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LEGGE 18 agosto 2000, n. 235

Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari.

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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-12-2000
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
  la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
    "Art.  3.  -  1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti
cambiari  devono trasmettere al presidente della camera di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura competente per territorio, il
giorno  successivo  alla fine di ogni mese, l'elenco dei protesti per
mancato  pagamento  di  cambiali  accettate,  di vaglia cambiari e di
assegni   bancari   nonche'   l'elenco   dei   protesti  per  mancata
accettazione  di  cambiali,  con l'eventuale motivazione del rifiuto.
Uguale  obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni di
rifiuto di accettazione delle cambiali.
  2. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari
il  debitore  contro  il  quale  il  protesto  e'  levato deve essere
identificato  con  l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e
della   data  di  nascita.  Tali  dati  devono  essere  integralmente
riportati  nell'elenco  dei  protesti  trasmessi  al presidente della
camera  di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio e trascritti a fianco del nome del debitore protestato
nel  registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge
18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 novembre 1995, n. 480.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  le  camere  di  commercio, industria, artigianato e
agricoltura  sono autorizzate ad elaborare le statistiche relative ai
protesti per mancata accettazione".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei D.P.R. e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'articolo 1, comma 1.
            - La   legge   12 febbraio  1955,  n.  77,  e  successive
          modificazioni,   reca:  "Pubblicazione  degli  elenchi  dei
          protesti cambiari.".
          Nota all'articolo 2, comma 2.
            - Per  il  titolo  della  citata legge n. 77 del 1955, si
          veda la nota all'articolo 1, comma 1.
          Nota all'articolo 3, comma 1.
            - Il  testo dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n.
          108   (Disposizioni   in  materia  di  usura),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.  17.  -  1.  Il  debitore  protestato  che  abbia
          adempiuto  all'obbligazione  per  la  quale  il protesto e'
          stato  levato  e  non  abbia  subito  ulteriore protesto ha
          diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto,
          la riabilitazione.
              2.  La  riabilitazione  e'  accordata  con  decreto del
          presidente   del   tribunale  su  istanza  dell'interessato
          corredata dai documenti giustificativi.
              3.  Avverso  il  diniego  di riabilitazione il debitore
          puo'   proporre   reclamo,   entro   dieci   giorni   dalla
          comunicazione,  alla  corte di appello che decide in camera
          di consiglio.
              4.  Il  decreto  di  riabilitazione  e'  pubblicato nel
          bollettino dei protesti cambiari ed e' reclamabile ai sensi
          del  comma  3  da  chiunque  vi abbia interesse entro dieci
          giorni dalla pubblicazione.
              5.  Nelle  stesse forme di cui al comma 4 e' pubblicato
          il  provvedimento  della  corte  di appello che accoglie il
          reclamo.
              6.  Per  effetto  della  riabilitazione  il protesto si
          considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
              6-bis.  Il debitore protestato e riabilitato ha diritto
          di  ottenere  la cancellazione definitiva dei dati relativi
          al   protesto   anche   dal  registro  informatico  di  cui
          all'articolo  3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n.
          381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
          1995,  n.  480.  La  cancellazione dei dati del protesto e'
          disposta   dal   presidente   della  camera  di  commercio,
          industria,   artigianato   e   agricoltura  competente  per
          territorio  non oltre il termine di venti giorni dalla data
          di  presentazione  della  relativa  istanza,  corredata del
          provvedimento di riabilitazione.".
          Nota all'articolo 4, commi 1 e 2.
            - Il   testo   dell'articolo   3-bis   del  decreto-legge
          18 settembre  1995,  n. 381, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 15 novembre 1995, n. 490 (Disposizioni urgenti
          in  materia  di  finanziamento  delle camere di commercio),
          cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.  3-bis.  - 1. Al fine di accrescere il livello di
          certezza  e  trasparenza  dei  rapporti  commerciali,  alla
          pubblicazione  ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari,
          di  cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77,
          si  provvede mediante il registro informatico dei protesti,
          tenuto  dalle camere di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura, in modo da assicurare completezza, organicita'
          e  tempestivita'  dell'informazione  su tutto il territorio
          nazionale.   La  notizia  di  ciascun  protesto  levato  e'
          conservata   nel   registro   informatico   fino  alla  sua
          cancellazione,  effettuata  ai  sensi dell'articolo 4 della
          legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successive modificazioni, o
          dell'articolo  17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero,
          in  mancanza  di  tale cancellazione, per cinque anni dalla
          data della registrazione.
              2.  Con  regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
          comma   3,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto, il Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il Ministro di grazia e giustizia stabilisce
          le   norme   di  attuazione  del  presente  articolo  e  in
          particolare:
                a) le  procedure  per la comunicazione alle camere di
          commercio   industria,  artigianato  e  agricoltura,  anche
          mediante  strumenti informatici e telematici, delle notizie
          sui  protesti  cambiari,  da parte dei soggetti abilitati a
          levarli,  nonche'  le  modalita'  per  rendere univocamente
          identificabile il soggetto protestato;
                b) le  caratteristiche  e  le modalita' di tenuta del
          registro;
                c) i contenuti delle registrazioni;
                d) il termine massimo entro il quale le registrazioni
          vanno  effettuate  e  messe  a  disposizione  del  pubblico
          mediante accesso al registro informatico.
              3.  Il  secondo  comma  dell'articolo  1 e l'articolo 2
          della legge 12 febbraio 1955, n. 77, sono abrogati.
              4. All'articolo 3, terzo comma, della legge 12 febbraio
          1955,  n.  77,  le parole: "5 giorni" sono sostituite dalle
          seguenti: "60 giorni".
          Note all'articolo 5, comma 1.
            - Per   il   testo   dell'articolo   3-bis   del   citato
          decreto-legge    n.    381   del   1995   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  citata legge n. 480 del 1995 si veda
          la nota all'articolo 4, commi 1 e 2.
            - Per il titolo della citata legge n. 77 del 1955 si veda
          la nota all'articolo 1, comma 1.
            - Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 108
          del  1996,  cosi'  come modificato dalla presente legge, si
          veda la nota all'articolo 3, comma 1.
            - Per il titolo della citata legge n. 77 del 1955 si veda
          la nota all'articolo 1, comma 1.