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LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

note: Entrata in vigore della legge: 1-8-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2024)
Testo in vigore dal: 1-1-2008
al: 17-1-2024
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
                          Principi generali 
 
  1. Le  disposizioni  della  presente  legge,  in  attuazione  degli
articoli 3, 23, 53 e 97 della  Costituzione,  costituiscono  principi
generali dell'ordinamento tributario  e  possono  essere  derogate  o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. 
  2. L'adozione di norme interpretative in  materia  tributaria  puo'
essere disposta soltanto in casi eccezionali e con  legge  ordinaria,
qualificando   come   tali   le   disposizioni   di   interpretazione
autentica.((10)) 
  3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie  disciplinate
dalla  presente  legge  in  attuazione  delle  disposizioni  in  essa
contenute; le regioni a statuto speciale e le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi  ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella medesima legge. 
  4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ad adeguare i  rispettivi  statuti  e
gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente
legge. 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto  (con  lart.  1,  comma
265) che "In deroga all'articolo 1, comma 2, della  legge  27  luglio
2000, n. 212, per gli atti formati anteriormente  al  4  luglio  2006
deve intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3
e 23-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgano, agli 
effetti tributari, come presunzioni semplici."