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DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 2000, n. 274

Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-4-2001. N.B.: l'entrata in vigore è stata prorogata al 2/1/2002. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2024)
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Testo in vigore dal: 4-4-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  14  e  seguenti della legge 24 novembre 1999, n.
468,  che  delega  il  Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua
entrata  in  vigore, un decreto legislativo concernente la competenza
in   materia   penale  del  giudice  di  pace,  nonche'  il  relativo
procedimento  e  l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti,
unitamente  alle  norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
secondo  i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 15,
16 e 17;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 giugno 2000;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  commissioni permanenti del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,  a  norma
dell'articolo  21,  comma  1, della citata legge 24 novembre 1999, n.
468;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 agosto 2000;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Organi giudiziari nel procedimento penale davanti al giudice di pace
  1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento penale davanti al
giudice di pace:
    a)  il  procuratore  della Repubblica presso il tribunale nel cui
circondario ha sede il giudice di pace;
    b) il giudice di pace.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  14  e  seguenti della legge 24 novembre 1999, n.
468,  che  delega  il  Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua
entrata  in  vigore, un decreto legislativo concernente la competenza
in   materia   penale  del  giudice  di  pace,  nonche'  il  relativo
procedimento  e  l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti,
unitamente  alle  norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
secondo  i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 15,
16 e 17;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 giugno 2000;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  commissioni permanenti del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,  a  norma
dell'articolo  21,  comma  1, della citata legge 24 novembre 1999, n.
468;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 agosto 2000;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Organi giudiziari nel procedimento penale davanti al giudice di pace
  1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento penale davanti al
giudice di pace:
    a)  il  procuratore  della Repubblica presso il tribunale nel cui
circondario ha sede il giudice di pace;
    b) il giudice di pace.