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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2000, n. 218

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - allegato 1, numeri 90 e 91.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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Testo in vigore dal: 19-8-2000
al: 23-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  allegato  1,
numeri 90 e 91, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; 
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; 
  Visto il decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, 
  Visto il decreto-legge 16 maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; 
  Visto il decreto-legge 1o ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 maggio 1999; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione 
  consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  dell'8  novembre
  1999; 
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 maggio 2000; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari regionali, del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica, del lavoro e della previdenza  sociale  e  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; 
 
                              E m a n a 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina, ai  sensi  dell'articolo  20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, i procedimenti di  concessione  dei
trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e   di
integrazione salariale  a  seguito  della  stipula  di  contratti  di
solidarieta'. 
  2.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  3  del   decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il  comma  2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
          seguente:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repebblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
              - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione  amministrativa), nonche' l'allegato 1 alla
          legge medesima con riguardo ai numeri 90 e 91:
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2.  In  sede  di  attuazione  della delegificazione, il
          Governo  individua,  con  le  modalita'  di  cui al decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, i procedimenti o gli
          aspetti  del  procedinento che possono essere autonomamente
          disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  Commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis) soppressione  dei  procedimenti  che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter) soppressione  dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater) adeguamento  della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies) soppressione    dei   procedimenti   che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies) regolazione,  ove  possibile,  di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies) adeguamento  delle  procedure  alle  nuove
          tecnologie informatiche;
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi
          provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai  commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi
          desumibili   dalle  disposizioni  in  essi  contenute,  che
          costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.
          Tali  disposizioni  operano direttamente nei riguardi delle
          regioni  fino  a  quando  esse  non  avranno  legiferato in
          materia.  Entro  due  anni  dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  le regioni a statuto speciale e le
          province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano provvedono ad
          adeguare  i  rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
          contenute nella legge medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  previsto dall'art. 4 della legge
          2 dicembre  1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.
          Allegato   1  (previsto  dall'art.  20,  comma  8)      90.
          Procedimento  per  la  concessione del trattamento di Cassa
          integrazione guadagni straordinaria:
                decreto-legge  30 ottobre  1984,  n. 726, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
                legge 23 luglio 1991, n. 223;
                decreto-legge 16 maggio 1994, n, 299, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
              91.  Procedimento per la concessione del trattamento di
          integrazione salariale a seguito della stipula di contratti
          di solidarieta':
                decreto-legge  30 ottobre  1984,  n. 726, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
                decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
              - Il  testo  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726
          (Misure  urgenti  a  sostegno  e  ad incremento dei livelli
          occupazionali),  coordinato  con  la  legge  di conversione
          19 dicembre  1984,  n.  863,  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 351 del 22 dicembre 1984.
              - La  legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di
          cassa     integrazione,     mobilita',    trattamenti    di
          disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della Comunita'
          europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre disposizioni in
          materia   di  mercato  del  lavoro),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991.
              - Il  testo  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148
          (Interventi    urgenti    a   sostegno   dell'occupazione),
          coordinato  con  la legge di conversione 19 luglio 1993, n.
          236,  e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1993.
              - Il  testo  del  decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  occupazione  e  di
          fiscalizzazione  degli  oneri  sociali),  coordinato con la
          legge  di conversione 19 luglio 1994, n. 451, e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 195 del
          22 agosto 1994.
              - Il  testo  del  decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  lavori socialmente
          utili,  di  interventi a sostegno del reddito e nel settore
          previdenziale),  coordinato  con  la  legge  di conversione
          28 novembre  1996,  n.  608,  e' pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21
          del 27 gennaio 1997.
          Note all'art. 1:
              - Per il testo dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997,
          si veda in nota alle premesse.
              - L'art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469  (Conferimento  alle  regioni  e  agli  enti  locali di
          funzioni  e  compiti  in  materia  di mercato del lavoro, a
          norma  dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi'
          recita:
              "Art.  3.  -  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera
          o),  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59, il Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale esercita le funzioni ed i
          compiti  relativi  alle eccedenze di personale temporanee e
          strutturali.
              2.   In   attesa   di   un'organica   revisione   degli
          ammortizzatori  sociali  ed  al  fine  di  armonizzare  gli
          obiettivi   di  politica  attiva  del  lavoro  rispetto  ai
          processi   gestionali  delle  eccedenze,  nel  rispetto  di
          quantoprevisto  dall'art.  3,  comma  1,  lettera c), della
          citata  legge  n.  59 del 1997, presso le regioni e' svolto
          l'esame  congiunto  previsto  nelle procedure relative agli
          interventi  di integrazione salariale straordinaria nonche'
          quello  previsto  nelle  procedure  per la dichiarazione di
          mobilita' del personale. Le regioni promuovono altresi' gli
          accordi  e  i contratti collettivi finalizzati ai contratti
          di solidarieta'.
              3.   Nell'ambito  delle  procedure  di  competenza  del
          Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale di cui al
          comma 2, le regioni esprimono motivato parere".