  di veicoli
             noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su
             strada.  Questa  disposizione  non si applica in caso di
             utilizzazione  di  un veicolo di sostituzione durante un
             guasto di breve durata del veicolo usato normalmente;
                e) il trasporto deve costituire soltanto un'attivita'
             accessoria    nell'ambito    di   tutte   le   attivita'
             dell'impresa.
              5. Trasporti  di  medicinali, apparecchi e attrezzature
             mediche,  nonche'  altri  articoli  necessari in caso di
             soccorsi  urgenti,  soprattutto in presenza di calamita'
             naturali".