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DECRETO-LEGGE 30 settembre 2000, n. 268

Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2000, n. 354 (in G.U. 30/11/2000, n.280).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
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Testo in vigore dal: 3-10-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di garantire la
riduzione  del  carico  fiscale  gia' a partire dal periodo d'imposta
2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  delle  finanze  e  del  Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
Modifiche agli scaglioni di reddito ed agli importi delle detrazioni

  1.  Nell'articolo  11,  comma  1, del testo unico delle imposte sui
redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n. 917, concernente la determinazione delle aliquote
per  scaglioni  di  reddito,  per  il  periodo  d'imposta  2000, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nella  lettera  a),  le parole: "fino a lire 15.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "fino a lire 20.000.000";
    b)  nella  lettera  b),  le  parole: "oltre lire 15.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "oltre lire 20.000.000".
  2.  Nell'articolo  13  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  concernente  le  detrazioni  per  redditi  di lavoro
dipendente, autonomo o d'impresa, per il periodo d'imposta 2000, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nel  comma  1,  le  lettere  da a) a s) sono sostituite dalle
seguenti:
      "a)  lire  2.220.000  se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;
      b)  lire  2.100.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  12.000.000  ma non a lire
12.300.000;
      c)  lire  2.000.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  12.300.000  ma non a lire
12.600.000;
      d)  lire  1.900.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  12.600.000  ma non a lire
15.000.000;
      e)  lire  1.750.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  15.000.000  ma non a lire
15.300.000;
      f)  lire  1.600.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  15.300.000  ma non a lire
15.600.000;
      g)  lire  1.450.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  15.600.000  ma non a lire
15.900.000;
      h)  lire  1.330.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  15.900.000  ma non a lire
16.000.000;
      i)  lire  1.260.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  16.000.000  ma non a lire
17.000.000;
      l)  lire  1.190.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  17.000.000  ma non a lire
18.000.000;
      m)  lire  1.120.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  18.000.000  ma non a lire
19.000.000;
      n)  lire  1.050.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  19.000.000  ma non a lire
30.000.000;
      o)  lire  950.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  30.000.000  ma non a lire
40.000.000;
      p)  lire  850.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  40.000.000  ma non a lire
50.000.000;
      q)  lire  750.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  50.000.000  ma non a lire
60.000.000;
      r)  lire  650.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  60.000.000  ma non a lire
60.300.000;
      s)  lire  550.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  60.300.000  ma non a lire
70.000.000;
      t)  lire  450.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  70.000.000  ma non a lire
80.000.000;
      u)  lire  350.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  80.000.000  ma non a lire
90.000.000;
      v)  lire  250.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  90.000.000  ma non a lire
90.400.000;
      z)  lire  150.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  90.400.000  ma non a lire
100.000.000;
      aa)  lire  100.000  se  l'ammontare  complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 100.000.000.";
    b)  nel  comma  3,  le  lettere  da a) a g) sono sostituite dalle
seguenti:
      "a)  lire  1.110.000  se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;
      b)  lire  1.000.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro  autonomo  e di impresa e' superiore a lire 9.100.000 ma non a
lire 9.300.000;
      c)  lire  900.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  autonomo  e di impresa e' superiore a lire 9.300.000 ma non a
lire 9.600.000;
      d)  lire  800.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  autonomo  e di impresa e' superiore a lire 9.600.000 ma non a
lire 9.900.000;
      e)  lire  700.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  autonomo  e di impresa e' superiore a lire 9.900.000 ma non a
lire 15.000.000;
      f)  lire  600.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma non a
lire 15.300.000;
      g)  lire  480.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.300.000 ma non a
lire 16.000.000;
      h)  lire  410.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  autonomo e di impresa e' superiore a lire 16.000.000 ma non a
lire 17.000.000;
      i)  lire  340.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  autonomo e di impresa e' superiore a lire 17.000.000 ma non a
lire 18.000.000;
      l)  lire  270.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  autonomo e di impresa e' superiore a lire 18.000.000 ma non a
lire 19.000.000;
      m)  lire  200.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  autonomo e di impresa e' superiore a lire 19.000.000 ma non a
lire 30.000.000;
      n)  lire  100.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
lavoro  autonomo e di impresa e' superiore a lire 30.000.000 ma non a
lire 60.000.000.".
  3.  I  sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedono
all'applicazione  delle  disposizioni  di cui al presente articolo in
sede  di  effettuazione  delle  operazioni  di conguaglio relative ai
redditi  dell'anno 2000; tuttavia, a titolo di acconto, entro il mese
di  novembre, restituiscono a ciascun percipiente le ritenute operate
nel  corso  dell'anno  2000  fino  ad un importo non superiore a lire
350.000.
  4.  Per  il  periodo  d'imposta  2000, la misura dell'acconto, gia'
ridotta  ai soli fini dell'Irpef dal 98 al 92 per cento dall'articolo
6,  comma  8,  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente
ridotta,  agli  stessi  fini,  dal  92  all'87 per cento. I sostituti
d'imposta,  che trattengono la seconda o unica rata di acconto per il
periodo   d'imposta   2000   per   i   soggetti   che   hanno  fruito
dell'assistenza  fiscale relativamente alla dichiarazione dei redditi
del  periodo  d'imposta  1999,  sono  tenuti ad applicare la presente
disposizione   senza   attendere  alcuna  richiesta  da  parte  degli
interessati.
  5.  Per  il  periodo  d'imposta  in corso alla data del 31 dicembre
2000,  la  misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e' ridotta dal 98 al 95 per cento. Per il medesimo periodo
d'imposta  la  misura  dell'acconto  dell'imposta  sul  reddito delle
persone giuridiche e' ridotta dal 98 al 93 per cento.
  6.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione  economica,  sono  determinate  le  modalita'  per  la
compensazione  a favore delle regioni dei minori introiti conseguenti
alla riduzione della misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.