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DECRETO-LEGGE 28 agosto 2000, n. 238

Disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/8/2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 2000, n. 304 (in G.U. 28/10/2000, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/10/2000)
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Testo in vigore dal: 29-10-2000
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n.
54/129  del  17  dicembre  1999,  con  la  quale  e'  stata accettata
l'offerta del Governo italiano di ospitare una conferenza politica ad
alto  livello  per  la sottoscrizione della convenzione delle Nazioni
Unite contro il crimine organizzato transnazionale;
  Considerata  la  necessita'  di  provvedere  di  adeguati mezzi gli
interventi  necessari,  per la quale e' stata istituita una struttura
organizzativa  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in  data  21  febbraio  2000,  anche  al fine di assicurare le dovute
misure per la sicurezza dei partecipanti;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di conseguire tali
obiettivi,  anche in considerazione del completamento, avvenuto il 28
luglio  2000  in  Vienna,  da parte del comitato nominato ad hoc, dei
lavori  concernenti  il  testo  della  convenzione  e della decisione
concordata  di  tenere  la  Conferenza  in  Palermo tra l'11 ed il 15
dicembre del corrente anno;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 agosto 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  dell'interno,  degli  affari  esteri,  della  giustizia, di
concerto   con   i   Ministri   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, della difesa e dei lavori pubblici;

                              E m a n a

il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Per  le iniziative e gli interventi deliberati dall'ufficio del
coordinamento  organizzativo  della  Conferenza ((di cui all'articolo
01)), istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del  21  febbraio  2000, ((integrato con i decreti del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del  21 aprile 2000 e del 24 agosto 2000,))
nonche'  per  far  fronte  agli oneri gravanti sul Paese ospitante in
base  all'accordo di sede tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed
il  Governo  italiano,  e'  autorizzata  una  spesa fino a lire 6.137
milioni per l'anno 2000.
  2.  Per  gli  interventi  strutturali,  anche  di  natura  mobile o
temporanea,  necessari  alla realizzazione della Conferenza di cui al
comma  1,  deliberati  dalla  commissione  speciale  istituita con il
decreto  di  cui  al  medesimo  comma  1, e' autorizzato il limite di
impegno  quindicennale  di lire 5.000 milioni ((a decorrere dall'anno
2001)),  quale  concorso  dello  Stato  agli  oneri  derivanti  dalla
contrazione  di  mutui o altre operazioni che il comune di Palermo e'
autorizzato  ad  effettuare.  Per  le  stesse  finalita'  la  regione
siciliana  puo'  destinare  fino  a 35 miliardi di lire, a valere sui
fondi  disponibili  ad essa attribuiti per l'attuazione dei programmi
di edilizia residenziale pubblica.
  3.  Ai  fini e nei limiti indicati nei commi l e 2, i provvedimenti
necessari,  sono adottati dalle amministrazioni pubbliche competenti,
anche  in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel
rispetto  dei  principi  generali dell'ordinamento. Gli interventi di
cui  al  comma 2 sono indifferibili ed urgenti e sono eseguiti con le
modalita'  di  cui  all'articolo  33 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni.
  4.  Al  pagamento  delle  spese  indicate  al  comma  2 provvede la
prefettura  di  Palermo,  in  base  ad  apposita certificazione sulla
regolarita'   dei   lavori   eseguiti,  rilasciata  dal  provveditore
regionale  alle  opere  pubbliche, e ad attestazione sulla congruita'
dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale,
previo   parere   della  sovrintendenza  per  i  beni  ambientali  ed
architettonici,  ove  prescritto,  nonche'  sulla  base dei documenti
giustificativi  vistati  dal  prefetto  o  dal suo delegato a cui sia
stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.
  ((4-bis.  Entro  novanta giorni dalla conclusione della Conferenza,
il  Governo  presenta  alle  Camere  una  relazione  sulla Conferenza
medesima, sulla sua organizzazione e sulle spese sostenute)).