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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000, n. 230

Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-9-2000
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 24/08/2000, n. 197 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2020)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 6-9-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista   la   legge   26   luglio  1975,  n.  354,  recante:  "Norme
sull'ordinamento   penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle  misure
privative e limitative della liberta'", e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  l'articolo  87,  primo comma, della legge 26 luglio 1975, n.
354;
  Visto  l'articolo  17,  commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Ritenuta la necessita' di procedere ad una completa revisione delle
norme  di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  alla  luce  dell'evoluzione  delle
strutture  e  delle  disponibilita'  della  pubblica amministrazione,
nonche' delle mutate esigenze trattamentali nell'ambito di un diverso
quadro legislativo di riferimento;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;
  Ritenuto  di  doversi  comunque  discostare  dal  suddetto  parere,
ravvisandosi  l'opportunita'  di una specifica norma regolamentare in
tema   di   affidamento   in  prova  in  casi  particolari  ai  sensi
dell'articolo   94,   comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309, giacche' tale ultima disposizione
rinvia,  per  quanto  non  diversamente  stabilito,  alla  disciplina
prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 giugno 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia, di concerto con i
Ministri dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della pubblica istruzione, dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanita' e del lavoro
e della previdenza sociale;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                      Interventi di trattamento
  1.  Il  trattamento  degli  imputati  sottoposti a misure privative
della   liberta'   consiste  nell'offerta  di  interventi  diretti  a
sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.
  2.  Il  trattamento rieducativo dei condannati e degli internati e'
diretto,  inoltre,  a  promuovere  un processo di modificazione delle
condizioni  e  degli atteggiamenti personali, nonche' delle relazioni
familiari   e   sociali  che  sono  di  ostacolo  a  una  costruttiva
partecipazione sociale.
  3.  Le  disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento
all'imputato  si  estendono,  in  quanto  compatibili,  alla  persona
sottoposta alle indagini.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista   la   legge   26   luglio  1975,  n.  354,  recante:  "Norme
sull'ordinamento   penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle  misure
privative e limitative della liberta'", e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  l'articolo  87,  primo comma, della legge 26 luglio 1975, n.
354;
  Visto  l'articolo  17,  commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Ritenuta la necessita' di procedere ad una completa revisione delle
norme  di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  alla  luce  dell'evoluzione  delle
strutture  e  delle  disponibilita'  della  pubblica amministrazione,
nonche' delle mutate esigenze trattamentali nell'ambito di un diverso
quadro legislativo di riferimento;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;
  Ritenuto  di  doversi  comunque  discostare  dal  suddetto  parere,
ravvisandosi  l'opportunita'  di una specifica norma regolamentare in
tema   di   affidamento   in  prova  in  casi  particolari  ai  sensi
dell'articolo   94,   comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309, giacche' tale ultima disposizione
rinvia,  per  quanto  non  diversamente  stabilito,  alla  disciplina
prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 giugno 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia, di concerto con i
Ministri dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della pubblica istruzione, dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanita' e del lavoro
e della previdenza sociale;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                      Interventi di trattamento
  1.  Il  trattamento  degli  imputati  sottoposti a misure privative
della   liberta'   consiste  nell'offerta  di  interventi  diretti  a
sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.
  2.  Il  trattamento rieducativo dei condannati e degli internati e'
diretto,  inoltre,  a  promuovere  un processo di modificazione delle
condizioni  e  degli atteggiamenti personali, nonche' delle relazioni
familiari   e   sociali  che  sono  di  ostacolo  a  una  costruttiva
partecipazione sociale.
  3.  Le  disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento
all'imputato  si  estendono,  in  quanto  compatibili,  alla  persona
sottoposta alle indagini.